Art. 34 Entrata in funzione del SITAM 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad ultimare il SITAM entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro e non oltre i successivi tre mesi il predetto Dipartimento assicura che siano completate le attivita' organizzative e propedeutiche, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione delle credenziali di autenticazione ai soggetti di cui agli articoli 22 e 23, necessarie per la messa in funzione del SITAM e che il CED renda disponibili al SITAM stesso i dati relativi alle armi e alle parti di arma di cui all'articolo 28, commi 1 e 3, al fine di garantire la migliore funzionalita' del sistema. 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza rende noto il completamento delle attivita' di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, gli utenti possono presentare alla Questura le richieste di primo rilascio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM ai sensi dell'articolo 24. 4. Il SITAM e' reso operativo decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Le disposizioni di cui al Capo V trovano applicazione a decorrere dal termine previsto dal comma 4.