Art. 6 
 
                    Dotazioni tecniche dei centri 
                  di preparazione per il riutilizzo 
 
  1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche
e dotazioni tecniche conformi a quanto  previsto  nell'allegato  1  e
possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui  al  medesimo
allegato, entro le quantita' massime ivi individuate,  conferiti  dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 
  2. Presso il centro e'  tenuto  uno  schedario,  suddiviso  in  tre
sezioni,  finalizzato  a  registrare  i  dati  afferenti  ai  rifiuti
conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate,  nel  quale  sono
annotate almeno le seguenti informazioni: 
Sezione A - Conferimento: 
    a) conferitore (estremi identificativi e tipologia  del  soggetto
che effettua il conferimento); 
    b) data del conferimento; 
    c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della  classe
merceologica di cui alle tabelle 1 e  2  dell'allegato  1  (se  RAEE,
categoria di cui all'allegato  III  e  all'allegato  IV  del  decreto
legislativo n. 49 del 2014 e, per i  conferimenti  aventi  a  oggetto
sole componenti, anche relativa sintetica descrizione); 
    d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti
conferiti, in base alla tipologia di prodotto. 
Sezione B - Gestione: 
    a)  quantita'  di  rifiuti  da  sottoporre  alle  operazioni   di
preparazione per il riutilizzo, suddivisi  per  classe  merceologica,
per codice EER e per codice univoco; 
    b) tipologia di operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo
effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica
e codice EER e codice univoco, risultati delle  valutazioni  e  delle
prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo; 
    c)  quantita'  dei  prodotti   ottenuti   dalle   operazioni   di
preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in  base
alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l'indicazione del  peso  e'
effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del
17 dicembre 2019 che stabilisce  le  modalita'  per  il  calcolo,  la
verifica e la comunicazione dei dati e definisce  i  formati  per  la
presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva  2012/19/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE. 
Sezione C - Cessione: 
    a) quantita' e numero di  prodotti  e/o  componenti  di  prodotto
ceduti per il riutilizzo; 
    b) quantita' e codice EER  dei  rifiuti  prodotti  nel  centro  e
destinati presso altri impianti di trattamento. 
  3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario  di  cui  all'articolo
193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento  di
trasporto, di cui all'articolo 7, comma 2, del  decreto  ministeriale
31 maggio 2016, n.  121,  e  all'articolo  2  comma  2,  del  decreto
ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi,
allegate allo schedario. 
  4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni. 
  5. La durata massima della messa in riserva dei  rifiuti  destinati
alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato
1, effettuata presso lo stesso centro, e' pari ad un anno dalla  data
di ricezione dei  rifiuti.  La  quantita'  stoccabile  non  puo'  mai
eccedere le quantita' massime impiegabili  individuate  nel  catalogo
per classe merceologica di cui al medesimo allegato e  in  ogni  caso
non puo' superare la capacita' massima di messa in riserva. 
  6. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti  sono  sottoposte
alla procedura  semplificata  di  comunicazione  solo  se  effettuate
presso il centro di preparazione per il  riutilizzo  e  nel  rispetto
delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all'allegato 1. 
  7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1  e  2  dell'allegato  1,  il
passaggio tra centri di preparazione per  il  riutilizzo  e  impianti
autorizzati   ad   operazione   di   recupero   R13   e'   consentito
esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'allegato  III,  del  citato
          decreto legislativo n. 49, del 2014: 
                «Allegato   III   (Categorie   di   AEE    rientranti
          nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto   nel
          periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera b).) 
                1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 
                2. Schermi,  monitor  ed  apparecchiature  dotate  di
          schermi con una superficie superiore a 100 cm 2 
                3. Lampade 
                4. Apparecchiature di grandi dimensioni  (con  almeno
          una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non
          solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e  per
          telecomunicazioni; apparecchiature di  consumo;  lampadari;
          apparecchiature   per   riprodurre   suoni   o    immagini,
          apparecchiature   musicali;    strumenti    elettrici    ed
          elettronici; giocattoli  e  apparecchiature  per  il  tempo
          libero  e  lo  sport;  dispositivi  medici;  strumenti   di
          monitoraggio  e  di  controllo;  distributori   automatici;
          apparecchiature per la generazione di  corrente  elettrica.
