Art. 6 Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo 1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantita' massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 2. Presso il centro e' tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni: Sezione A - Conferimento: a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento); b) data del conferimento; c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 (se RAEE, categoria di cui all'allegato III e all'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche relativa sintetica descrizione); d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto. Sezione B - Gestione: a) quantita' di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco; b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo; c) quantita' dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l'indicazione del peso e' effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE. Sezione C - Cessione: a) quantita' e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo; b) quantita' e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento. 3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento di trasporto, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, e all'articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi, allegate allo schedario. 4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni. 5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, e' pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantita' stoccabile non puo' mai eccedere le quantita' massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non puo' superare la capacita' massima di messa in riserva. 6. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all'allegato 1. 7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 e' consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'allegato III, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Allegato III (Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera b).) 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm 2 3. Lampade 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).». - Il testo dell'allegato IV, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'allegato C, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'art. 4. - La Decisione 17 dicembre 2019, n. 2019/2193/UE (Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le modalita' per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2019, n. L 330. - La direttiva n. 2012/19/UE del 4 luglio 2012 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche «RAEE») e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197. - Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 4. Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. 5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. 6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza. 7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. 8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario. 11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione. 12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN). 14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008. 17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili in base alla comune diligenza. 18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212. 19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. 20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.». - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 121, del 2016: «Art. 7 (Trasporto). - (Omissis). 2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal luogo di raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai luoghi indicati nel comma 1 del presente articolo, e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli di cui all'articolo 5, comma 6. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto al centro o all'impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto. Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati. Il distributore conserva una copia del documento di trasporto, comprensiva degli allegati di cui all'articolo 5, comma 7. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65, del 2010: «Art. 2 (Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005). - (Omissis). 2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE. (Omissis).».