Art. 4 
 
             Esercizio delle operazioni di preparazione 
               per il riutilizzo in forma semplificata 
 
  1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono  intraprese
in conformita' alle modalita' individuate all'articolo 216, commi 1 e
2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1,  2
e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo  da  garantire
la salute e la sicurezza sul  lavoro,  la  tutela  dell'ambiente,  la
qualita' dei servizi e dei  prodotti  ottenuti  in  conformita'  alla
legislazione vigente. 
  2. L'esercizio delle operazioni  di  cui  al  comma  1  e'  avviato
decorsi novanta giorni dalla  presentazione  della  comunicazione  di
inizio attivita', entro i  quali  l'amministrazione  territorialmente
competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La
comunicazione di inizio attivita', a firma del gestore, e'  compilata
secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  2.  Nella   ipotesi   di
preparazione per il riutilizzo di  RAEE,  l'avvio  dell'esercizio  e'
subordinato alla  visita  preventiva  da  parte  dell'amministrazione
competente, da effettuarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  della
predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la  conformita'
delle attivita' di  recupero  alle  prescrizioni  tecniche  stabilite
dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014. 
  3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di  preparazione
per il riutilizzo che si intendono svolgere ed e' attestato: 
    a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui all'allegato 1 del presente regolamento; 
    b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5. 
  4. Alla comunicazione e' allegata una relazione,  sottoscritta  dal
legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti: 
    a) l'ubicazione e la planimetria del centro  presso  cui  saranno
effettuate le attivita'; 
    b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto  punto
a); 
    c) la capacita' di trattamento giornaliera e annuale per  singola
classe merceologica, la capacita' di messa  in  riserva  dei  rifiuti
destinati alle operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo,  la
capacita' di stoccaggio dei rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, la capacita' di stoccaggio  dei  beni
derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo  nonche'
la descrizione delle operazioni di cui  all'allegato  C  della  parte
quarta del decreto legislativo n. 152  del  2006  messe  in  atto  in
riferimento a  ciascuna  classe  merceologica  e  delle  attrezzature
utilizzate; 
    d)  l'autocertificazione  attestante  il  possesso  di  eventuali
autorizzazioni   ambientali    necessarie    alle    attivita',    la
compatibilita' edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza
di vincoli  paesaggistici  e  ambientali,  il  rispetto  delle  norme
igienico-sanitarie, di  tutela  dall'inquinamento  acustico  e  delle
norme antincendio; 
    e) la  destinazione  urbanistica  dell'area  sede  dell'attivita'
(zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del  comune)  e  i  dati
catastali  identificativi  della  medesima  area  (mappali,   foglio,
censuario). 
  5. Alla relazione di cui al comma 3  sono  allegati  gli  elaborati
grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 5, comma 4. 
  6. L'amministrazione dispone l'iscrizione in un  apposito  registro
delle imprese  o  delle  societa'  per  le  quali  e'  effettuata  la
comunicazione di inizio di attivita', informandone il gestore. 
  7. Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti,
o  di  visita  preventiva  effettuata  in   presenza   del   gestore,
l'insussistenza  dei  requisiti  per  l'esercizio  delle   attivita',
dispone, con provvedimento  motivato,  il  divieto  di  inizio  delle
stesse, salvo che  l'interessato  non  provveda  a  conformarsi  alle
prescrizioni  stabilite  dall'amministrazione  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal  fine,  il
responsabile del procedimento, oltre all'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990,  n.
241,  puo'  richiedere  all'impresa  interessata  le  modifiche  alla
comunicazione e alla relazione, di cui al  comma  4,  necessarie  per
l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa  all'accettazione,
da parte del privato, delle modifiche richieste. 
  8.  In  sede   di   controllo   successivo,   nel   caso   in   cui
l'amministrazione accerti che le operazioni di  preparazione  per  il
riutilizzo non siano svolte in conformita'  ai  requisiti  dichiarati
nella  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  sospende  le   suddette
attivita', ove le cause  ostative  non  vengano  eliminate  entro  il
termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita  diffida  da
parte dell'amministrazione. 
