Art. 3 Ambito di applicazione ed esclusioni 1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneita' sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5. 2. La conformita' di cui al comma 1 e' garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalita' per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato. 3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 e' munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura puo' essere apposta per singolo lotto imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5. 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; c) pile, batterie e accumulatori; d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182; e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; g) i veicoli fuori uso. 5. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonche' i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Note all'art. 3: - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182 (Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020, n. 93.