Art. 9 
 
               Compiti della Direzione centrale della 
                          polizia criminale 
 
  1. La Direzione centrale della  polizia  criminale,  attraverso  la
propria  articolazione  competente   per   la   gestione   del   CED,
relativamente  al  trattamento  dei  dati  presenti  nel  SITAM,   e'
responsabile del rilascio, secondo le politiche di sicurezza conformi
agli  standard  stabiliti  dalle  vigenti  normative  in  materia  di
protezione dei dati personali,  dei  profili  di  autorizzazione  nei
confronti di: 
    a) soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b),  c),
d), e), f) e g); 
    b) appartenenti agli Organismi di informazione  e  sicurezza,  di
cui all'articolo 19, comma 1; 
    c) operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio
presso le Prefetture-UTG, di cui all'articolo 18, comma 1. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e  c)  accedono  al
SITAM per il tramite del portale dell'articolazione competente per la
gestione del CED. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),
che accedono al portale sono identificati tramite un codice univoco e
sono  abilitati  allo  svolgimento  delle  funzioni  applicative   di
competenza dell'unita' organizzativa cui sono preposti  o  assegnati,
coerentemente con l'ambito di trattamento consentito dal  profilo  di
autorizzazione.  Ai   fini   dell'accesso   al   SITAM,   il   codice
identificativo e le credenziali di autenticazione di cui all'articolo
2, comma 3,  lettera  e),  sono  conformi  almeno  al  livello  2  di
sicurezza o garanzia  (Level  of  Assurance  -  LoA)  previsto  dallo
standard internazionale ISO/IEC 29115, con impiego di un  sistema  di
autenticazione  a  due  fattori,  non   necessariamente   basato   su
certificati digitali.