Art. 36 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'Amministrazione  della
pubblica sicurezza provvede  all'espletamento  dei  compiti  ad  essa
attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali
e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,   anche   in
conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 7, del decreto
legislativo 10 agosto 2018,  n.  104,  in  ordine  agli  stanziamenti
previsti per le attivita' di gestione e manutenzione del sistema. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 12 luglio 2023 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                    Piantedosi 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
         Giorgetti 
 
Visto, il Guadasigilli: Nordio 
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 
 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, reg.ne n. 2803 
 
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Nota redazionale 
  Il testo delle firme e' gia' integrato con le correzioni  apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/08/2023, n. 193 durante  il
periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.