Art. 7 Preparazione per il riutilizzo dei RAEE 1. Le attivita' di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4. 2. La capacita' tecnica necessaria per l'esecuzione di attivita' di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, paragrafo 4, anche l'aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale. 3. Il corretto trasferimento delle informazioni funzionali alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e' garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. l), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE. 4. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonche' le operazioni ivi effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4. 5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE e' reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta dall'operatore secondo le modalita' indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2. 6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformita' per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtu' di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4. 8. Il gestore e' tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantita' e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo. 9. Laddove i PPRAEE o i componenti di PPRAEE siano spediti fuori dall'Unione europea, il gestore di preparazione per il riutilizzo deve rendere disponibili i documenti atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per le AEE usate come specificato nell'allegato VI del decreto legislativo n. 49 del 2014. Il gestore della preparazione per il riutilizzo mantiene un registro dei documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti esportati al di fuori dell'Unione europea, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.5.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 27 e 33, comma 5, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Art. 27 (Informazione agli impianti di trattamento). - 1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato. 2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato. 3. Per consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose. 4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.». «Art. 33 (Centro di coordinamento). - (Omissis). 5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento. In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di: a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo; b) collaborare alla definizione della metodologia di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4; c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca; d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche; e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34; f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 31, comma 1; g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore; h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo; i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attivita' da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria; l) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati. (Omissis).». - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazz. Uff 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Art. 33 (Centro di coordinamento). - (Omissis). 2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro il 30 aprile (32) di ogni anno. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'allegato VI, del citato decreto legislativo n. 49, del 2014: «Allegato VI (Requisiti minimi per le spedizioni) 1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti: a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprieta' dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura e' pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo; b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalita') su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3; c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione e' classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico. 2. I documenti indicati al punto 1 del presente allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono richiesti qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che: a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome. 3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, e' necessario che siano effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione prevista al punto 2: 1. Prove a) Testare la funzionalita' e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE e' sufficiente un test delle funzioni principali. b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove. 2. Documentazione a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non e' imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura. b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: - nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso), - numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato, - anno di produzione (se disponibile), - nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalita', - risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalita'), - tipo di prove svolte. 4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio, b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilita'. 5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorita' dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorita' competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.».