Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  nonche'
le seguenti: 
    a) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene  o
gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo; 
    b) «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in
relazione alle attivita' di preparazione per il riutilizzo di rifiuti
presso il centro di cui alla lettera f); 
    c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani; il gestore del centro di raccolta di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  il
gestore del centro  di  raccolta  o  di  restituzione  organizzato  e
gestito dai produttori che abbiano istituito  sistemi  individuali  o
collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma  1,
lettera b),  del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49;  il
produttore di AEE professionali che, individualmente o  attraverso  i
sistemi collettivi cui aderisce,  organizza  e  gestisce  sistemi  di
raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che  abbia
allestito un deposito preliminare alla  raccolta  di  RAEE  ai  sensi
degli  articoli  4  e  5  del  decreto  31  maggio  2016,  n.  121  e
dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8  marzo  2010,  n.  65;  il
gestore dell'impianto di trattamento di  rifiuti;  il  detentore  dei
rifiuti provenienti da utenze non domestiche; 
    d) «Amministrazione»: la  Provincia  o  la  Citta'  metropolitana
territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza
delle condizioni e dei requisiti previsti  per  l'applicazione  della
procedura semplificata di cui all'articolo 4; 
    e) «comunicazione di inizio attivita'»: la comunicazione  di  cui
all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    f)  «centro  di  preparazione  per   il   riutilizzo   (centro)»:
l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di
rifiuti in conformita' alle disposizioni del presente regolamento; 
    g) «schedario»: il registro tenuto presso  ogni  centro,  in  cui
sono annotati i dati di cui all'articolo 6, comma 3; 
    h) «codice univoco»: codice attribuito al  rifiuto  conferito  in
fase di accettazione al centro di preparazione per il  riutilizzo  ai
fini  della  relativa  individuazione  nell'ambito  delle  successive
operazioni; 
    i)  «prodotto  preparato  per  il  riutilizzo   da   rifiuto   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il  prodotto  o
componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione  per
il  riutilizzo  dei  RAEE  individuati  nella  tabella   2   di   cui
all'allegato 1 e immesso  sul  mercato  alle  condizioni  di  cui  al
successivo articolo 7; 
    j) «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate  i
soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, presentano condizioni di fragilita' e  debolezza
ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo della Parte Quarta del  decreto  legislativo
          n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, del  citato  decreto
          legislativo n. 49, del 2014: 
                «Art. 4 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si intende per: 
                  a) 'apparecchiature elettriche ed  elettroniche'  o
          'AEE': le apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto
          funzionamento,  da   correnti   elettriche   o   da   campi
          elettromagnetici  e  le  apparecchiature  di   generazione,
          trasferimento e misurazione di queste correnti  e  campi  e
          progettate per essere usate con una tensione non  superiore
          a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per  la
          corrente continua; 
                  b)   'utensili   industriali   fissi   di    grandi
          dimensioni': un insieme di grandi dimensioni  di  macchine,
          apparecchiature e componenti,  o  entrambi  che  funzionano
          congiuntamente per un'applicazione specifica, installati  e
          disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
          determinato luogo e utilizzati e gestiti da  professionisti
          presso un impianto di produzione industriale o un centro di
          ricerca e sviluppo; 
                  c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni':  una
          combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
          eventualmente, di altri dispositivi, che: 
                    1) sono assemblati, installati e disinstallati da
          professionisti; 
                    2) sono destinati ad essere  utilizzati  in  modo
          permanente come parti di un edificio o di una struttura  in
          un luogo prestabilito e apposito; 
                    3) possono essere sostituiti  unicamente  con  le
          stesse apparecchiature appositamente progettate; 
                  d) 'macchine  mobili  non  stradali':  le  macchine
          dotate di una  fonte  di  alimentazione  a  bordo,  il  cui
          funzionamento richiede mobilita'  o  movimento  continuo  o
          semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni
          di lavoro fisse; 
                  e)  'rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche' o 'RAEE':  le  apparecchiature  elettriche  o
          elettroniche che sono rifiuti ai sensi  dell'articolo  183,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n.  152,  inclusi  tutti  i  componenti,   sottoinsiemi   e
          materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
          al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione
          o l'obbligo disfarsene; 
                  f) 'RAEE di piccolissime  dimensioni':  i  RAEE  di
          dimensioni esterne inferiori a 25 cm; 
                  g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che,
          qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la
          comunicazione a distanza, ai sensi della  Sezione  II,  del
          Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori  in
          materia di contratti a distanza: 
                    1)  e'  stabilita  nel  territorio  nazionale   e
          fabbrica AEE recanti il suo  nome  o  marchio  di  fabbrica
