Allegato A art. 4, comma 2 DATI RELATIVI ALLE ARMI DA FUOCO E ALLE PARTI D'ARMA DA FUOCO 1. Per le armi da fuoco insieme alle sue parti, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale, partita Iva o ragione sociale); b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio; c) numero di serie; d) anno di fabbricazione o assemblaggio; e) tipo (ad esempio carabina, fucile, pistola, ...); f) marca; g) modello, ove presente; h) calibro; i) marcatura applicata alle relative parti nel caso in cui questa differisca dalla marcatura unica applicata sul telaio o sul fusto dell'arma stessa. Qualora la parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura, essa e' contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico digitale, che trovera' collocazione nel presente campo; l) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova; m) classificazione dell'arma nella categoria europea effettuata dal Banco Nazionale di Prova (ivi compreso il cambiamento, a seguito di interventi tecnici, della categoria o della sottocategoria dell'arma da fuoco di cui all'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE); n) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.); o) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc..); p) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione; q) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui le stesse sono state effettuate (quali ad esempio: cessione, acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, rottamazione, ecc.); r) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635); s) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (nulla osta all'acquisto di armi; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 31 TULPS, collezione di armi antiche ex D.M. 28 aprile 1982, ecc.); t) estremi della licenza o autorizzazione nell'ipotesi di esportazione, importazione o trasferimento intracomunitario (indicare la denominazione del titolo autorizzatorio, l'autorita' che lo ha emesso e la data del rilascio); u) eventuali ulteriori dati facoltativi. 2. Per le armi da fuoco antiche, l'inserimento e' limitato ai dati conosciuti o comunque rilevabili dalla denuncia o da qualunque altra certificazione o documentazione presentata dall'interessato, ai sensi dell'articolo 38 TULPS. 3. I dati di cui alle lettere da a) ad h) costituiscono gli elementi della marcatura unica (di cui all'articolo 11, primo comma, della legge n. 110 del 1975).