  9. La comunicazione di cui al comma 1 deve  essere  rinnovata  ogni
cinque anni e comunque in caso di variazione dei  dati  di  cui  alle
lettere a) e c), comma 4 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 216,  commi  1  e  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 181, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo n. 152,  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 214, commi 1, 2 e 3 del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 214 (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate). - 1. Le procedure  semplificate  di  cui  al
          presente capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo  177,
          comma 4. 
                2. Con decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
                3. Le norme e le condizioni di cui al comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
                  a) siano utilizzati combustibili da rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
                  b) i limiti di  emissione  non  siano  superiori  a
          quelli  stabiliti  per  gli  impianti  di  incenerimento  e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
                  c) sia garantita la produzione di una quota  minima
          di trasformazione del  potere  calorifico  dei  rifiuti  in
          energia utile calcolata su base annuale; 
                  d)  siano  rispettate  le  condizioni,   le   norme
          tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli  articoli
          215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli allegati  VII  e  VIII  del
          citato decreto legislativo n. 49, del 2014: 
                «Allegato VII (Modalita' di gestione dei  RAEE  negli
          impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2) 
                1. Modalita' di raccolta e conferimento 
                1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad  operazioni
          di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che
          garantiscano la protezione delle  apparecchiature  dismesse
          durante il trasporto e durante le operazioni  di  carico  e
          scarico. 
                1.2   Le   apparecchiature    non    devono    subire
          danneggiamenti che possano causare il rilascio di  sostanze
          inquinanti o pericolose per l'ambiente o  compromettere  le
          successive operazioni di recupero. 
                1.3  devono  essere  evitate  lesioni   ai   circuiti
          frigoriferi e alle pareti, nel  caso  di  frigoriferi,  per
          evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o  degli
          oli, nonche' ai tubi catodici, nel  caso  di  televisori  e
          computer,  Le  sorgenti  luminose  ci  cui   al   punto   5
          dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e
          movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare
          la  dispersione  di  polveri  e  vapori   contenuti   nelle
          apparecchiature  stesse,  anche  attraverso  l'impiego   di
          appositi contenitori che ne assicurino l'integrita'. 
                1.4 Devono essere: 
                  a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; 
                  b) rimosse eventuali sostanze residue  rilasciabili
          durante la movimentazione delle apparecchiature; 
                  c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate
          le parti mobili; 
                  d)  mantenuta   l'integrita'   della   tenuta   nei
          confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; 
                  e)  evitare  operazioni  di  riduzione  volumetrica
          prima della messa in sicurezza; 
                  f) utilizzare modalita' conservative di caricamento
          dei cassoni di trasporto. 
                2. Gestione dei rifiuti in ingresso 
                2.1 I materiali da sottoporre  a  trattamento  devono
          essere caratterizzati e separati per singola  tipologia  al
          fine  di   identificare   la   specifica   metodologia   di
          trattamento. 
                2.2  un  rivelatore  di  radioattivita'  in  ingresso
          all'impianto,   anche   portatile,   deve   consentire   di
          individuare materiali  radioattivi  eventualmente  presenti
          tra i rifiuti. 
                3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 
                3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e  dei  rifiuti
          deve essere  realizzato  in  modo  da  non  modificarne  le
          caratteristiche compromettendone il successivo recupero. 
                3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le  vasche
          ed i bacini  utilizzati  per  lo  stoccaggio  dei  rifiuti,
          devono  possedere  adeguati  requisiti  di  resistenza   in
          relazione   alle   proprieta'   chimico-fisiche   ed   alle
          caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi. 
                3.3.  I  serbatoio  contenenti  i   rifiuti   liquidi
          pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi
          antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. 
                3.4. I contenitori dei fluidi volatili devono  essere
          a tenuta stagna e mantenuti in  condizioni  di  temperatura
          controllata. 
                3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi  avviene
          in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 
                  a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita  del
          rifiuto stoccato; 
                  b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni  di
          sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; 
                  c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli  le
          operazioni di movimentazione. 
                3.6.  Sui  recipienti  fissi  e  mobili  deve  essere
          apposta idonea etichettatura con l'indicazione del  rifiuto
          stoccato. 
