(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
          Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro 
                 di preparazione per il riutilizzo. 
 
1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo 
    Le operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo  condotte  nei
centri di preparazione per il riutilizzo  consistono  in  almeno  una
delle seguenti attivita': 
      a) «controllo»: operazione che consiste nell'ispezione  visiva,
cernita e prova funzionale per valutare l'idoneita'  del  rifiuto  ad
essere preparato per il successivo riutilizzo; per i  RAEE  la  prova
consiste almeno nel testare la funzionalita' (con prove specifiche  a
seconda della tipologia di RAEE), valutare la  presenza  di  sostanze
pericolose e registrare  nella  sezione  B  dello  schedario  di  cui
all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati  della
valutazione  e  delle  prove,  ai  sensi  della  norma   CENELEC   EN
50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4; 
      b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le
impurita' anche attraverso l'impiego di  acqua  e  liquidi  specifici
come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di  vapore;
operazioni di disinfestazione contro il tarlo; 
      c)  «smontaggio»:  operazione  di  disassemblaggio   totale   o
parziale del rifiuto in  componenti  riutilizzabili  singolarmente  o
nell'operazione di riparazione; 
      d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione,  la
soppressione  e/o   ripristino   di   qualsiasi   componente,   anche
particolare, del rifiuto  nonche'  l'installazione  sugli  stessi  di
impianti e componenti fissi, comprese  le  attivita'  di  sabbiatura,
verniciatura, laccatura. 
 
2. Dotazioni strutturali 
    2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione  lungo  tutto  il
perimetro e soggetta a periodica manutenzione, e'  costituito  da  un
locale chiuso o da area con  copertura  resistente  alle  intemperie,
allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di  tutela  della  salute  dell'uomo  e  dell'ambiente,  nonche'   di
sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. 
    2.2 Le operazioni ivi  eseguite  non  devono  creare  rischi  per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,  o  inconvenienti  da
rumori e odori ne' danneggiare il paesaggio e i siti  di  particolare
interesse. 
    2.3 Il centro e' dotato di: 
      a) una sezione di conferimento e messa in riserva  dei  rifiuti
di dimensioni idonee per  assicurare  un'agevole  movimentazione  dei
mezzi e delle attrezzature in ingresso e  in  uscita,  allestita  con
attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta
conservazione dei rifiuti differenziati  per  classe  merceologica  e
codice EER tra quelli indicati  nelle  tabelle  di  cui  al  presente
allegato, in modo da non pregiudicarne  l'integrita'  ai  fini  della
loro preparazione per il riutilizzo; 
      b) una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata
in funzione delle operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo  da
svolgere; 
      c) una sezione di immagazzinamento e cessione  dei  prodotti  o
componenti di prodotti per il successivo riutilizzo; 
      d) sezione di  stoccaggio  dei  rifiuti  prodotti  recuperabili
derivanti dalle operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo  da
destinare ad impianti di recupero; 
      e) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti non  recuperabili
risultanti dalle operazioni di  preparazione  per  il  riutilizzo  da
destinarsi allo smaltimento; 
      f) adeguato sistema di canalizzazione e  raccolta  delle  acque
meteoriche; 
      g) adeguato sistema di  raccolta  dei  reflui  che  in  maniera
accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi. 
    Tutte  le  sezioni  devono  essere   dotate   di   pavimentazione
impermeabilizzata. 
    Le sezioni in cui  sono  depositati  i  rifiuti  derivanti  dalle
operazioni di preparazione per il riutilizzo destinati  a  operazioni
di recupero  o  allo  smaltimento  sono  tenute  distinte  da  quelle
dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso. 
    All'interno del centro, tutte le diverse  sezioni  devono  essere
mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita  la
viabilita'  e  la  relativa   segnaletica,   nonche'   opportunamente
regolamentata la circolazione. 
 
