(Allegato D)
                                                           Allegato D 
 
                                                              art. 35 
 
              ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI 
                  A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE  
 
Oneri eliminati 
I) Denominazione 
  Obbligo di tenuta  e  di  compilazione  del  registro  su  supporto
cartaceo ex articoli 35  e  55  TULPS  delle  operazioni  giornaliere
aventi ad oggetto le armi e le munizioni. 
  Riferimento normativo interno 
    Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 
    Articolo 24, comma 5, dell'intervento regolatorio 
 
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|   Comunicazione o   |            |  Documentazione da   |         |
|    dichiarazione    |  Domanda   |      conservare      |  Altro  |
+=====================+============+======================+=========+
|                     |            |           X          |         |
+---------------------+------------+----------------------+---------+
 
  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
  Gli articoli 35 e 55 TULPS prevedono che i soggetti, titolari delle
necessarie licenze di polizia per l'esercizio di attivita' di impresa
o professionali in materia di armi e munizioni (d'ora in poi indicati
come: «armaioli»), nonche' gli intermediari ex articolo 31-bis  TULPS
(d'ora in poi indicati come: «intermediari»), sono obbligati a tenere
e  conservare  appositi  registri  sui  quali  devono   annotare   le
«operazioni» giornaliere aventi ad oggetto i predetti materiali. 
  Non essendo stata ancora compiutamente attuata la previsione di cui
all'articolo 16, terzo  comma,  del  Regolamento  di  esecuzione  del
predetto TULPS sulla tenuta informatica dei registri di polizia,  gli
operatori in discorso hanno conservato i registri delle operazioni in
tema di armi e munizioni su supporto cartaceo. 
  L'articolo 11 del decreto legislativo n. 104/2018 punta a  superare
definitivamente questa situazione. 
  La disposizione, nel prevedere l'istituzione presso il Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  di  un   sistema   informatico   per   la
tracciabilita' delle armi e delle munizioni (SITAM), stabilisce che i
cennati operatori economici e professionali immettano i dati relativi
alle attivita' svolte nella  «piattaforma»  e  che  tale  adempimento
venga a sostituire l'obbligo di tenuta e  compilazione  del  registro
cartaceo (articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2018). 
  Questa soluzione viene ad essere attuata nel dettaglio dal presente
intervento regolatorio che, in particolare agli  articoli  13  e  24,
consente che gli operatori economici e professionali  assolvano  agli
obblighi di registrazione prescritti dagli articoli 35  e  55  TULPS,
attraverso l'immissione dei pertinenti dati nel SITAM. 
  In tal modo, viene sancito il definitivo  superamento  dell'obbligo
di tenuta del registro cartaceo e la sua sostituzione con il semplice
inserimento dei pertinenti  dati  in  una  «repository»  attestata  e
gestita  dalle  competenti  «strutture»  dell'Amministrazione   della
pubblica sicurezza. 
II) Denominazione 
  Obbligo di comunicare  ogni  mese  alla  Questura  territorialmente
competente le generalita' dei soggetti che hanno  acquistato  armi  o
munizioni (articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, TULPS). 
  Riferimento normativo interno 
  Articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio 
 
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|   Comunicazione o   |             |   Documentazione da   |       |
|    dichiarazione    |  Domanda    |     conservare        | Altro |
+=====================+=============+=======================+=======+
|          X          |             |                       |       |
+---------------------+-------------+-----------------------+-------+
 
  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
  Gli operatori economici e professionali sono tenuti, ai sensi degli
articoli 35, comma 4, e 55, primo comma,  TULPS,  a  comunicare  ogni
mese le generalita' dei soggetti che hanno acquistato le  armi  e  le
munizioni. 
  L'articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio sopprime questo
obbligo, prevedendo che esso sia assolto direttamente dal SITAM. 
III) Denominazione 
  Obbligo di annotare sui registri ex  articoli  35  e  55  TULPS  le
operazioni compiute riguardanti le armi comuni e le munizioni. 
  Riferimento normativo interno 
  Articolo 27 dell'intervento regolatorio 
  Cosa cambia per il cittadino 
  Con l'adozione del  presente  intervento  regolatorio,  viene  meno
l'obbligo di annotare sul registro cartaceo  le  operazioni  compiute
giornalmente aventi ad oggetto le armi e le munizioni. 
IV) Denominazione 
  Obbligo di versamento dei registri cartacei ex  articoli  35  e  55
TULPS alla Questura, al momento della  cessazione  dell'attivita'  di
impresa e professionale riguardante le armi e le munizioni. 
  Riferimento normativo interno 
  Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 
  Articoli 11, comma 5, e 24, comma 5, dell'intervento regolatorio 
 
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|    Comunicazione o    |            |  Documentazione  da  |       |
|    dichiarazione      |  Domanda   |     conservare       | Altro |
+=======================+============+======================+=======+
|                       |            |                      |   X   |
+-----------------------+------------+----------------------+-------+
 
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
  La sostituzione dei registri su supporto cartaceo con  l'immissione
dei dati nel SITAM istituito presso il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno determina, conseguentemente,  il
venir meno dell'adempimento di cui trattasi, a carico degli operatori
economici, di versare i predetti registri cartacei alle Questure. 
Oneri introdotti 
I) Denominazione 
  Richiesta di abilitazione per il collegamento al SITAM 
  Riferimento normativo interno 
  Articolo 11, commi 1 e 3, decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.
104 
  Articolo 13, comma 1, dell'intervento regolatorio 
 
