Art. 34 
 
                    Entrata in funzione del SITAM 
 
  1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad ultimare il
SITAM entro diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento. Entro e non oltre  i  successivi  tre  mesi  il
predetto Dipartimento assicura  che  siano  completate  le  attivita'
organizzative  e  propedeutiche,  ivi  comprese  quelle   riguardanti
l'assegnazione delle credenziali di autenticazione ai soggetti di cui
agli articoli 22 e 23, necessarie per la messa in funzione del  SITAM
e che il CED renda disponibili al SITAM stesso i dati  relativi  alle
armi e alle parti di arma di cui all'articolo 28, commi  1  e  3,  al
fine di garantire la migliore funzionalita' del sistema. 
  2.  Il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  rende   noto   il
completamento  delle  attivita'  di   cui   al   comma   1   mediante
pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale. 
  3. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al
comma 2, gli utenti possono presentare alla Questura le richieste  di
primo rilascio dell'abilitazione per  l'accesso  al  SITAM  ai  sensi
dell'articolo 24. 
  4. Il SITAM e' reso operativo decorsi ventiquattro mesi dalla  data
di entrata in vigore del presente regolamento. 
  5. Le  disposizioni  di  cui  al  Capo  V  trovano  applicazione  a
decorrere dal termine previsto dal comma 4.