Art. 5 
 
        Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita' 
                  di preparazione per il riutilizzo 
 
  1.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  di  preparazione   per   il
riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere  cittadino  italiano  o  di  Stati  membri  dell'Unione
europea; 
    b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo  diritto
ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia; 
    c) non versare in stato di interdizione o  inabilitazione  ovvero
di interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi  delle  persone
giuridiche e delle imprese; 
    d) non aver riportato condanna passata  in  giudicato,  anche  ai
sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  e  anche
qualora sia intervenuta l'estinzione di  ogni  effetto  penale  della
stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 
      aa) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme  a
tutela dell'ambiente, dalle norme a tutela della salute, dalle  norme
in materia edilizia e in materia urbanistica; 
      bb) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un  anno
per delitti non colposi. 
    Non si tiene conto della condanna qualora sia stata  concessa  la
sospensione condizionale della pena o  sia  intervenuta  l'estinzione
del reato ai sensi dell'articolo 167 del  codice  penale  oppure  sia
stata ottenuta la riabilitazione; 
    e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza  o
di sospensione di cui  all'articolo  67  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
    f) non aver reso false dichiarazioni  o  compiuto  falsificazioni
nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo; 
    g)  non  aver  subito  accertamento  in  forma  definitiva  della
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il  requisito  non  e'  comunque
integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la  violazione
non e' stata rimossa. 
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l'impresa individuale  o  la
societa' che svolge le attivita' di preparazione  per  il  riutilizzo
deve: 
    a) essere in regola con gli obblighi relativi  al  pagamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali  a  favore  dei  lavoratori,
nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della  sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
    b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in
stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad  una  procedura
concorsuale con finalita' liquidativa. 
  3. Gli operatori  devono  possedere  idonea  capacita'  tecnica  in
relazione alla specifica operazione  cui  sono  preposti,  dimostrata
mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di
cui all'allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l'organizzazione
del centro di preparazione per il riutilizzo,  per  le  attivita'  di
minore complessita' possono essere avviati  percorsi  di  inserimento
lavorativo per le persone svantaggiate  e  a  rischio  di  esclusione
socio-economica. 
  4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 e'  attestato
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  allegata
alla comunicazione, redatta in conformita' alle previsioni  contenute
nell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  5. L'amministrazione procede  all'acquisizione  delle  informazioni
antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma  3,  e  91  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  444  e  167  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
          diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una  pena  detentiva
          quando questa, tenuto conto delle circostanze  e  diminuita
          fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
          altresi' chiedere al  giudice  di  non  applicare  le  pene
          accessorie o di  applicarle  per  una  durata  determinata,
          salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
          confisca facoltativa  o  di  ordinarla  con  riferimento  a
          specifici beni o a un importo determinato. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti [c.p.p. 445] . Se vi e' costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.». 
                «Art. 167 (Notificazioni ad altri soggetti). - 1.  Le
          notificazioni a soggetti diversi da quelli  indicati  negli
          articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo  148,
          comma 1. Nel caso previsto dal comma 4  dell'articolo  148,
          si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3,  4  e
          8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), pubblicato nella Gazz. Uff.  28  settembre  2011,  n.
          226, S.O.: 
                «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). -  1.
          Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                  a)  licenze  o  autorizzazioni  di  polizia  e   di
          commercio; 
                  b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                  c) concessioni di costruzione e gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                  d) iscrizioni negli elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                  e)  attestazioni  di  qualificazione  per  eseguire
          lavori pubblici; 
                  f) altre iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                  g) contributi, finanziamenti o mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                  h)  licenze  per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
                2. Il provvedimento definitivo di applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
                3. Nel corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
                4. Il tribunale, salvo quanto  previsto  all'articolo
          68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
          1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con
          la persona sottoposta alla misura  di  prevenzione  nonche'
          nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
          di cui la persona sottoposta a misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
                5. Per le licenze ed autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
                6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
                7. Dal termine stabilito per la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
                8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo
          1990, n. 55 (Nuove disposizioni per  la  prevenzione  della
          delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
          manifestazione di pericolosita' sociale)  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 19 marzo 1990, n. 69: 
                «Art. 17 - 1. - 2. 