          Questa   categoria   non   include    le    apparecchiature
          appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 
                5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna
          dimensione esterna superiore a 50  cm),  compresi,  ma  non
          solo:   elettrodomestici;   apparecchiature   di   consumo;
          lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
          apparecchiature   musicali;    strumenti    elettrici    ed
          elettronici; giocattoli  e  apparecchiature  per  il  tempo
          libero  e  lo  sport;  dispositivi  medici;  strumenti   di
          monitoraggio  e  di  controllo;  distributori   automatici;
          apparecchiature per la generazione di  corrente  elettrica.
          Questa   categoria   non   include    le    apparecchiature
          appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 
                6.  Piccole  apparecchiature   informatiche   e   per
          telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
          a 50 cm).». 
              -  Il  testo  dell'allegato  IV,  del  citato   decreto
          legislativo n. 49, del 2014, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Il  testo  dell'allegato  C,  del   citato   decreto
          legislativo n. 152,  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 4. 
              -  La  Decisione  17  dicembre  2019,  n.  2019/2193/UE
          (Decisione di esecuzione della Commissione  che  stabilisce
          le modalita' per il calcolo, la verifica e la comunicazione
          dei dati e definisce i formati  per  la  presentazione  dei
          dati ai fini  della  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  sui  rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 20 dicembre 2019, n. L 330. 
              -  La  direttiva  n.  2012/19/UE  del  4  luglio   2012
          (Direttiva del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sui
          rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche
          «RAEE») e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012,  n.  L
          197. 
              - Si riporta il testo dell'art. 193 del citato  decreto
          legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il  trasporto
          dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
          un formulario di identificazione  (FIR)  dal  quale  devono
          risultare i seguenti dati: 
                  a)  nome  ed  indirizzo  del   produttore   e   del
          detentore; 
                  b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
                  c) impianto di destinazione; 
                  d) data e percorso dell'istradamento; 
                  e) nome ed indirizzo del destinatario. 
                2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma
          1,  sono  disciplinati  il  modello   del   formulario   di
          identificazione del rifiuto e le modalita' di  numerazione,
          vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro  elettronico
          nazionale,  con  possibilita'  di  scaricare  dal  medesimo
          Registro elettronico il formato  cartaceo.  Possono  essere
          adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
          rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 
                3. Fino alla data di entrata in  vigore  dei  modelli
          contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente  1°  aprile  1998,   n.   145,   nonche'   le
          disposizioni relative alla numerazione e vidimazione  dagli
          uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  o  dalle  Camere   di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  o  dagli
          uffici regionali e provinciali  competenti  in  materia  di
          rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e'
          gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto  o  imposizione
          tributaria. 
                4. Fino  all'emanazione  dei  modelli  contenuti  nel
          decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario
          in  formato  cartaceo  e'  redatto  in  quattro  esemplari,
          compilati, datati e firmati  dal  produttore  o  detentore,
          sottoscritti altresi' dal  trasportatore;  una  copia  deve
          rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre,
          sottoscritte e datate  in  arrivo  dal  destinatario,  sono
          acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
          provvede a trasmetterne una al produttore o  al  detentore.
          La trasmissione della quarta copia puo'  essere  sostituita
          dall'invio mediante posta  elettronica  certificata  sempre
          che  il  trasportatore  assicuri   la   conservazione   del
          documento  originale  ovvero   provveda,   successivamente,
          all'invio  dello  stesso  al  produttore.  Le   copie   del
          formulario devono essere conservate per tre anni. 
                5. Fino alla data di entrata in  vigore  dei  modelli
          contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          in alternativa alle modalita'  di  vidimazione  di  cui  al
          comma 3, il formulario di identificazione  del  rifiuto  e'
          prodotto in  format  esemplare,  conforme  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato
          da  un  numero  univoco,  tramite   apposita   applicazione
          raggiungibile  attraverso  i  portali  istituzionali  delle
          Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi  in  duplice
          copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro
          che   utilizzano   propri   sistemi   gestionali   per   la
          compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
          anche  in  modalita'  telematica  al  fine  di   consentire
          l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una
          copia rimane presso il produttore e l'altra  accompagna  il
          rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una
          fotocopia del formulario compilato in tutte le  sue  parti.