                3.7. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire
          in conformita' a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di
          attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n.
          549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. 
                3.8.  Lo  stoccaggio  degli  oli  usati  deve  essere
          realizzato in conformita' con quanto previsto  dal  decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,   n.   95,   e   successive
          modificazioni, e dal decreto del  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392. 
                3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori  contenenti
          PCB e di altri rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose  o
          radioattive  deve  avvenire  in  container   adeguati   nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute. 
                3.10.  La  movimentazione  e  lo   stoccaggio   delle
          apparecchiature  e  dei  rifiuti  da  esse  derivanti  deve
          avvenire in modo che sia evitata  ogni  contaminazione  del
          suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 
                3.11. Devono essere adottate  tutte  le  cautele  per
          impedire la formazione degli  odori  e  la  dispersione  di
          aerosol e di polveri. 
                3.12. Il settore di stoccaggio delle  apparecchiature
          dismesse deve  essere  organizzato  in  aree  distinte  per
          ciascuna tipologia di trattamento a cui le  apparecchiature
          sono destinate.  nel  caso  di  apparecchiature  contenenti
          sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate
          da tabelle, ben visibili  per  dimensioni  e  collocazione,
          indicanti  le  norme   per   il   comportamento,   per   la
          manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei  rischi
          per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 
                3.13. Nell'area di stoccaggio  delle  apparecchiature
          dismesse devono essere adottate procedure  per  evitare  di
          accatastare le apparecchiature senza  opportune  misure  di
          sicurezza per gli operatori e per l'integrita' delle stesse
          apparecchiature. 
                4. Messa in sicurezza dei RAEE 
                4.1.  L'attivita'  consiste   nel   complesso   delle
          operazioni   necessarie   a    rendere    l'apparecchiatura
          ambientalmente  sicura   e   pronta   per   le   operazioni
          successive. 
                4.2.  La  messa  in   sicurezza   deve   comprendere,
          preventivamente, la rimozione di tutti  i  fluidi  e  delle
          seguenti sostanze, preparati ei componenti: 
                  a) condensatori contenenti  difenili  policlorurati
          (PCB) da trattare  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 209; 
                  b)  componenti  contenenti   mercurio,   come   gli
          interruttori o i retroilluminatori; 
                  c) pile; 
                  d)  circuiti  stampati  dei  telefoni   mobili   in
          generale e  di  altri  dispositivi  se  la  superficie  del
          circuito stampato e' superiore a 10 cm2; 
                  e) cartucce di toner, liquido e in  polvere,  e  di
          toner colore; 
                  f)  plastica  contenente   ritardanti   di   fiamma
          bromurati; 
                  g) rifiuti di amianto e componenti  che  contengono
          amianto; 
                  h) tubi catodici; 
                  i)            colorofluorocarburi            (CFC),
          idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC)
          o idrocarburi (HC); 
                  l) sorgenti luminose a scarica; 
                  m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con  il
          rivestimento, di superficie superiore a  100  cm2  e  tutti
          quello  retroilluminati  mediante   sorgenti   luminose   a
          scarica; 
                  n) cavi elettrici esterni; 
                  o) componenti contenti fibre ceramiche  refrattarie
          descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5
          dicembre 1997, recante  adeguamento  al  progresso  tecnico
          della direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio  relative  alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose; 
                  p)  componenti  contenenti  sostanze   radioattive,
          fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle
          soglie di esenzione previste all'articolo 3 e  all'allegato
          I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio
          1996, che stabilisce le  norme  fondamentali  di  sicurezza
          relative alla protezione sanitaria della popolazione e  dei
          lavoratori contro i  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni
          ionizzanti; 
                  q) condensatori elettrolitici  contenenti  sostanze
          potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro  >  25
          mm o proporzionalmente simili in volume). 
                4.3  Le  sostanze  e  i  componenti   elencati   sono
          eliminati o recuperati senza creare rischi  per  la  salute
          dell'uomo e dell'ambiente. 
