Art. 8 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. L'amministrazione comunica alla Sezione  nazionale  del  Catasto
dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto  legislativo  n.  152
del 2006,  secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA,  che  cura
l'inserimento in un elenco  nazionale,  accessibile  al  pubblico,  i
seguenti elementi  identificativi  delle  imprese  e  delle  societa'
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa o della societa'; 
    c) sede del centro; 
    d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di  preparazione
per il riutilizzo (classe  merceologica  e  codice  EER)  e  relative
quantita'; 
    e) operazioni di preparazione per  il  riutilizzo  effettuate  ai
sensi del punto 1 dell'allegato  1  e  dell'allegato  C  del  decreto
legislativo n. 152 del  2006,  per  ciascuna  classe  merceologica  e
codice EER; 
    f) data di iscrizione nel registro. 
  2. In applicazione  dei  principi  di  trasparenza  e  pubblicita',
l'amministrazione inserisce i dati di cui al comma  1  anche  in  una
apposita  sezione  della  piattaforma   telematica   «Monitor-piani»,
istituita dal Ministero della  transizione  ecologica  presso  l'Albo
nazionale dei gestori ambientali. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 189, del citato decreto
          legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto  dei
          rifiuti, istituito  dall'articolo  3  del  decreto-legge  9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in  una
          Sezione nazionale, che ha sede in  Roma  presso  l'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento
          e Bolzano presso  le  corrispondenti  Agenzie  regionali  e
          delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le
          norme  di  organizzazione  del  Catasto  sono  emanate   ed
          aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali.
          Sino all'emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. 
                2.  Il  Catasto  assicura,  anche   ai   fini   della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  un
          quadro conoscitivo, completo  e  costantemente  aggiornato,
          dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di  cui  alla
          presente Parte IV,  utilizzando  la  nomenclatura  prevista
          dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. 
                3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
          di raccolta e trasporto di rifiuti, i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi  riconosciuti,  gli
          istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi  e
          di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e  le
          imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non
          pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
          e g), comunicano  annualmente  alle  Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura   territorialmente
          competenti,  con  le  modalita'  previste  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n. 70,  le  quantita'  e  le  caratteristiche
          qualitative dei rifiuti oggetto delle  predette  attivita',
          dei  materiali  prodotti  all'esito  delle   attivita'   di
          recupero nonche' i dati  relativi  alle  autorizzazioni  ed
          alle comunicazioni inerenti le attivita'  di  gestione  dei
          rifiuti. Sono esonerati da tale  obbligo  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con  un
          volume di affari annuo non superiore a  euro  ottomila,  le
          imprese che raccolgono e trasportano i propri  rifiuti  non
          pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche',  per
          i soli rifiuti  non  pericolosi,  le  imprese  e  gli  enti
          produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 
                4. Nel caso in cui i produttori di  rifiuti  speciali
          conferiscano i medesimi al servizio  pubblico  di  raccolta
          competente  per   territorio,   ovvero   ad   un   circuito
          organizzato di raccolta di cui all'articolo 183,  comma  1,
          lettera pp), previa apposita convenzione, la  comunicazione
          e' effettuata dal gestore del servizio  limitatamente  alla
          quantita' conferita. 
                5. I soggetti responsabili del servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani   comunicano   annualmente,
          secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio  1994,
          n.  70,  le   seguenti   informazioni   relative   all'anno
          precedente: 
                  a) la quantita' dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel
          proprio territorio; 
                  b) la quantita' dei rifiuti speciali  raccolti  nel
          proprio territorio a seguito di  apposita  convenzione  con
          soggetti pubblici o privati; 
                  c) i soggetti che hanno  provveduto  alla  gestione
          dei  rifiuti,  specificando  le   operazioni   svolte,   le
          tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
                  d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 238 ed i  proventi  provenienti  dai  consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti; 
                  e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
                  f) le quantita' raccolte, suddivise per  materiali,
          in attuazione degli accordi con i consorzi  finalizzati  al
          recupero dei rifiuti. 
                6. La  Sezione  nazionale  rende  disponibili,  entro
          trenta giorni dal ricevimento,  alle  Sezioni  regionali  e
          provinciali  le  banche  dati  trasmesse  dalle  Camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio  1994,  n.
          70.  Le  Sezioni   regionali   e   provinciali   provvedono
          all'elaborazione  dei   dati,   secondo   una   metodologia
          condivisa ai sensi dell'articolo 4 della  legge  28  giugno
          2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla  Sezione
          nazionale  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento,  delle
          informazioni di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5.  L'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          elabora i dati, evidenziando le tipologie  e  le  quantita'
          dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,  recuperati  e
          smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
          in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche  attraverso
          la pubblicazione di un rapporto annuale. 
                7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai  rifiuti  di
          imballaggio si applica quanto previsto  dall'articolo  220,
          comma 2. 
                8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e  il
          Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
          assicurano il coordinamento e  la  condivisione  dei  dati,
          anche al fine di consentire un'opportuna  pubblicita'  alle
          informazioni. 
                9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma  1,
          disciplina   le   modalita'   di   coordinamento   tra   le
          comunicazioni al Catasto  dei  rifiuti  e  gli  adempimenti
          trasmessi al Registro elettronico  nazionale,  garantendone
          la precompilazione automatica.». 
              -  Il  testo  dell'allegato  C,  del   citato   decreto
          legislativo n. 152,  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 4.