Art. 29 Immissione dei dati riguardanti le armi conservate presso i musei 1. I direttori dei musei di Stato e altri istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, comunicano immediatamente i dati relativi ai predetti materiali iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge n. 110 del 1975 ed i loro aggiornamenti alla Questura territorialmente competente che provvede ad immetterli nel SITAM, secondo le modalita' previste dall'articolo 28.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; (207) c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.» - Si riporta il testo dell'articolo 32, primo comma, della citata legge 18 aprile 1975, n. 110: «Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei).- Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Omissis.»