                4.4.  I  seguenti  componenti   dei   RAEE   raccolti
          separatamente devono essere trattati come segue: 
                  a)  tubi  catodici:   rimuovere   il   rivestimento
          fluorescente; 
                  b)  apparecchiature  contenenti  gas  che  riducono
          l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento  globale
          (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella  schiuma  e
          nei  circuiti  di  refrigerazione:  i  gas  devono   essere
          estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono
          l'ozono devono essere trattati  ai  sensi  del  regolamento
          (CE)  n.  2037  del  2000  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che  riducono
          lo strato  di  ozono  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          previsti dalle disposizioni di attuazione  dell'articolo  5
          della legge 28 dicembre 1993,  n.  549,  recante  misure  a
          tutela dell'ozono stratosferico; 
                  c)  sorgenti  luminose  a  scarica:  rimuovere   il
          mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori. 
                5. Presidi ambientali 
                5.1 Gli  impianti  di  trattamento  dei  RAEE  devono
          essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione
          del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. 
                5.2 Devono  essere  adottate  tutte  le  cautele  per
          impedire il rilascio di fluidi  pericolosi,  la  formazione
          degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri 
                5.3 Nel caso di formazione di emissioni  gassose  e/o
          polveri l'impianto, deve essere fornito di  idoneo  sistema
          di captazione ed abbattimento delle stesse. 
                5.4   Per   gli   impianti    di    trattamento    di
          apparecchiature  contenenti  sostanze   lesive   dell'ozono
          stratosferico i valori limite di emissione  ed  i  relativi
          controlli sono previsti dalle  disposizioni  di  attuazione
          dell'articolo 5 della  legge  28  dicembre  1993,  n.  549,
          recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.». 
                «Allegato VIII (Requisiti tecnici degli  impianti  di
          trattamento di cui all'articolo 18, comma  2  del  presente
          decreto) 
                1.1 Gli  impianti  di  trattamento  disciplinati  dal
          presente  decreto  non  sono  caratterizzati   da   impatti
          ambientali superiori a  quelli  di  un  qualsiasi  impianti
          industriale   e   non   comportano,   quindi,   particolari
          precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati. 
                1.2 L'impianto di trattamento deve essere  delimitato
          da idonea recinzione  lungo  tutto  il  suo  perimetro.  La
          barriera esterna di protezione deve essere  realizzata  con
          siepi, alberature e  schermi  mobili,  atti  a  minimizzare
          l'impatto visivo dell'impianto. Deve  essere  garantita  la
          manutenzione nel tempo  di  detta  barriera  di  protezione
          ambientale.   L'impianto   deve    essere    opportunamente
          attrezzato per: 
                  a) trattare lo specifico flusso di  apparecchiature
          dimesse; 
                  b) identificare e gestire le componenti  pericolose
          che devono essere  rimosse  preventivamente  alla  fase  di
          trattamento. 
                1.3 Deve essere garantita la  presenza  di  personale
          qualificato ed adeguatamente  addestrato  per  gestire  gli
          specifici rifiuti, evitando rilasci  nell'ambiente,  ed  in
          grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in
          caso di incidenti, sulla base della  vigente  normativa  in
          tema di sicurezza sul lavoro. 
                1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto  un
          piano di ripristino al fine di garantire la fruibilita' del
          sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. 
                1.5  Organizzazione  e  dotazioni  dell'impianto   di
          trattamento. 
