Art. 3 
 
                Ambito di applicazione ed esclusioni 
 
  1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a  oggetto
rifiuti idonei ad essere preparati per  il  loro  reimpiego  mediante
operazioni  di  controllo,  pulizia,  smontaggio  e  riparazione  che
garantiscono l'ottenimento  di  prodotti  o  componenti  di  prodotti
conformi  al  modello  originario.  Per  i  RAEE  preparati  per   il
riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneita' sono stabiliti
dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5. 
  2. La conformita'  di  cui  al  comma  1  e'  garantita  quando  le
operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono  di  ottenere
prodotti  o  componenti  di  prodotti  che,  rispetto   ai   prodotti
originari, abbiano la  stessa  finalita'  per  la  quale  sono  stati
concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e  garanzie  di
sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore  ovvero
gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato. 
  3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni  di  cui  al  comma  1  e'
munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il
riutilizzo». Nel caso di  prodotti  usualmente  commercializzati  per
partite,  l'etichettatura  puo'  essere  apposta  per  singolo  lotto
imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalita' di cui all'articolo
7, comma 5. 
  4.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento: 
    a) i rifiuti destinati alla rottamazione  collegata  a  incentivi
fiscali; 
    b) i rifiuti di  prodotti  a  uso  cosmetico,  farmaceutico  e  i
rifiuti di prodotti fitosanitari; 
    c) pile, batterie e accumulatori; 
    d) pneumatici soggetti alla disciplina del  decreto  ministeriale
19 novembre 2019, n. 182; 
    e) i RAEE aventi caratteristiche  di  pericolo  e  i  rifiuti  di
prodotti contenenti gas ozono lesivi; 
    f) i prodotti ritirati dal mercato  da  parte  del  produttore  o
sprovvisti di marchio CE ove previsto; 
    g) i veicoli fuori uso. 
  5. Sono altresi' esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
regolamento i rifiuti i cui codici  EER  non  sono  ricompresi  nella
tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo  stato  liquido  ed  aeriforme
nonche' i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  19  novembre  2019,  n.  182
          (Regolamento  recante  la  disciplina  dei  tempi  e  delle
          modalita'  attuative   dell'obbligo   di   gestione   degli
          pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152)   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020, n. 93.