          oppure commissiona la progettazione o la  fabbricazione  di
          AEE e le commercializza sul mercato  nazionale  apponendovi
          il proprio nome o marchio di fabbrica; 
                    2)  e'  stabilita  nel  territorio  nazionale   e
          rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di
          fabbrica, apparecchiature prodotte da altri  fornitori;  il
          rivenditore  non   viene   considerato   'produttore',   se
          l'apparecchiatura reca il marchio del  produttore  a  norma
          del numero 1); 
                    3)  e'  stabilita  nel  territorio  nazionale  ed
          immette sul mercato nazionale, nell'ambito di  un'attivita'
          professionale, AEE di un Paese terzo o di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea; 
                    4)  e'  stabilita  in  un  altro   Stato   membro
          dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato
          nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza
          direttamente a nuclei domestici o  a  utilizzatori  diversi
          dai nuclei domestici; 
                  h)  'distributore':  persona  fisica  o   giuridica
          iscritta al Registro delle imprese di  cui  alla  legge  29
          dicembre 1993, n. 580,  e  successive  modificazioni,  che,
          operando  nella   catena   di   approvvigionamento,   rende
          disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a
          che un distributore sia al tempo stesso  un  produttore  ai
          sensi della lettera g); 
                  i) 'distributore al dettaglio': una persona  fisica
          o giuridica come  definita  nella  lettera  h),  che  rende
          disponibile un'AEE all'utilizzatore finale; 
                  l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i  RAEE
          originati  dai  nuclei  domestici  e  i  RAEE  di   origine
          commerciale, industriale, istituzionale e  di  altro  tipo,
          analoghi, per natura e quantita', a  quelli  originati  dai
          nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
          usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori  diversi
          dai nuclei domestici sono in  ogni  caso  considerati  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici; 
                  m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi  da  quelli
          provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l); 
                  n) 'RAEE equivalenti': i  RAEE  ritirati  a  fronte
          della fornitura di una nuova apparecchiatura,  che  abbiano
          svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita; 
                  o)   'RAEE   storici':   i   RAEE   derivanti    da
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  immesse  sul
          mercato prima del 13 agosto 2005; 
                  p) 'accordo  finanziario':  qualsiasi  contratto  o
          accordo  di   prestito,   noleggio,   affitto   o   vendita
          dilazionata   relativo   a    qualsiasi    apparecchiatura,
          indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
          o accordo o di un contratto o accordo  accessori  prevedano
          il trasferimento o la possibilita' del trasferimento  della
          proprieta' di tale apparecchiatura; 
                  q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura
          di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
          mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale,  a
          titolo oneroso o gratuito; 
                  r) 'immissione  sul  mercato':  la  prima  messa  a
          disposizione  di  un   prodotto   sul   mercato   nazionale
          nell'ambito di un'attivita' professionale; 
                  s) 'rimozione':  l'operazione  manuale,  meccanica,
          chimica o metallurgica in seguito alla quale  le  sostanze,
          le miscele e le componenti pericolose sono confinate in  un
          flusso identificabile o sono una parte identificabile di un
          flusso nel  processo  di  trattamento.  Una  sostanza,  una
          miscela o una componente e' identificabile se  puo'  essere
          monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro  per
          l'ambiente; 
                  t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un
          accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a)  o  b)
          dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, recante  attuazione  della  direttiva
          93/42/CEE,  del  Consiglio  del   14   giugno   1993,   sui
          dispositivi medici, che costituisca un'AEE; 
                  u) 'dispositivo medico-diagnostico  in  vitro':  un
          dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio  ai  sensi
          rispettivamente delle lettere b)  o  c),  dell'articolo  1,
          comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  37,
          recante attuazione della direttiva 98/79/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998,  relativa  ai
          dispositivi medico-diagnostici  in  vitro  che  costituisca
          un'AEE; 
                  v) 'dispositivo  medico  impiantabile  attivo':  un
          dispositivo   medico   impiantabile   attivo   ai    sensi,
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14  dicembre  1992,  n.  507,  che  costituisca
          un'AEE; 
                  z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti  che  presentano
          le caratteristiche indicate  nell'articolo  183,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo
          183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152; 
                  bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo
          183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare
          alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta  di  cui
          alla lettera mm); 
                  cc)  'deposito  preliminare  alla   raccolta':   il
          deposito temporaneo di cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,
          punto 10, e alle note al punto D15  dell'Allegato  I  e  al