                1.5.1 L'impianto deve essere dotato di  aree  adibite
          allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate fatti salvi
          i requisiti di cui al decreto legislativo 13 gennaio  2003,
          n. 36, di attuazione della  direttiva  1999/31/CE  relativa
          alle discariche di  rifiuti.  Nell'impianto  devono  essere
          distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in  ingresso  da
          quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e
          dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere
          organizzato nei seguenti specifici settori  corrispondenti,
          per   quanto   applicabile,   alle   rispettive   fasi   di
          trattamento: 
                  a) settore di conferimento e  stoccaggio  dei  RAEE
          dismessi; 
                  b) settore di messa in sicurezza; 
                  c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili; 
                  d) settore di frantumazione delle carcasse; 
                  e)   settore   di   stoccaggio   delle   componenti
          ambientalmente critiche; 
                  f) settore  di  stoccaggio  dei  componenti  e  dei
          materiali recuperabili; 
                  g)  settore   di   stoccaggio   dei   rifiuti   non
          recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento  da
          destinarsi allo smaltimento 
                1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il  trattamento
          deve essere dotato di: 
                  a)  bilance  per  misurare  il  peso  dei   rifiuti
          trattati; 
                  b) adeguato  sistema  di  canalizzazione  a  difesa
          delle acque meteoriche esterne; 
                  c) adeguato sistema di raccolta  ed  allontanamento
          delle acque meteoriche con separatore delle acque di  prima
          pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; 
                  d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n  caso
          di stoccaggio di rifiuti che  contengono  sostanze  oleose,
          deve essere garantita  la  presenza  di  decantatori  e  di
          detersivi-sgrassanti; 
                  e) superfici  resistenti  all'attacco  chimico  dei
          rifiuti; 
                  f) copertura resistente alle intemperie per le aree
          di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle
          componenti ambientalmente critiche e dei pezzi  smontati  e
          dei materiali destinati al recupero. 
                  g) container adeguati per lo  stoccaggio  di  pile,
          condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti  pericolosi
          come rifiuti radioattivi 
                1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio  dei
          RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio  delle
          componenti ambientalmente critiche devono essere  provvisti
          di  superfici  impermeabili  con  una  pendenza   tale   da
          convogliare gli eventuali liquidi in apposite  canalette  e
          in pozzetti di raccolta. 
                1.5.4 L'area di conferimento  deve  avere  dimensioni
          tali da consentire un'agevole movimentazione  dei  mezzi  e
          delle attrezzature in ingresso e in uscita. 
                1.5.5 Gli impianti di trattamento di  apparecchiature
          contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico  devono
          rispettare  i  requisiti  previsti  dalle  disposizioni  di
          attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n.
          549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.». 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  C,  della  Parte
          Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Allegato C (Operazioni di recupero) 
                R1 Utilizzazione principalmente come  combustibile  o
          come altro mezzo per produrre energia (4) 
                R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
                R3 - Riciclaggio/recupero  delle  sostanze  organiche
          non utilizzate come solventi  (comprese  le  operazioni  di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**) 
                R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti
          metallici (***) 
                R5   -   Riciclaggio/recupero   di   altre   sostanze
          inorganiche (****) 
                R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
                R7  Recupero  dei  prodotti  che  servono  a  ridurre
          l'inquinamento 
                R8   Recupero   dei    prodotti    provenienti    dai
          catalizzatori 
                R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
                R10 Trattamento in  ambiente  terrestre  a  beneficio
          dell'agricoltura o dell'ecologia 
                R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti  da  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R10 
                R12 Scambio di rifiuti per  sottoporli  a  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R11 (7) 
                R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a  una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti) (8) 
                ------------------- 
                (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti  solidi
          urbani sono compresi solo se la loro efficienza  energetica
          e' uguale o superiore a: 
                  - 0,60 per gli impianti funzionanti  e  autorizzati
          in  conformita'  della  normativa  comunitaria  applicabile
          anteriormente al 1° gennaio 2009, 
                  - 0,65 per gli  impianti  autorizzati  dopo  il  31
          dicembre 2008, 
                calcolata con la seguente formula: 
                  Efficienza energetica = «(Ep - (Ef +  Ei))/(0,97  ×
          (Ew + Ef))»* CCF 
                dove: 
                  Ep = energia annua prodotta sotto forma di  energia
          termica o elettrica. E' calcolata  moltiplicando  l'energia
          sotto forma di elettricita' per  2,6  e  l'energia  termica
          prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) 
                  Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con
          combustibili che contribuiscono alla produzione  di  vapore
          (GJ/anno) 
                  Ew = energia annua contenuta nei  rifiuti  trattati
          calcolata in base al potere calorifico  netto  dei  rifiuti
          (GJ/anno) 
                  Ei = energia annua  importata,  escluse  Ew  ed  Ef
          (GJ/anno) 
                  0,97  =  fattore  corrispondente  alle  perdite  di
          energia  dovute  alle  ceneri  pesanti  (scorie)   e   alle
          radiazioni. 
