Art. 2 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b)  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP):  l'ente  pubblico,
riconosciuto  dal  Comitato  Paralimpico   Internazionale   che,   in
conformita'  ai  principi   dell'ordinamento   sportivo   paralimpico
internazionale, e' autorita' di disciplina,  regolazione  e  gestione
delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di
disabilita';» 
    b) all'articolo 5, comma 3, sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti
periodi: «In tal caso, una  delle  due  parti  assistite  dall'agente
sportivo  e'  il  lavoratore  sportivo.  L'agente  sportivo   assiste
unicamente il lavoratore sportivo e  una  tra  la  societa'  sportiva
cessionaria e la societa'  sportiva  cedente,  ovvero  il  lavoratore
sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di
lavoro professionistico o per apportare integrazioni o  modificazioni
allo stesso.»; 
    c) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.
Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente  sportivo
da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore,
ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di  uno
degli esercenti la responsabilita' genitoriale  o  dell'esercente  la
tutela  o  la  curatela  legale   del   lavoratore   sportivo.   Tale
remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8,  sono
oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5  del
medesimo  articolo  e  delle  linee  guida  dell'Autorita'   politica
delegata in materia di sport.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   37   (Attuazione
          dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in  materia  di  rapporti  di  rappresentanza  degli
          atleti e delle societa' sportive e di accesso ed  esercizio
          della professione di  agente  sportivo),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) agente sportivo: il soggetto che, in  esecuzione
          del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due  o
          piu'  soggetti  operanti  nell'ambito  di  una   disciplina
          sportiva  riconosciuta  dal  Comitato  Olimpico   Nazionale
          Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi
          lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive,  ai
          fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo  di
          un contratto di lavoro sportivo,  del  trasferimento  della
          prestazione  sportiva  mediante   cessione   del   relativo
          contratto di  lavoro,  del  tesseramento  di  uno  sportivo
          presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi
          professionali di assistenza e consulenza, mediazione; 
                  b)  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP):  l'ente
          pubblico,    riconosciuto    dal    Comitato    Paralimpico
          Internazionale   che,   in    conformita'    ai    principi
          dell'ordinamento sportivo  paralimpico  internazionale,  e'
          autorita'  di  disciplina,  regolazione  e  gestione  delle
          attivita'  sportive   paralimpiche   afferenti   tutte   le
          tipologie di disabilita'; 
                  c)      Comitato      Olimpico      Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza  fini
          di lucro alla guida del movimento olimpico,  preposta  alla
          gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; 
                  d) Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano:  l'ente
          pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale
          che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di
          Comitato olimpico sul territorio nazionale; 
                  e)     Comitato     Paralimpico     Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza  fini
          di lucro alla guida  del  movimento  paralimpico,  preposta
          alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; 
                  f) Disciplina Sportiva Associata:  l'organizzazione
          sportiva   nazionale,   priva   dei   requisiti   per    il
          riconoscimento quale Federazione  Sportiva  Nazionale,  che
          svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; 
                  g)  Enti  di  Promozione  Sportiva:  gli  organismi
          sportivi  che  operano  nel  campo   della   promozione   e
          nell'organizzazione di attivita'  motorie  e  sportive  con
          finalita' ricreative e  formative,  anche  a  tutela  delle
          minoranze linguistiche; 
                  h)     Federazione     Sportiva     Internazionale:
          l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
          di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale  e
          che  riconosce  a  fini  sportivi  le  organizzazioni   che
          governano i medesimi sport a livello nazionale; 
                  i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
          sportiva nazionale,  affiliata  alla  Federazione  sportiva
          internazionale di appartenenza, posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; 
                  l)     Federazioni      Sportive      Paralimpiche:
          l'organizzazione  sportiva   nazionale   riconosciuta   dal
          Comitato Italiano  Paralimpico  posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
          paralimpiche affini; 
                  m)  lavoratore  sportivo:  l'atleta,  l'allenatore,
          l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore  sportivo,
          il preparatore atletico e il direttore di gara  che,  senza
          alcuna  distinzione  di  genere  e  indipendentemente   dal
          settore  professionistico  o  dilettantistico,   esercitano
          l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; 
                  n) Registro nazionale  degli  agenti  sportivi:  il
          registro al quale deve essere iscritto  l'agente  sportivo,
          ai fini dello svolgimento della professione; 
                  o) Scuola dello Sport: la struttura della  societa'
          Sport e salute S.p.a. che svolge attivita'  di  formazione,
          aggiornamento e  specializzazione  di  tecnici,  dirigenti,
          atleti ed altri  operatori  che  operano  nel  mondo  dello
          sport; 
                  p)  settore  dilettantistico:  il  settore  di  una
          Federazione  Sportiva  Nazionale  o   Disciplina   Sportiva
          Associata non qualificato come professionistico; 
                  q) settore professionistico: il settore qualificato
          come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva
          Nazionale o Disciplina Sportiva Associata; 
                  r)  sport:  qualsiasi  forma  di  attivita'  fisica
          fondata  sul  rispetto  di  regole  che,   attraverso   una
          partecipazione  organizzata  o  non  organizzata,  ha   per
          obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
          fisica e psichica, lo sviluppo delle  relazioni  sociali  o
          l'ottenimento di  risultati  in  competizioni  di  tutti  i
          livelli; 
                  s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni  a
          controllo pubblico che svolge  attivita'  di  produzione  e
          fornitura servizi di  interesse  generale  a  favore  dello
          sport, secondo le direttive e gli indirizzi del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dell'Autorita'  politica  da
          esso delegata in materia di sport.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   37,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Contratto di  mandato  sportivo).  -  1.  Il
          contratto di mandato sportivo deve,  a  pena  di  nullita',
          essere redatto in forma  scritta  e  contenere  i  seguenti
          elementi: 
                  a) le generalita' complete delle parti contraenti; 
                  b) l'oggetto del contratto; 
                  c) la data di stipulazione del contratto; 
                  d) il compenso dovuto all'agente sportivo,  nonche'
          le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente  a
          quanto previsto dall'articolo 8; 
                  e) la sottoscrizione delle parti del contratto. 
