Art. 7 
 
               Preparazione per il riutilizzo dei RAEE 
 
  1. Le attivita' di preparazione per il  riutilizzo  dei  RAEE  sono
improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4. 
  2. La capacita' tecnica necessaria per l'esecuzione di attivita' di
preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre  al  possesso
dei  requisiti  di   cui   all'allegato   1,   paragrafo   4,   anche
l'aggiornamento professionale, a cura  del  Centro  di  coordinamento
RAEE anche in collaborazione con le Associazioni  dei  produttori  di
AEE, da effettuarsi con cadenza biennale. 
  3. Il corretto trasferimento  delle  informazioni  funzionali  alle
operazioni di preparazione per il riutilizzo dei  RAEE  e'  garantito
dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli  articoli  27  e  33,
comma 5, lett. l), del decreto legislativo  n.  49  del  2014,  anche
sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE. 
  4. Le  caratteristiche  e  le  dotazioni  tecniche  dei  centri  di
preparazione per il riutilizzo dei RAEE  nonche'  le  operazioni  ivi
effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020,  Capitolo
4. 
  5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE e' reimmesso  al
consumo munito di etichetta recante l'indicazione  «PPRAEE»,  apposta
dall'operatore secondo le modalita' indicate dalla norma  CENELEC  EN
50614: 2020, paragrafo 6.2. 
  6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro  per  l'uso  come
originariamente previsto, non  metta  in  pericolo  la  salute  e  la
sicurezza  umana  e  assicura  le  informazioni  nei  confronti   dei
consumatori ai sensi della norma  CENELEC  EN  50614:2020,  paragrafo
6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione
vigono, in quanto applicabili, le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di
conformita' per la  durata  di  almeno  dodici  mesi  dalla  data  di
acquisto, in  virtu'  di  idoneo  certificato  nel  quale  sono  rese
espressamente  note  le  condizioni  per  la  sostituzione,  per   la
riparazione o per il  rimborso,  ai  sensi  della  norma  CENELEC  EN
50614:2020, paragrafo 6.4. 
  8. Il gestore e' tenuto a  iscrivere,  senza  ulteriori  oneri,  il
proprio centro di preparazione per il  riutilizzo  dei  RAEE  in  una
apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma  2,  del
decreto legislativo n. 49 del 2014  e  a  comunicare  annualmente  le
quantita' e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo. 
  9. Laddove i PPRAEE o i componenti di PPRAEE  siano  spediti  fuori
dall'Unione europea, il gestore di  preparazione  per  il  riutilizzo
deve  rendere  disponibili  i  documenti   atti   a   dimostrare   il
soddisfacimento dei requisiti  per  le  AEE  usate  come  specificato
nell'allegato VI del decreto legislativo n. 49 del 2014.  Il  gestore
della  preparazione  per  il  riutilizzo  mantiene  un  registro  dei
documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti  esportati  al  di  fuori
dell'Unione europea, ai sensi  della  norma  CENELEC  EN  50614:2020,
paragrafo 6.5. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 27 e 33, comma  5,
          del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: 
                «Art. 27 (Informazione agli impianti di trattamento).
          - 1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento  e  la
          riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il
          trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti
          di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri
          di  preparazione   per   il   riutilizzo   accreditati   in
          conformita' al decreto di cui all'articolo  180-bis,  comma
          2,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,
          informazioni gratuite in materia  di  preparazione  per  il
          riutilizzo e di trattamento adeguato. 
                2. Per ogni nuova tipologia di  AEE  immessa  per  la
          prima  volta  sul  mercato  e  rientrante  nel   campo   di
          applicazione del presente decreto  le  informazioni  devono
          essere fornite entro un anno dalla data di  immissione  sul
          mercato. 
                3. Per consentire ai centri di  preparazione  per  il
          riutilizzo e agli impianti di trattamento e di  riciclaggio
          di conformarsi alle disposizioni del presente  decreto,  le
          informazioni di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali
          delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si  trovano  le
          sostanze e le miscele pericolose. 
