Art. 4 Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata 1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformita' alle modalita' individuate all'articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la qualita' dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformita' alla legislazione vigente. 2. L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 e' avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attivita', entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attivita', a firma del gestore, e' compilata secondo il modello di cui all'allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio e' subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014. 3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere ed e' attestato: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'allegato 1 del presente regolamento; b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5. 4. Alla comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti: a) l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attivita'; b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto punto a); c) la capacita' di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacita' di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacita' di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacita' di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonche' la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate; d) l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attivita', la compatibilita' edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio; e) la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attivita' (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario). 5. Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 5, comma 4. 6. L'amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle societa' per le quali e' effettuata la comunicazione di inizio di attivita', informandone il gestore. 7. Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attivita', dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' richiedere all'impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa all'accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste. 8. In sede di controllo successivo, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformita' ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette attivita', ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione. 9. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 216, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 181, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 214, commi 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale; d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. (Omissis).». - Si riporta il testo degli allegati VII e VIII del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Allegato VII (Modalita' di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2) 1. Modalita' di raccolta e conferimento 1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. 1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonche' ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrita'. 1.4 Devono essere: a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; d) mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; f) utilizzare modalita' conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. 2. Gestione dei rifiuti in ingresso 2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. 2.2 un rivelatore di radioattivita' in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. 3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. 3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi. 3.3. I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. 3.4. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. 3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione. 3.6. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. 3.7. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. 3.8. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392. 3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 3.11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 3.13. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrita' delle stesse apparecchiature. 4. Messa in sicurezza dei RAEE 4.1. L'attivita' consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive. 4.2. La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei componenti: a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori; c) pile; d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato e' superiore a 10 cm2; e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore; f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto; h) tubi catodici; i) colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC); l) sorgenti luminose a scarica; m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica; n) cavi elettrici esterni; o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume). 4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. 4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue: a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente; b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico; c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori. 5. Presidi ambientali 5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. 5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri 5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. 5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.». «Allegato VIII (Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto) 1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati. 1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per: a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse; b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento. 1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilita' del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. 1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento. 1.5.1 L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate fatti salvi i requisiti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento: a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi; b) settore di messa in sicurezza; c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili; d) settore di frantumazione delle carcasse; e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche; f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili; g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento 1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di: a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti; e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero. g) container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi 1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. 1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. 1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.». - Si riporta il testo dell'allegato C, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Allegato C (Operazioni di recupero) R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**) R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***) R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****) R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7) R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8) ------------------- (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))»* CCF dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. CCF = valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento (Climate Correction Factor). 1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' alla legislazione applicabile nell'Unione europea prima del 1 settembre 2015, CCF e' uguale a: CCF = 1 se HDDLLT>= 3350 CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150 CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350 2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF e' uguale a: CCF = 1 se HDDLLT>= 3350 CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150 CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350 I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale. Dove: HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale alla media ventennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue: Parte di provvedimento in formato grafico HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue: HDDanno = ∑HDDi HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno Pari a: HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C HDDi = 0 se Tm> 15°C Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax)/2, del giorno "i" dell'anno di riferimento nell'area di riferimento. I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'aeronautica militare della stazione meteorologica piu' rappresentativa in termini di prossimita' e quota del sito dell'impianto di incenerimento. Se nessuna stazione dell'aeronautica militare e' rappresentativa del sito dell'impianto di incenerimento o non presenta una sufficiente disponibilita' di dati e' possibile fare riferimento a dati di temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio, quali ad esempio le ARPA regionali o altre reti locali. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti. (**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento. (***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo. (****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo. (7) In mancanza di un altro codice R appropriato, puo' comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11. (8) NDR Il testo della nota (8) non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».