Art. 9 Compiti della Direzione centrale della polizia criminale 1. La Direzione centrale della polizia criminale, attraverso la propria articolazione competente per la gestione del CED, relativamente al trattamento dei dati presenti nel SITAM, e' responsabile del rilascio, secondo le politiche di sicurezza conformi agli standard stabiliti dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, dei profili di autorizzazione nei confronti di: a) soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g); b) appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza, di cui all'articolo 19, comma 1; c) operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG, di cui all'articolo 18, comma 1. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) accedono al SITAM per il tramite del portale dell'articolazione competente per la gestione del CED. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che accedono al portale sono identificati tramite un codice univoco e sono abilitati allo svolgimento delle funzioni applicative di competenza dell'unita' organizzativa cui sono preposti o assegnati, coerentemente con l'ambito di trattamento consentito dal profilo di autorizzazione. Ai fini dell'accesso al SITAM, il codice identificativo e le credenziali di autenticazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), sono conformi almeno al livello 2 di sicurezza o garanzia (Level of Assurance - LoA) previsto dallo standard internazionale ISO/IEC 29115, con impiego di un sistema di autenticazione a due fattori, non necessariamente basato su certificati digitali.