          Gli altri soggetti coinvolti  ricevono  una  fotocopia  del
          formulario completa in tutte le sue  parti.  Le  copie  del
          formulario devono essere conservate per tre anni. 
                6. Durante la  raccolta  e  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' a tutte le norme vigenti in materia,  comprese,
          in particolare, le disposizioni in materia di trasporto  di
          merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza. 
                7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
          all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale  degli
          stessi; al soggetto che gestisce il servizio  pubblico;  ai
          trasporti di rifiuti speciali  non  pericolosi,  effettuati
          dal produttore dei rifiuti stessi  in  modo  occasionale  e
          saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e  saltuari   i
          trasporti effettuati per non piu' di cinque  volte  l'anno,
          che  non  eccedano  la  quantita'  giornaliera  di   trenta
          chilogrammi o di trenta litri. 
                8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          altresi'  al  trasporto  di   rifiuti   speciali   di   cui
          all'articolo 184,  comma  3,  lettera  a),  effettuato  dal
          produttore in modo occasionale e saltuario,  come  definito
          al comma 7, per il conferimento  al  gestore  del  servizio
          pubblico di raccolta, ovvero  al  circuito  organizzato  di
          raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
          i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 
                9.   Per   i   rifiuti    oggetto    di    spedizioni
          transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
          e' sostituito dai  documenti  previsti  dall'articolo  194,
          anche con  riguardo  alla  tratta  percorsa  su  territorio
          nazionale. 
                10. Il formulario di identificazione di cui al  comma
          1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
          in  agricoltura,  puo'  sostituire  il  documento  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          99 e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  siano
          espressamente riportate in maniera chiara  e  leggibile  le
          specifiche informazioni  di  cui  all'allegato  III  A  del
          citato decreto legislativo  n.  99  del  1992,  nonche'  le
          sottoscrizioni  richieste,  ancorche'  non   previste   nel
          modello del formulario. 
                11.  La  movimentazione  dei  rifiuti  esclusivamente
          all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
          fini  della  Parte  quarta  del  presente  decreto  e   non
          necessita di formulario di identificazione. 
                12.  La  movimentazione   dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa di  cui  e'  socio,  ivi  compresi  i  consorzi
          agrari,  qualora  sia  finalizzata  al  raggiungimento  del
          deposito temporaneo. 
                13. Il documento commerciale di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          per gli operatori soggetti  all'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di  carico  e  scarico  di  cui  all'articolo  190
          sostituisce  a  tutti  gli   effetti   il   formulario   di
          identificazione di cui al comma 1. Con il  decreto  di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono   disciplinate   le
          modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
          (REN). 
                14.  La  micro-raccolta,  intesa  come  raccolta   di
          rifiuti da parte di un unico raccoglitore  o  trasportatore
          presso piu' produttori o detentori, svolta  con  lo  stesso
          automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
          produttore, deve essere effettuata nel termine  massimo  di
          48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
          essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.  Nel
          caso in cui il percorso dovesse  subire  delle  variazioni,
          nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
          a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 
                15. Gli stazionamenti dei veicoli  in  configurazione
          di trasporto, nonche' le soste tecniche per  le  operazioni
          di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni  e
          dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili  che
          proseguono il trasporto, non rientrano nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1,  aa),  purche'
          le stesse siano dettate da  esigenze  di  trasporto  e  non
          superino  le  72  ore,  escludendo  dal  computo  i  giorni
          interdetti alla circolazione. 
                16. Il formulario di identificazione dei  rifiuti  di
          cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
          di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e  la
          scheda di cui all'allegato IB  del  decreto  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          aprile 2008. 
                17.   Nella   compilazione    del    formulario    di
          identificazione,  ogni  operatore  e'  responsabile   delle
          informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
          competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
          indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
          dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali  difformita'
          tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
          consistenza,   fatta   eccezione   per    le    difformita'
          riscontrabili in base alla comune diligenza. 
