Art. 10 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I centri che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti continuano a  operare  sulla  base  dei
relativi provvedimenti autorizzatori. 
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  3. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 luglio 2023 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2563