                2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1
          deve essere apposto un termine di durata  non  superiore  a
          due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o
          di mancata indicazione del termine, la durata del contratto
          e' da intendersi automaticamente  pari  a  due  anni.  Sono
          nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto. 
                3. Il  contratto  di  mandato  sportivo  puo'  essere
          stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti
          da  lui  assistiti.  In  tal  caso,  una  delle  due  parti
          assistite dall'agente sportivo e' il  lavoratore  sportivo.
          L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo
          e una tra la societa' sportiva cessionaria  e  la  societa'
          sportiva  cedente,  ovvero  il  lavoratore  sportivo  e  la
          societa' sportiva in vista del  rinnovo  del  contratto  di
          lavoro professionistico  o  per  apportare  integrazioni  o
          modificazioni allo stesso. 
                4. Il contratto di mandato  sportivo  puo'  contenere
          una clausola di esclusiva in favore  dell'agente  sportivo,
          in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo. 
                5. Il  contratto  di  mandato  sportivo  deve  essere
          redatto in lingua italiana o, in subordine, in  una  lingua
          di uno dei  Paesi  dell'Unione  europea.  In  tale  seconda
          ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva
          Nazionale  anche  un  originale  del  contratto  in  lingua
          italiana, corredato della espressa  dichiarazione  che,  in
          caso  di  contrasto  interpretativo,  prevale  la  versione
          redatta in italiano. 
                6.  E'  nullo  il  contratto  di   mandato   sportivo
          stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale
          degli  agenti  sportivi  o  che  si  trovi  in  una   delle
          situazioni di incompatibilita' o di  conflitto  d'interessi
          di cui all'articolo  6.  La  sopravvenienza  di  una  delle
          circostanze di cui all'articolo 6 in costanza  di  rapporto
          contrattuale determina  la  risoluzione  del  contratto  di
          mandato sportivo al  termine  della  stagione  sportiva  in
          corso al  momento  della  sopraggiunta  incompatibilita'  o
          conflitto d'interessi. 
                7. Il  contratto  di  mandato  sportivo  deve  essere
          depositato  dall'agente  sportivo  presso  la   Federazione
          Sportiva  Nazionale  nel  cui  ambito  opera,  a  pena   di
          inefficacia,  entro  venti  giorni  dalla  data  della  sua
          stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
          cui all'articolo 12, comma 1. 
                8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale  e'
          istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   37,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 10 (Tutela dei  minori).  -  1.  Il  lavoratore
          sportivo puo' essere assistito  da  un  agente  sportivo  a
          partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'.   
                2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad
          oggetto le prestazioni sportive di un  lavoratore  sportivo
          minore  di  eta'  ai  sensi  del  comma  1,   deve   essere
          sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la
          responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la
          curatela legale del lavoratore sportivo. 
                3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio  e'  dovuto
          all'agente sportivo da parte del minore in  relazione  alle
          attivita'  svolte  in  suo  favore,   ferma   restando   la
          remunerazione dell'agente sportivo da parte  di  uno  degli
          esercenti la responsabilita' genitoriale  o  dell'esercente
          la tutela o la curatela  legale  del  lavoratore  sportivo.
          Tale  remunerazione,  unitamente  a  quelle  del  comma   4
          dell'articolo 8, sono oggetto di  monitoraggio  sulla  base
          dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle
          linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia  di
          sport. 
                4. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  5,
          comma 5, il contratto di  mandato  sportivo  che  abbia  ad
          oggetto le prestazioni sportive di un minore  di  eta',  ai
          sensi del comma 1, deve essere redatto e  depositato  anche
          nella lingua di nazionalita' del minore.».