Art. 29 
 
                   Immissione dei dati riguardanti 
                  le armi conservate presso i musei 
 
  1. I direttori dei musei di Stato e altri istituti della cultura di
cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali, cui e'  affidata
la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra  o  tipo
guerra, di munizioni da guerra,  di  collezioni  di  armi  comuni  da
sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o  antiche,  comunicano
immediatamente  i  dati  relativi  ai  predetti  materiali   iscritti
nell'inventario previsto dall'articolo 32, primo comma,  della  legge
n.  110  del   1975   ed   i   loro   aggiornamenti   alla   Questura
territorialmente competente che provvede  ad  immetterli  nel  SITAM,
secondo le modalita' previste dall'articolo 28. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  101,  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) «museo», una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  «biblioteca»,  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
          (207) 
                c)   «archivio»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) «area archeologica», un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  «parco  archeologico»,  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  32,  primo  comma,
          della citata legge 18 aprile 1975, n. 110: 
              «Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei
          musei).-  Salva  la  normativa  concernente  le   armi   in
          dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e
          fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno  1939,
          n. 1089, sulle cose di interesse  storico  o  artistico,  i
          direttori dei musei di Stato,  di  altri  enti  pubblici  o
          appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia  e
          la conservazione di raccolte  di  armi  da  guerra  o  tipo
          guerra o di parte di  esse,  di  munizioni  da  guerra,  di
          collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni  di  armi
          artistiche,  rare  o  antiche  devono,   entro   tre   mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  redigere
          l'inventario dei materiali custoditi su  apposito  registro
          ai sensi dell'art. 16, primo comma,  del  regio  decreto  6
          maggio 1940, n. 635. 
              Omissis.»