Art. 32 Violazione dei dati personali 1. In caso di violazione dei dati personali si applica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: «Art. 26 (Notifica al Garante di una violazione di dati personali). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in caso di violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante con le modalita' di cui all'articolo 33 del regolamento UE. 2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni previste dal citato articolo 33 del regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del trattamento di tale Stato membro.»