                3. Entro lo stesso termine di cui  al  comma  2,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro del tesoro, d'intesa con il  Ministro  dei  lavori
          pubblici, sono,  altresi',  definite  disposizioni  per  il
          controllo  sulle  composizioni   azionarie   dei   soggetti
          aggiudicatari  di   opere   pubbliche,   ivi   compresi   i
          concessionari, e sui relativi mutamenti societari.  Con  lo
          stesso  decreto  sono  comunque  vietate  intestazioni   ad
          interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
          cessazione  entro  un  termine  predeterminato,  salvo   le
          intestazioni a societa'  fiduciarie  autorizzate  ai  sensi
          della legge 23 novembre 1939, n.  1966,  a  condizione  che
          queste  ultime  provvedano,  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta  effettuata   dai   soggetti   aggiudicatari,   a
          comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
          fiducianti; in presenza di  violazioni  delle  disposizioni
          del presente comma, si procede alla  sospensione  dall'Albo
          nazionale dei costruttori o, nei  casi  di  recidiva,  alla
          cancellazione dall'Albo stesso.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  47,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  di  documentazione  amministrativa)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 84, comma 3, e  91
          del citato decreto legislativo n. 159, del 2011: 
                «Art. 84 (Definizioni). - (Omissis). 
                3.      L'informazione       antimafia       consiste
          nell'attestazione della sussistenza o  meno  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo  67,  nonche',  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  91,   comma   6,   nell'attestazione   della
          sussistenza o meno di eventuali tentativi di  infiltrazione
          mafiosa tendenti a condizionare le scelte e  gli  indirizzi
          delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4. 
                (Omissis).». 
                «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,  devono   acquisire
          l'informazione di cui all'articolo 84, comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: 
                  a) pari o  superiore  a  quello  determinato  dalla
          legge in attuazione delle direttive comunitarie in  materia
          di opere e lavori pubblici, servizi  pubblici  e  pubbliche
          forniture, indipendentemente dai  casi  di  esclusione  ivi
          indicati; 
                  b) superiore a 150.000 euro per le  concessioni  di
          acque pubbliche o di beni demaniali per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                  c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
                1-bis. L'informazione antimafia e'  sempre  richiesta
          nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli  demaniali
          che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
          dalla politica agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli,  a
          qualunque  titolo  acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
          europei per un importo superiore a 25.000 euro. 
                2. E' vietato, a pena di nullita',  il  frazionamento
          dei  contratti,  delle  concessioni  o   delle   erogazioni
          compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del  presente
          articolo. 
                3.  La  richiesta  dell'informazione  antimafia  deve
          essere effettuata attraverso la banca dati nazionale  unica
          al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
                4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
          interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
          indicare: 
                  a)  la  denominazione  dell'amministrazione,  ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
                  b)   l'oggetto   e   il   valore   del   contratto,
          subcontratto, concessione o erogazione; 
                  c) gli estremi della deliberazione  dell'appalto  o
          della  concessione  ovvero   del   titolo   che   legittima
          l'erogazione; 
                  d) le complete generalita' dell'interessato e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'articolo 85; 
                  [e) nel caso di societa' consortili o di  consorzi,
          le complete generalita' dei consorziati che  detengono  una
          quota superiore al 10 per cento del capitale  o  del  fondo
          consortile  e  quelli  che  detengono  una   partecipazione
          inferiore al 10 per cento e che hanno  stipulato  un  patto
          parasociale  riferibile  a  una   partecipazione   pari   o
          superiore al 10 per  cento,  nonche'  dei  consorziati  per
          conto dei quali la societa' consortile o il consorzio opera
          nei confronti della pubblica amministrazione.] 
                5. Il prefetto competente  estende  gli  accertamenti
          pure  ai  soggetti  che  risultano  poter  determinare   in
          qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.  Per
          le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
          nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
          nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
          67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'articolo  98,  comma  3.  Il  prefetto,   anche   sulla
          documentata richiesta  dell'interessato,  aggiorna  l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
                6. Il prefetto puo', altresi', desumere il  tentativo
          di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'articolo  3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
          prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,
          n. 689. In tali casi, entro il termine di cui  all'articolo
          92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 
                7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del  1988,
          sono  individuate  le  diverse   tipologie   di   attivita'
          suscettibili di  infiltrazione  mafiosa  nell'attivita'  di
          impresa per le quali, in relazione allo  specifico  settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
          67. 
                7-bis.  Ai   fini   dell'adozione   degli   ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
                  a)   alla   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5,  comma
          1, e 17, comma 1; 
                  b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
          che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
                  c) alla camera di commercio del luogo dove ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
                  d) al prefetto che ha disposto l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
                  e)  all'osservatorio  centrale  appalti   pubblici,
          presso la direzione investigativa antimafia; 
                  f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
          ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento  nel   casellario   informatico   di   cui
          all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                  g) all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato per le finalita' previste dall'articolo  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
                  h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
                  i) al Ministero dello sviluppo economico; 
                  l)  agli  uffici  delle  Agenzie   delle   entrate,
          competenti per il luogo dove ha sede legale  l'impresa  nei
          cui   confronti   e'   stato    richiesto    il    rilascio
          dell'informazione antimafia.».