Art. 5 
 
        Periodo di conservazione dei dati contenuti nel SITAM 
 
  1. I periodi di conservazione dei dati di cui all'articolo  4  sono
stabiliti come segue: 
    a) per i dati di cui  all'Allegato  A  al  presente  regolamento,
relativi alle armi da fuoco e alle parti di  arma,  compresi  i  dati
identificativi dei fornitori, degli acquirenti e  dei  detentori,  30
anni dalla data della distruzione dell'arma o della parte di essa; 
    b) per i dati di cui all'Allegato B, relativi alle  armi  diverse
da quelle da fuoco ed alle repliche di armi antiche ad  avancarica  a
colpo singolo, compresi i dati identificativi  dei  fornitori,  degli
acquirenti e dei detentori: 
      1) 30 anni dalla data della distruzione dell'arma ad aria  o  a
gas compressi, lunga o corta, i  cui  proiettili  erogano  un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule; 
      2) 10 anni dalla data in cui si  e'  conclusa  l'operazione  di
esportazione, di trasferimento verso un  Paese  dell'Unione  europea,
ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di
un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari,  per  l'arma
da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o  a  gas
compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule; 
    c) per i dati di cui all'Allegato C, relativi alle  munizioni,  5
anni dalla data in cui si e' conclusa l'operazione di esportazione  o
importazione, di  trasferimento  da  e  verso  un  Paese  dell'Unione
europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo  in
favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari. 
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati raccolti  nel  SITAM
sono cancellati o resi anonimi con modalita' automatizzate.