                18.  Ferma   restando   la   disciplina   in   merito
          all'attivita' sanitaria e  relativi  rifiuti  prodotti,  ai
          fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
          assistenza sanitaria svolta al  di  fuori  delle  strutture
          sanitarie di riferimento e  da  assistenza  domiciliare  si
          considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,   sede   o
          domicilio dell'operatore  che  svolge  tali  attivita'.  La
          movimentazione    di    quanto    prodotto,    dal    luogo
          dell'intervento fino alla sede di chi  lo  ha  svolto,  non
          comporta   l'obbligo   di   tenuta   del   formulario    di
          identificazione del rifiuto e non necessita  di  iscrizione
          all'Albo ai sensi dell'articolo 212. 
                19. I rifiuti derivanti da attivita' di  manutenzione
          e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
          alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano  prodotti
          presso l'unita' locale, sede o domicilio del  soggetto  che
          svolge tali attivita'. Nel caso  di  quantitativi  limitati
          che non giustificano l'allestimento di un deposito dove  e'
          svolta l'attivita', il trasporto  dal  luogo  di  effettiva
          produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di
          identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
          (DDT)  attestante  il  luogo   di   effettiva   produzione,
          tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
          colli  o  una  stima  del  peso  o  volume,  il  luogo   di
          destinazione. 
                20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
          e 3, con  riferimento  alla  movimentazione  del  materiale
          tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le  opportune
          valutazioni  tecniche  e  di  funzionalita'  dei  materiali
          riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento  di
          trasporto  (DDT)   attestante   il   luogo   di   effettiva
          produzione, tipologia e quantita' dei materiali,  indicando
          il numero di colli o una stima del peso o volume, il  luogo
          di destinazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del  citato
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare n. 121, del 2016: 
                «Art. 7 (Trasporto). - (Omissis). 
                2. Il trasporto dei RAEE di  piccolissime  dimensioni
          dal luogo di raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2,
          ai luoghi indicati nel comma 1 del  presente  articolo,  e'
          accompagnato da  un  documento  di  trasporto  conforme  al
          modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, numerato
          e redatto in tre esemplari. Il documento  di  trasporto  e'
          compilato,  datato  e  firmato  dal  distributore   o   dal
          trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato  i
          moduli di cui all'articolo 5, comma 6. Il trasportatore, se
          diverso  dal  distributore,  provvede   a   restituire   al
          distributore  una  copia   del   documento   di   trasporto
          sottoscritta dall'addetto al centro o all'impianto  di  cui
          al comma 1  destinatario  dei  RAEE,  trattenendo  per  se'
          un'altra  copia,  anch'essa   sottoscritta   dal   medesimo
          addetto. Il distributore o il trasportatore, se diverso dal
          distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di
          carico e  scarico  di  cui  all'articolo  190  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conservando per tre anni
          le copie dei documenti di trasporto relative  ai  trasporti
          effettuati.  Il  distributore  conserva   una   copia   del
          documento di trasporto, comprensiva degli allegati  di  cui
          all'articolo 5, comma 7. La terza copia  del  documento  di
          trasporto rimane al centro o all'impianto di cui al comma 1
          destinatario dei RAEE. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del  citato
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare n. 65, del 2010: 
                «Art. 2  (Trasporto  dei  RAEE  presso  i  centri  di
          raccolta di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 151 del 2005). - (Omissis). 
                2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a)  e  c),
          e' accompagnato da un documento di  trasporto  conforme  al
          modello di cui all'allegato II, numerato e redatto  in  tre
          esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e
          firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce  in
          suo nome. Il trasportatore, se  diverso  dal  distributore,
          provvede  a  restituire  al  distributore  una  copia   del
          documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro
          di raccolta destinatario  dei  RAEE,  trattenendo  per  se'
          un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto
          del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta  del
          registro di carico e scarico conservando per  tre  anni  le
          copie dei documenti  di  trasporto  relativi  ai  trasporti
          effettuati. Il distributore conserva la copia del documento
          di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo  1,
          comma 3. La terza copia del documento di  trasporto  rimane
          al centro di raccolta destinatario dei RAEE. 
                (Omissis).».