3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti 
    3.1 Il centro e' dotato di attrezzatura idonea  allo  svolgimento
delle operazioni di cui al punto 1. 
    3.2 La messa in riserva dei rifiuti destinati  ad  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo presso lo stesso  centro  rispetta  le
seguenti caratteristiche e norme tecniche: 
      a)    la    messa    in    riserva    e'     organizzata     in
contenitori/cassoni/scaffali oppure direttamente  su  pavimentazione,
tenendo distinti  i  rifiuti  per  ciascuna  classe  merceologica  di
rifiuti  tra  quelle  indicate  nelle  tabelle  di  cui  al  presente
allegato; 
      b) i contenitori/cassoni/scaffali hanno adeguati  requisiti  di
resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto e
sono dotati di sistemi di chiusura  laddove  necessari,  accessori  e
dispositivi atti  ad  effettuare,  in  condizioni  di  sicurezza,  le
operazioni di movimentazione (svuotamento,  riempimento  e  travaso).
Per i RAEE si osservi quanto previsto al punto  3  dell'allegato  VII
del decreto legislativo n. 49 del 2014; 
      c)  i  contenitori  dei  rifiuti  che  possono  dar   luogo   a
fuoriuscita di liquidi o fluidi sono a tenuta e corredati  da  idonei
sistemi di contenimento e di raccolta per liquidi; 
      d) i contenitori sono disposti in maniera  tale  da  consentire
una facile ispezione  (passo  d'uomo),  l'accertamento  di  eventuali
perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; 
      e) la messa in riserva dei rifiuti in ingresso e' realizzata in
modo   da   non   modificare   le   caratteristiche    del    rifiuto
compromettendone la successiva preparazione per il riutilizzo; 
      f) la movimentazione e il deposito dei rifiuti avviene in  modo
che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei  corpi  ricettori
superficiali e/o profondi; 
      g) sono adottate tutte le cautele per  impedire  la  formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.  L'impianto  e'
fornito  di  idoneo  sistema  di  captazione  e  abbattimento   delle
eventuali emissioni gassose o polveri'; 
      h) al fine di garantire che la movimentazione  all'interno  del
centro avvenga senza rischi di rottura di specifiche  componenti  dei
RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di  sollevamento  escludendo
l'impiego di apparecchiature tipo escavatore con artiglio  metallico;
e' inoltre assicurata la chiusura degli sportelli,  sono  fissate  le
parti mobili ed e' mantenuta l'integrita' della tenuta nei  confronti
dei liquidi o dei gas eventualmente contenuti. Per i RAEE si  osservi
quanto previsto al punto 1 dell'allegato VII del decreto  legislativo
n. 49 del 2014; 
      i) i RAEE sono  stoccati  secondo  le  categorie  di  cui  agli
Allegati III e IV del decreto legislativo n. 49 del 2014. 
    3.3 La messa in riserva dei RAEE deve essere  effettuata  secondo
quanto previsto nell'allegato VII del decreto legislativo n.  49  del
2014  sulle  modalita'  di   raccolta   e   conferimento   (punto   1
dell'Allegato) e sui criteri di stoccaggio dei rifiuti (punto 3). 
 
4. Requisiti minimi degli operatori 
    Agli effetti dell'articolo 5, comma 3, gli operatori addetti alle
attivita' di  preparazione  per  il  riutilizzo  dei  rifiuti  devono
possedere, ad esclusione  delle  persone  svantaggiate  impiegate  in
percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti
tecnico-professionali: 
      a) diploma  di  scuola  secondaria  superiore  conseguito,  con
specializzazione relativa al settore di attivita', presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto; 
      b) attestato di qualifica  professionale  conseguito  ai  sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale; 
      c) prestazione lavorativa svolta, alle  dirette  dipendenze  di
una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni. 
 
5. Modalita' di accettazione dei rifiuti 
    Le  modalita'  di  accettazione,  all'atto  del  ricevimento  dei
rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della  conformita'
degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovra'  definire  in
un  apposito  regolamento  interno,  predisposto  in  funzione  delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso  noto
al conferitore al momento della programmazione del conferimento. 
    In caso sia accertata la non conformita' dei  rifiuti  conferiti,
il carico e' respinto con annotazione sul formulario, ove previsto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico