Art. 31 Adempimenti nel caso di mancato funzionamento del SITAM 1. Nel caso in cui il SITAM non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g), h), limitatamente agli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure, ed i), effettuano le registrazioni dei dati previste dal presente regolamento su supporti cartacei ovvero su supporti informatici conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. 2. Al fine di salvaguardare la possibilita' di effettuare i controlli di pubblica sicurezza, gli armaioli e gli intermediari trasmettono, anche per via telematica, alla Questura competente per territorio, i dati registrati sui supporti provvisori entro il giorno successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono. 3. Successivamente al ripristino della regolare funzionalita', i soggetti di cui al comma 1 provvedono ad inserire tempestivamente nel SITAM i dati registrati sui supporti provvisori, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 35 e 55 TULPS.
Note all'art. 31: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.