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|  Comunicazione o   |                |  Documentazione da  |       |
|   dichiarazione    |    Domanda     |     conservare      | Altro |
+====================+================+=====================+=======+
|                    |        X       |                     |       |
+--------------------+----------------+---------------------+-------+
 
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
  L'obbligo di richiedere l'abilitazione per il collegamento al SITAM
costituisce un onere informativo di nuova introduzione. 
  Esso deriva dal criterio direttivo dettato dall'articolo 11,  commi
1  e  3,  del  decreto  legislativo  n.  104/2018,  secondo  cui  gli
«armaioli» e gli «intermediari» adempiono validamente  agli  obblighi
di registrazione stabiliti dagli articoli 35 e  55  TULPS  attraverso
l'immissione dei dati nel SITAM. 
  L'intervento  regolatorio  prevede   che,   per   effettuare   tale
immissione, gli «armaioli» e gli  «intermediari»  debbano  richiedere
alla  Questura   territorialmente   competente   un'abilitazione   al
collegamento al SITAM. 
  L'abilitazione e' concessa previa la semplice  verifica  del  fatto
che  il  richiedente  rientri  effettivamente  nelle   categorie   di
operatori economici e professionali  riconducibili  alle  nozioni  di
«armaiolo» e «intermediario», postulate  dall'articolo  2,  comma  1,
lettere d) e p) dell'intervento regolatorio. 
II) Denominazione 
Comunicazione mensile delle  operazioni  effettuate  da  parte  degli
utenti titolari di  un  regime  di  identificazione  elettronica  non
notificato dallo Stato membro 
Riferimento normativo 
  Articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio 
 
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|   Comunicazione o    |            |  Documentazione da   |        |
|    dichiarazione     |  Domanda   |     conservare       | Altro  |
+======================+============+======================+========+
|           X          |            |                      |        |
+----------------------+------------+----------------------+--------+
 
   Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
    L'articolo 17, comma 4,  dell'intervento  regolatorio  stabilisce
che l'«armaiolo» o l'«intermediario» che non  ha  l'abilitazione  per
l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione
elettronica  non  ancora  notificato  dallo  Stato  membro  ai  sensi
dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014,  continua  a  tenere  il
registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli  35  e  55
TULPS e adempie alla  comunicazione  mensile  prevista  dai  medesimi
articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma
qualificata secondo le  modalita'  indicate  nella  «home  page»  del
relativo «sito web». 
  Poiche' la comunicazione mensile e la  tenuta  del  registro  delle
operazioni  giornaliere  rappresentano  obblighi  gia'  previsti  dai
richiamati articoli 35 e 55 TULPS, la disposizione in esame, piu' che
un  obbligo  informativo  di  nuova  introduzione,   costituisce   la
modalita' esecutiva di un onere gia' sussistente. 
  Ed invero, l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento, da  un
lato conferma gli obblighi  gia'  esistenti  in  capo  ai  suindicati
operatori economici di tenuta  del  registro  e  della  comunicazione
mensile e, dall'altro, introduce nuove modalita' di adempimento della
comunicazione  su  supporto  informatico   sottoscritto   con   firma
qualificata secondo le  modalita'  indicate  nella  «home  page»  del
relativo «sito web». 
III) Denominazione 
    Comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali  di
accesso al SITAM 
    Riferimento normativo interno 
    Articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatori 
 
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|   Comunicazione o    |            |  Documentazione da   |        |
|    dichiarazione     |  Domanda   |     conservare       | Altro  |
+======================+============+======================+========+
|           X          |            |                      |        |
+----------------------+------------+----------------------+--------+
 
  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
  L'articolo 26, comma 5, dell'intervento  regolatorio  introduce  in
capo ai titolari delle credenziali  di  accesso  al  SITAM  un  nuovo
adempimento, consistente  nell'obbligo  di  segnalare  immediatamente
all'articolazione competente per  la  gestione  del  SITAM  (allocata
nella  Questura)  l'eventuale  furto  o  smarrimento  delle  medesime
credenziali. 
IV) Denominazione 
  Obbligo per gli utenti di immettere nel SITAM i dati relativi  alle
operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni 
  Riferimento normativo interno 
  Articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio 
  Articolo 31, comma 1, dell'intervento regolatorio 
 
=====================================================================
|   Comunicazione o    |            |  Documentazione da   |        |
|    dichiarazione     |  Domanda   |     conservare       | Altro  |
+======================+============+======================+========+
|           X          |            |                      |        |
+----------------------+------------+----------------------+--------+
 
  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa 
  L'articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio sostituisce con
l'immissione nel SITAM delle informazioni di cui agli Allegati A, B e
C, l'obbligo di annotare su registri cartacei  i  dati  di  cui  agli
articoli 35 e 55 TULPS riguardanti le operazioni  aventi  ad  oggetto
armi  e  munizioni.  L'articolo  31   prevede   che,   in   caso   di
malfunzionamento  del   SITAM,   tale   comunicazione   sia   assolta
temporaneamente con la registrazione dei dati su supporti cartacei  o
informatici conformi agli standard di sicurezza.