                4. Le informazioni vengono messe a  disposizione  dei
          centri di preparazione per il riutilizzo e  degli  impianti
          di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori  di
          AEE in forma di manuali o attraverso strumenti  elettronici
          (ad esempio CD-Rom e servizi on  line),  anche  tramite  la
          banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.». 
                «Art. 33 (Centro di coordinamento). - (Omissis). 
                5. Il Centro di coordinamento ottimizza,  uniformando
          le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il  ritiro
          e la gestione  dei  RAEE  in  modo  omogeneo  su  tutto  il
          territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il
          conferimento agli impianti di trattamento.  In  particolare
          il Centro di coordinamento ha il compito di: 
                  a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri
          di  raccolta  comunali  in  modo  omogeneo  su   tutto   il
          territorio nazionale da parte di ogni  sistema  collettivo,
          nel  rispetto  del   principio   di   concorrenza   e   non
          discriminazione, al fine di incrementare  la  raccolta  dei
          RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli  obiettivi  di
          raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal
          presente decreto legislativo; 
                  b) collaborare alla definizione  della  metodologia
          di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4; 
                  c)  supportare  il  Comitato  di  vigilanza   nella
          definizione  criteri  oggettivi  di  quantificazione  delle
          quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte  di
          istituti scientifici e di ricerca; 
                  d) assicurare risposte tempestive alle richieste di
          ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando  a  tal
          fine metodologie telematiche; 
                  e) raccogliere e rendicontare i dati relativi  alla
          raccolta e al trattamento  sulla  base  delle  informazioni
          acquisite ai sensi dell'articolo 34; 
                  f)    trasmettere    annualmente    all'ISPRA    le
          informazioni  di  cui  alla  lettera  e)  ai   fini   della
          predisposizione della relazione  di  cui  all'articolo  31,
          comma 1; 
                  g) stipulare specifici accordi con le  associazioni
          di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato
          di indirizzo, al fine di assicurare  adeguati  ed  omogenei
          livelli di trattamento e qualificazione  delle  aziende  di
          settore; 
                  h) assicurare il monitoraggio dei  flussi  di  RAEE
          distinti per categoria di cui agli Allegati  I  e  III  del
          presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi
          sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA  e
          il Comitato di vigilanza e controllo; 
                  i) predisporre per ciascun raggruppamento  di  RAEE
          un  programma  annuale  di  prevenzione  e   attivita'   da
          trasmettere al Comitato  di  vigilanza  e  controllo.  Tale
          programma deve contenere indicazioni specifiche  anche  con
          riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite  per
          ogni categoria; 
                  l) coordinare e garantire il corretto trasferimento
          delle informazioni  di  cui  all'articolo  27  fornite  dai
          produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo,
          trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici,
          mediante la predisposizione di un'apposita banca dati. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n.  229)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff  8
          ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 49, del 2014: 
                «Art. 33 (Centro di coordinamento). - (Omissis). 
                2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata  in  vigore
          del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone
          apposito elenco,  in  cui  i  titolari  degli  impianti  di
          trattamento dei RAEE sono  tenuti  ad  iscriversi  mediante
          semplice  comunicazione  e  senza  ulteriori  oneri,  ed  a
          comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate  entro
          il 30 aprile (32) di ogni anno. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  VI,  del  citato
          decreto legislativo n. 49, del 2014: 
                «Allegato VI (Requisiti minimi per le spedizioni) 
                1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il
          detentore dell'articolo dichiari  di  voler  spedire  o  di
          spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della
          propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti: 
                  a) copia della fattura  e  del  contratto  relativi
          alla  vendita  e/o  al   trasferimento   della   proprieta'
          dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura e' pienamente
          funzionante e destinata direttamente al riutilizzo; 
                  b) prove della valutazione  o  dei  test  condotti,
          sotto forma di copie della documentazione  (certificato  di
          prova, prova  di  funzionalita')  su  ogni  articolo  della
          spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni
          indicate al punto 3; 
                  c) una dichiarazione del detentore che organizza il
          trasporto  dell'AEE,  dalla  quale   risulti   che   nessun
          materiale e nessuna  apparecchiatura  della  spedizione  e'
          classificabile come "rifiuto"  ai  sensi  dell'articolo  3,
          paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e 
                  d) un'adeguata protezione contro i danni durante il
          trasporto,  il  carico  e  lo   scarico,   in   particolare
          attraverso  un   imballaggio   adeguato   e   un   adeguato
          accatastamento del carico. 