          punto R13 dell'Allegato II della direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; 
                  dd) 'raccolta differenziata': la raccolta  definita
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  p),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ee)   'riutilizzo':    le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  r),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni
          indicate  nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  q),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  gg)    'recupero':    le    operazioni     indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  t),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  hh)  'riciclaggio':  le  operazioni   di   recupero
          indicate  nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  u),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ii)   'smaltimento':   le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  z),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  ll)   'trattamento':   le    operazioni    indicate
          nell'articolo  183,  comma  1,  lettera  s),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  mm)  'centro  di  raccolta  dei  RAEE':  centro  di
          raccolta definito e  disciplinato  ai  sensi  dell'articolo
          183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, presso  il  quale
          sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche
          le diverse tipologie di RAEE; 
                  nn)  'marchio':  immagine,  simbolo  o   iscrizione
          apposta sulla apparecchiatura elettrica ed  elettronica  ai
          sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione  del
          produttore; 
                  oo) 'raggruppamento': ciascuno  dei  raggruppamenti
          di  RAEE  definiti  all'Allegato  1  del   regolamento   25
          settembre 2007, n. 185; 
                  pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare
          alla  raccolta   dei   RAEE   domestici   organizzato   dai
          distributori ai sensi dell'articolo 11; 
                  qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli  fotovoltaici':
          sono considerati RAEE provenienti dai  nuclei  domestici  i
          rifiuti originati da pannelli  fotovoltaici  installati  in
          impianti di potenza  nominale  inferiore  a  10  KW.  Detti
          pannelli  vanno  conferiti  ai  "Centri  di  raccolta"  nel
          raggruppamento  n.  4  dell'Allegato  1  del   decreto   25
          settembre 2007,  n.  185;  tutti  i  rifiuti  derivanti  da
          pannelli fotovoltaici installati  in  impianti  di  potenza
          nominale superiore o uguale a 10 KW sono  considerati  RAEE
          professionali. 
                2. Non e' 'produttore'  ai  sensi  della  lettera  g)
          chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o
          a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
          qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della
          lettera g). 
                3. Per le apparecchiature elettriche ed  elettroniche
          destinate all'esportazione  il  produttore  e'  considerato
          tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  183,  comma  1,  lett.
          mm), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 183 (Definizioni). - (Omissis). 
                mm)  "centro  di  raccolta":   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 49, del 2014: 
                «Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici).
          - 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento  dei  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
          mediante  il  raggiungimento  di  un  elevato  livello   di
          raccolta differenziata idoneo a  realizzare  gli  obiettivi
          indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE  raccolti
          al trattamento adeguato  di  cui  all'articolo  18,  devono
          essere attivate le seguenti misure ed azioni: 
                  a)  i  Comuni   assicurano   la   funzionalita'   e
          l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
          dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE  provenienti
          dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi  centri
          di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali,  ai
          distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
          assistenza tecnica dei RAEE di  conferire  gratuitamente  i
          RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso  luoghi
          di raggruppamento organizzati  dai  distributori  nel  loro
          territorio. Il conferimento di rifiuti  prodotti  in  altri
          Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
          convenzione  con   il   Comune   di   destinazione.   Detta
          convenzione e' obbligatoria per i Comuni  che  non  abbiano
          allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. 
                  b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera  a)  e
          ai  commi  1  e   3   dell'articolo   11,   i   produttori,
          individualmente  o  attraverso  i  sistemi  collettivi  cui
          aderiscono,  possono  organizzare  e  gestire  sistemi   di
          raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai  nuclei
          domestici  per  realizzare  gli  obiettivi   definiti   dal
          presente decreto legislativo. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, del  citato
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare n. 121, del 2016: 
                «Art. 4 (Ritiro gratuito  dei  RAEE  di  piccolissime
          dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici).  -  1.  I
          distributori effettuano il ritiro dei RAEE di  piccolissime
          dimensioni provenienti dai nuclei  domestici  nel  rispetto
          delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito  e
          senza obbligo  di  acquisto  di  AEE  di  tipo  equivalente
          (criterio dell'uno contro zero). 
