Art. 32 
 
                    Violazione dei dati personali 
 
  1. In caso di violazione dei dati personali si  applica  l'articolo
26 del decreto legislativo n. 51 del 2018. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: 
              «Art. 26 (Notifica al Garante di una violazione di dati
          personali). - 1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  37,
          comma 6, in  caso  di  violazione  di  dati  personali,  il
          titolare del trattamento notifica la violazione al  Garante
          con le modalita' di cui all'articolo 33 del regolamento UE. 
              2. Se la violazione dei dati  personali  riguarda  dati
          personali che sono stati trasmessi dal o  al  titolare  del
          trattamento di  un  altro  Stato  membro,  le  informazioni
          previste dal citato articolo 33  del  regolamento  UE  sono
          comunicate, senza ingiustificato ritardo, al  titolare  del
          trattamento di tale Stato membro.»