Art. 30 
 
Controllo sulle operazioni di  accesso, consultazione,  immissione  e
                       aggiornamento dei dati 
 
  1. I responsabili degli uffici e dei comandi  di  cui  all'articolo
16, comma 1, verificano  periodicamente  che  le  interrogazioni  del
SITAM  siano  effettuate  per  le  finalita'  previste  dal  presente
regolamento. 
  2. Nei confronti del personale in servizio presso le Prefetture-UTG
e presso le Questure il controllo e' esercitato, rispettivamente, dal
viceprefetto vicario e dal dirigente che svolge le  funzioni  vicarie
del Questore. 
  3. La Questura puo' sempre richiedere informazioni agli utenti,  al
fine di accertare la correttezza delle operazioni di trattamento  dei
dati  effettuati.  A  tale  scopo,  la  Questura  puo'  utilizzare  i
riepiloghi mensili di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).