                2.  I  distributori  hanno  l'obbligo  di   informare
          esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuita'  del
          ritiro e del fatto  che  esso  non  comporta  l'obbligo  di
          acquistare altra o analoga merce, con modalita' chiare e di
          immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi   facilmente
          leggibili collocati nei locali commerciali. 
                3. Al fine di favorire il conferimento  dei  RAEE  di
          piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da
          parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono,
          anche attraverso le  associazioni  di  categoria,  campagne
          informative   o   di   sensibilizzazione,   e    iniziative
          commerciali incentivanti o premiali.». 
                «Art. 5 (Luogo di ritiro). - 1.  Il  ritiro  gratuito
          dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai  nuclei
          domestici e' effettuato all'interno dei locali del punto di
          vendita del distributore, ovvero in  un  luogo  situato  in
          prossimita' immediata dello stesso, purche'  di  pertinenza
          del punto vendita. 
                2. Presso il luogo di ritiro di cui al  comma  1,  il
          distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali
          uno  o  piu'  contenitori,  che  rispondono  alle  seguenti
          caratteristiche: 
                  a) essere  liberamente  e  facilmente  fruibili  da
          parte dell'utilizzatore finale; 
                  b) essere adeguatamente segnalati dal  distributore
          e  chiaramente  riconducibili   alla   disponibilita'   del
          distributore cui afferiscono; 
                  c)  qualora  collocati  all'interno  del  punto  di
          vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimita'  del
          punto di accesso o di uscita; 
                  d) qualora  non  siano  collocati  all'interno  del
          punto di vendita essere ubicati in  un'area  di  pertinenza
          dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da
          agenti atmosferici,  e  comunque  facilmente  ricollocabili
          all'interno dei punti vendita a fine giornata; 
                  e) essere predisposti in modo da assicurare che  il
          conferimento  e  il  deposito  dei  RAEE  di   piccolissime
          dimensioni avvenga  in  condizioni  di  sicurezza  e  senza
          rischio per l'ambiente e la salute umana; 
                  f)  essere  strutturati  in  modo   che   i   RAEE,
          precedentemente  conferiti,   non   siano   accessibili   e
          asportabili anche attraverso la dotazione di un  mascherino
          anti intrusione, e preferibilmente realizzati in  modo  che
          siano visibili i RAEE conferiti; 
                  g)  riportare  visibilmente   l'indicazione   delle
          tipologie di RAEE conferibili. 
                3. In  ogni  caso,  i  distributori  garantiscono  la
          raccolta  separata  dei  RAEE  di  piccolissime  dimensioni
          pericolosi  dagli  stessi  non   pericolosi   raccolti   in
          sicurezza, al fine di  preservarne  l'integrita'  anche  in
          fase di trasporto. 
                4. I distributori sono responsabili  della  sicurezza
          dei contenitori e dei luoghi di ritiro  e  adottano  a  tal
          fine tutte le precauzioni  atte  a  evitare  il  furto,  il
          danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati,
          nonche' la fuoriuscita  di  eventuali  sostanze  pericolose
          dagli stessi. 
                5.  Il  distributore   effettua   periodicamente   lo
          svuotamento dei contenitori situati nel luogo di  ritiro  e
          il successivo raggruppamento  degli  stessi  nel  luogo  di
          deposito  preliminare   allestito   in   conformita'   alle
          previsioni dell'articolo 6. 
                6. I distributori sono tenuti a compilare  il  modulo
          di carico e  scarico  di  cui  all'allegato  1  al  momento
          dell'effettuazione delle operazioni di cui al  comma  5.  I
          moduli, compilati  e  sottoscritti,  contrassegnati  da  un
          numero progressivo, sono conservati a cura del distributore
          per tre anni e allegati in copia al documento di  trasporto
          di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati
          raccolti  mediante  la  compilazione  del  modulo  di   cui
          all'allegato 1 contribuiscono ad integrare le  informazioni
          obbligatorie di cui all'articolo 34, comma  1,  lettera  b)
          del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del  citato  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare n. 65, del 2010: 
                «Art. 1 (Ritiro dei RAEE da parte dei distributori  e
          loro  raggruppamento  per  il  trasporto   ai   centri   di
          raccolta). - 1. I distributori di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.
