Art. 33 
 
Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con
                             Stati terzi 
 
  1. In caso di trasferimento definitivo di un'arma  da  fuoco  verso
uno Stato membro, le pertinenti informazioni raccolte nel SITAM  sono
comunicate a tale Stato  per  il  tramite  dell'autorita'  nazionale,
previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. In
caso di trasferimento definitivo di un'arma da  fuoco  da  uno  Stato
membro verso il territorio nazionale, le informazioni  sono  ricevute
dall'autorita'  nazionale,  la  quale  provvede  all'inserimento  nel
SITAM. 
  2. La comunicazione e la ricezione delle  informazioni  di  cui  al
comma 1 avviene in modalita' elettronica, utilizzando il  sistema  di
informazione del mercato interno («IMI») tra le autorita' competenti,
in conformita'  a  quanto  previsto  dal  regolamento  delegato  (UE)
2019/686. 
  3. Nel caso di esportazione  o  importazione  a  titolo  definitivo
verso o da uno Stato terzo, lo scambio delle pertinenti  informazioni
e' consentito in conformita' agli accordi o alle intese  sottoscritte
e rese esecutive con tali Stati, qualora non  in  contrasto  con  gli
atti normativi interni o dell'Unione europea. La  comunicazione  puo'
anche avvenire per via telematica, assicurando l'adozione  di  misure
adeguate  per  garantire  la  riservatezza   e   l'integrita'   delle
informazioni trasmesse. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per il regolamento delegato (UE) del 16 gennaio 2019,
          n. 686, v. nelle note alle premesse.