Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita';» b) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa' sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»; c) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione; b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'; c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale; i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione; o) Scuola dello Sport: la struttura della societa' Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport; p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico; q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata; r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Contratto di mandato sportivo). - 1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita', essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) le generalita' complete delle parti contraenti; b) l'oggetto del contratto; c) la data di stipulazione del contratto; d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche' le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8; e) la sottoscrizione delle parti del contratto. 2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto. 3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa' sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso. 4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo. 5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano. 6. E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi. 7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1. 8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e' istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Tutela dei minori). - 1. Il lavoratore sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'. 2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. 3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalita' del minore.».