                  CCF   =   valore   del   fattore   di    correzione
          corrispondente  all'area  climatica  nella  quale   insiste
          l'impianto di incenerimento (Climate Correction Factor). 
                1. Per gli  impianti  funzionanti  e  autorizzati  in
          conformita'  alla  legislazione   applicabile   nell'Unione
          europea prima del 1 settembre 2015, CCF e' uguale a: 
                  CCF = 1 se HDDLLT>= 3350 
                  CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150 
                  CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT  +  1,698  se  2150  <
          HDDLLT < 3350 
                2. Per gli impianti autorizzati  dopo  il  31  agosto
          2015 e per gli impianti di  cui  al  punto  1  dopo  il  31
          dicembre 2029, CCF e' uguale a: 
                  CCF = 1 se HDDLLT>= 3350 
                  CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150 
                  CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT  +  1,335  se  2150  <
          HDDLLT < 3350 
                I valori di CCF sono approssimati  alla  terza  cifra
          decimale. 
                Dove: 
                  HDDLLT, ovvero  HDD  locale  a  lungo  termine,  e'
          uguale  alla  media  ventennale  dei  valori   di   HDDanno
          calcolati nell'area di riferimento come segue: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  HDDanno  e'  il  grado   di   riscaldamento   annuo
          calcolati nell'area di riferimento come segue: 
                  HDDanno = ∑HDDi 
                  HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello
          i-esimo giorno 
                Pari a: 
                  HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C 
                  HDDi = 0 se Tm> 15°C 
                Essendo  Tm   la   temperatura   media   giornaliera,
          calcolata come (Tmin + Tmax)/2, del giorno "i" dell'anno di
          riferimento nell'area di riferimento. 
                I  valori  di  temperatura  sono   quelli   ufficiali
          dell'aeronautica militare della stazione meteorologica piu'
          rappresentativa in termini di prossimita' e quota del  sito
          dell'impianto  di  incenerimento.   Se   nessuna   stazione
          dell'aeronautica  militare  e'  rappresentativa  del   sito
          dell'impianto  di  incenerimento   o   non   presenta   una
          sufficiente  disponibilita'  di  dati  e'  possibile   fare
          riferimento  a  dati  di  temperatura  acquisiti  da  altre
          istituzioni  del  territorio,  quali  ad  esempio  le  ARPA
          regionali o altre reti locali. 
                La formula si applica conformemente al  documento  di
          riferimento  sulle  migliori   tecniche   disponibili   per
          l'incenerimento dei rifiuti. 
                (**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo,
          la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti
          come sostanze chimiche e il recupero  di  materia  organica
          sotto forma di riempimento. 
                (***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo. 
                (****)  Sono  compresi   la   preparazione   per   il
          riutilizzo, il  riciclaggio  di  materiali  da  costruzione
          inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma
          di riempimento e la pulizia  del  suolo  risultante  in  un
          recupero del suolo. 
                (7) In mancanza di un  altro  codice  R  appropriato,
          puo' comprendere le operazioni  preliminari  precedenti  al
          recupero, incluso il pretrattamento come, tra  l'altro,  la
          cernita,   la   frammentazione,   la   compattazione,    la
          pellettizzazione,  l'essiccazione,  la   triturazione,   il
          condizionamento, il ricondizionamento, la  separazione,  il
          raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da  R
          1 a R 11. 
              (8) NDR Il testo della nota (8) non risulta  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
                «Art. 6 (Compiti del responsabile del  procedimento).
          - 1. Il responsabile del procedimento: 
                  a) valuta, ai fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
                  b)  accerta  di  ufficio  i  fatti,  disponendo  il
          compimento degli atti all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o  istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
                  c) propone l'indizione o, avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
                  d) cura le comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
                  e)  adotta,  ove  ne  abbia   la   competenza,   il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente  per   l'adozione.   L'organo   competente   per
          l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove  diverso   dal
          responsabile del procedimento, non puo'  discostarsi  dalle
          risultanze dell'istruttoria condotta dal  responsabile  del
          procedimento  se  non  indicandone   la   motivazione   nel
          provvedimento finale.».