Art. 9 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Le attivita'  di  monitoraggio  periodico  sulle  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di  cui  all'articolo  4,
comma 8, saranno  svolte  dalla  competente  Direzione  generale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a
tal fine di ISPRA, a cui saranno  comunicati  i  dati  relativi  alla
tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantita'.