Art. 9 Monitoraggio 1. Le attivita' di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all'articolo 4, comma 8, saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantita'.