          151,   al   momento   della   fornitura   di   una    nuova
          apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso  AEE,
          destinata ad  un  nucleo  domestico  assicurano  il  ritiro
          gratuito della  apparecchiatura  che  viene  sostituita.  I
          distributori, compresi coloro che effettuano televendite  o
          vendite  elettroniche,  hanno  l'obbligo  di  informare   i
          consumatori  sulla  gratuita'  del  ritiro,  con  modalita'
          chiare e di  immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi
          posti  nei  locali  commerciali  con  caratteri  facilmente
          leggibili. 
                [2. Rientra nella fase  della  raccolta,  cosi'  come
          definita  dall'articolo  183,  comma  1,  lettera  e),  del
          decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,   il
          raggruppamento  dei  RAEE  finalizzato  al  loro  trasporto
          presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
          del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  effettuato
          dai distributori presso i locali del proprio punto  vendita
          o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di  cui
          all'articolo 3 del presente  decreto,  nel  rispetto  delle
          seguenti condizioni: 
                  a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE
          disciplinati  dal  decreto  legislativo  n.  151  del  2005
          provenienti dai nuclei domestici; 
                  b) i RAEE di cui alla lettera a)  sono  trasportati
          presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
          del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile
          e, comunque, quando il quantitativo  raggruppato  raggiunga
          complessivamente i 3500 Kg; 
                  c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato  presso
          il punto di vendita del distributore o presso  altro  luogo
          risultante dalla comunicazione di cui  all'articolo  3,  in
          luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE
          sono protetti dalle  acque  meteoriche  e  dall'azione  del
          vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili
          e raggruppati avendo cura  di  tenere  separati  i  rifiuti
          pericolosi,  nel  rispetto  della   disposizione   di   cui
          all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152. E' necessario  garantire  l'integrita'  delle
          apparecchiature, adottando tutte  le  precauzioni  atte  ad
          evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita  di
          sostanze pericolose.]. 
                3. I distributori che effettuano il raggruppamento di
          cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro
          di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto  del
          ritiro di  cui  al  comma  1,  di  uno  schedario  numerato
          progressivamente, conforme al modello di  cui  all'Allegato
          I, dal quale risultino  il  nominativo  e  l'indirizzo  del
          consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia  dello
          stesso.  Tale  schedario,  integrato  con  i  documenti  di
          trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' conservato per
          tre anni dalla data dell'ultima registrazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  216,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4,  della  legge  8
          novembre  1991,  n.  381  (Disciplina   delle   cooperative
          sociali), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre  1991,  n.
          283: 
                «Art.  4   (Persone   svantaggiate).   -   1.   Nelle
          cooperative che svolgono le attivita' di  cui  all'articolo
          1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate
          gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti
          di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i  soggetti  in
          trattamento   psichiatrico,   i   tossicodipendenti,    gli
          alcolisti, i minori in eta'  lavorativa  in  situazioni  di
          difficolta' familiare,  le  persone  detenute  o  internate
          negli istituti penitenziari, i condannati e  gli  internati
          ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
          all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
          1975, n. 354, e successive  modificazioni.  Si  considerano
          inoltre  persone  svantaggiate  i  soggetti  indicati   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con  il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  per  gli  affari
          sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
          istituita dall'articolo 18 del citato  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni. 
                2. Le persone svantaggiate di cui al comma  1  devono
          costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori  della
          cooperativa  e,   compatibilmente   con   il   loro   stato
          soggettivo,  essere  socie  della  cooperativa  stessa.  La
          condizione  di  persona  svantaggiata  deve  risultare   da
          documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazione,
          fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
                3. Le aliquote complessive  della  contribuzione  per
          l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
          dovute  dalle  cooperative  sociali,   relativamente   alla
          retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate  di  cui
          al presente articolo, con l'eccezione delle persone di  cui
          al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 
                3-bis. Le aliquote di cui al comma  3,  dovute  dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte  alle  persone  detenute  o   internate   negli
          istituti  penitenziari,  agli  ex   degenti   di   ospedali
          psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
          internate ammesse al lavoro esterno ai sensi  dell'articolo
          21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  ridotte  nella   misura   percentuale
          individuata ogni due anni con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi di cui al presente comma si applicano  per  un
          periodo  successivo  alla   cessazione   dello   stato   di
          detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
          hanno beneficiato di misure alternative alla  detenzione  o
          del lavoro all'esterno  ai  sensi  dell'articolo  21  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
          hanno beneficiato.».