                2. I documenti  indicati  al  punto  1  del  presente
          allegato alle lettere a) e b),  ed  al  punto  3  non  sono
          richiesti qualora sia documentato da prove concludenti  che
          la  spedizione  avviene  nel  contesto  di  un  accordo  di
          trasferimento tra imprese e che: 
                  a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a
          un terzo che  agisce  a  suo  nome  per  riparazione  sotto
          garanzia ai fini del riutilizzo; o 
                  b) le AEE ad uso professionale usate sono  rinviate
          al produttore o a un terzo che agisce a suo nome  o  ad  un
          impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione  la
          decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla
          revisione della decisione OCSE(92)  39/def.  sul  controllo
          dei  movimenti  transfrontalieri  di  rifiuti  destinati  a
          operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a
          un contratto valido a fini di riutilizzo; o 
                  c) le AEE ad  uso  professionale  usate  difettose,
          quali dispositivi medici e loro  parti,  sono  rinviate  al
          produttore  o  a  un  terzo  che  agisce  a  suo  nome  per
          un'analisi delle cause profonde  in  base  a  un  contratto
          valido,  nei  casi  in  cui  tale  analisi   possa   essere
          effettuata solo dal produttore o da terzi  che  agiscono  a
          suo nome. 
                3.  Per   dimostrare   che   gli   articoli   spediti
          costituiscono AEE usate e non RAEE, e' necessario che siano
          effettuate  sulle  AEE  oggetto  di  spedizione  le   prove
          indicate al punto 1 e che  sia  redatta  la  documentazione
          prevista al punto 2: 
                  1. Prove 
                    a)  Testare  la  funzionalita'  e   valutare   la
          presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte  dipendono
          dal tipo  di  AEE.  Per  la  maggior  parte  delle  AEE  e'
          sufficiente un test delle funzioni principali. 
                    b) Registrare i  risultati  della  valutazione  e
          delle prove. 
                  2. Documentazione 
                    a)  La   documentazione   deve   essere   apposta
          saldamente, ma non  fissata  in  via  permanente,  sull'AEE
          stessa (se non e' imballata) o sull'imballaggio, in modo da
          poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura. 
                    b)  La  documentazione   contiene   le   seguenti
          informazioni: 
                    - nome dell'articolo  (nome  dell'apparecchiatura
          se elencata nell'allegato II o  nell'allegato  IV,  se  del
          caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III,
          se del caso), 
                    - numero  di  identificazione  dell'articolo  (n.
          matr.) ove appropriato, 
                    - anno di produzione (se disponibile), 
                    -  nome  e  indirizzo  dell'azienda  responsabile
          delle prove di funzionalita', 
                    -  risultato  delle  prove  di  cui  al  punto  1
          (compresa la data della prova di funzionalita'), 
                    - tipo di prove svolte. 
                4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti
          1, 2  e  3,  ogni  carico  (ad  esempio  ogni  container  o
          autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: 
                  a) pertinente documento di  trasporto,  ad  esempio
          CMR, o foglio di viaggio, 
                  b) dichiarazione della persona  responsabile  sotto
          la propria responsabilita'. 
                5. In mancanza della prova che un oggetto sia  un'AEE
          usata e non un RAEE mediante  l'appropriata  documentazione
          di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  e  di  un'adeguata  protezione
          contro i  danni  durante  il  trasporto,  il  carico  e  lo
          scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio  e
          un adeguato accatastamento del  carico,  che  costituiscono
          obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto,
          le autorita' dello Stato membro considerano  l'articolo  un
          RAEE e presumono che  il  carico  contenga  una  spedizione
          illecita.  In  tali  circostanze   vengono   informate   le
          autorita'  competenti  e  il  carico  viene  trattato  come
          previsto dagli articoli 24 e 25  del  regolamento  (CE)  n.
          1013/2006.».