Art. 5 Periodo di conservazione dei dati contenuti nel SITAM 1. I periodi di conservazione dei dati di cui all'articolo 4 sono stabiliti come segue: a) per i dati di cui all'Allegato A al presente regolamento, relativi alle armi da fuoco e alle parti di arma, compresi i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti e dei detentori, 30 anni dalla data della distruzione dell'arma o della parte di essa; b) per i dati di cui all'Allegato B, relativi alle armi diverse da quelle da fuoco ed alle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, compresi i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti e dei detentori: 1) 30 anni dalla data della distruzione dell'arma ad aria o a gas compressi, lunga o corta, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule; 2) 10 anni dalla data in cui si e' conclusa l'operazione di esportazione, di trasferimento verso un Paese dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari, per l'arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule; c) per i dati di cui all'Allegato C, relativi alle munizioni, 5 anni dalla data in cui si e' conclusa l'operazione di esportazione o importazione, di trasferimento da e verso un Paese dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati raccolti nel SITAM sono cancellati o resi anonimi con modalita' automatizzate.