Art. 3 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  38
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  ovunque  ricorrano,  le  parole  «progetto  definitivo»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica»; 
    b) al comma 1: 
      1)  le  parole  «di  cui  all'articolo  3,  comma  1,   lettera
ggggg-quater), del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  a
valere quale progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50» sono soppresse; 
      2) dopo le parole «in relazione  alle  specifiche  esigenze  da
soddisfare e prestazioni da fornire»,, , sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti: «da un  elaborato  volto  ad  illustrare  il  rispetto  dei
principi della sostenibilita' economica, territoriale,  ambientale  e
sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e  da  un
documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a
regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione»; 
    c) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole «dell'articolo  23,  commi  5  e
5-bis,  del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto  delle  disposizioni
contenute nel  regolamento  unico  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, del medesimo  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'Allegato I.7 del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 
      2)  al  secondo  periodo,   le   parole   «in   aree   contigue
all'intervento di costruzione  o  di  ristrutturazione  dell'impianto
sportivo» sono soppresse; 
      3) gli ultimi due periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti  «Il
diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una
durata superiore a quella della concessione di cui  all'articolo  178
del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo  31
marzo  2023,  n.  36,  e  comunque   non   possono   essere   ceduti,
rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica  la
disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174  e  seguenti
del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo  31
marzo  2023,  n.  36,  relativa  all'allocazione  dei  rischi  e   al
raggiungimento   dell'equilibrio    economico    finanziario    nelle
concessioni.»; 
    d) al comma 5, le parole «nel rispetto del codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  del
regolamento unico di  cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel  rispetto  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo
2023, n. 36»; 
    e) al comma 6: 
      1) le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma  2,
lettera a), del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nelle  ipotesi  espressamente  previste  dal  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 
      2) le parole «ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo
codice» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  dell'articolo  193
del medesimo codice»; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  relazione
agli interventi di cui al precedente periodo, e  fatto  salvo  quanto
previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  il  soggetto
proponente deve essere in possesso dei  requisiti  di  partecipazione
previsti dal medesimo codice». 
    f) al comma 11: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «nelle  ipotesi   previste
dall'articolo 1, comma  2,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste  dal
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo
2023, n. 36»; 
      2) al terzo periodo, le parole  «se  dichiara  di  assumere  la
migliore offerta presentata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «se
dichiara di impegnarsi ad adempiere  alle  obbligazioni  contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario»; 
      3)  il  penultimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Si
applicano, per quanto non  diversamente  disciplinato,  dal  presente
articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia  di  finanza  di
progetto. In particolare, se il promotore non risulta  aggiudicatario
e non esercita la  prelazione  ha  diritto  al  pagamento,  a  carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della  proposta,  comprensive   anche   dei   diritti   sulle   opere
dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo'
superare  il  2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento,   come
desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara.  Se  il
promotore esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
diritto al pagamento, a  carico  del  promotore,  dell'importo  delle
spese documentate ed effettivamente sostenute per la  predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo». 
    g) al comma 12: 
      1) al secondo periodo, le parole «sono redatti nel rispetto del
regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, previsto dall'articolo  216,  comma  27-octies,  del  medesimo
codice» sono sostituite dalle seguenti: «sono  redatti  nel  rispetto
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36»; 
      2) al terzo periodo, la parola «contigue» e' soppressa; 
      3) all'ultimo periodo, le parole  «le  previsioni  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«le previsioni del codice dei contratti pubblici di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36» 
      4) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:
«Ai  fini  dell'esecuzione  e   della   successiva   gestione   degli
interventi, e nella prospettiva di  agevolare  il  coinvolgimento  di
risorse e capitali pubblici  e  privati,  l'associazione  o  societa'
sportiva dilettantistica o professionistica ha facolta' di costituire
una societa' di scopo partecipata  in  misura  superiore  al  50  per
cento.». 
    h) il comma 17 e' soppresso; 
    i) dopo il comma 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo  32,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti
di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015  e  l'Istituto
per il  Credito  Sportivo,  anche  in  collaborazione  con  operatori
economici e con le Amministrazioni  interessate,  possono  promuovere
gli interventi di cui  al  presente  articolo.  Fermo  il  regime  di
maggiore semplificazione previsto dalla  normativa  vigente,  trovano
applicazione, in  relazione  ad  interventi  su  aree  di  proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli
articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
      18-ter. Ai fini di rafforzare la capacita' amministrativa delle
amministrazioni   interessate   a   perseguire   gli   obiettivi   di
ammodernamento e riqualificazione del  patrimonio  pubblico  dedicato
alla pratica  sportiva  anche  attraverso  le  procedure  di  cui  al
presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo e' autorizzato a
sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni  richiedenti  aventi
ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.» 
  2. All'articolo 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,
al comma 3, le parole «di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36». 
  3. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,
al comma 2, lettera b), e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo  28
febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   38   (Attuazione
          dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in materia di riordino  e  riforma  delle  norme  di
          sicurezza per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti
          sportivi e della normativa in materia di  ammodernamento  o
          costruzione  di  impianti   sportivi),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Misure di  concentrazione,  accelerazione  e
          semplificazione). - 1. Al fine di favorire l'ammodernamento
          e la costruzione  di  impianti  sportivi,  con  particolare
          riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori  e
          degli spettatori, nonche'  tutti  gli  interventi  comunque
          necessari per riqualificare le infrastrutture sportive  non
          piu' adeguate alle loro esigenze  funzionali,  il  soggetto
          che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al
          diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa
          con una o  piu'  delle  Associazioni  o  Societa'  sportive
          dilettantistiche    o    professionistiche    utilizzatrici
          dell'impianto,   un   documento   di   fattibilita'   delle
          alternative progettuali di cui all'articolo 3, corredato di
          un piano economico-finanziario,  che  individua,  tra  piu'
          soluzioni, quella che  presenta  il  miglior  rapporto  tra
          costi e benefici per  la  collettivita',  da  un  elaborato
          volto  ad  illustrare  il  rispetto  dei   principi   della
          sostenibilita'  economica,   territoriale,   ambientale   e
          sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo
          e da un documento recante sintesi dei principali termini  e
          condizioni  volti  a  regolare  i  rapporti  tra   soggetto
          affidatario ed amministrazione. 
                2. Il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
          progettuali, predisposto ai  sensi  dell'Allegato  I.7  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          31 marzo  2023,  n.  36,  puo'  comprendere,  ai  fini  del
          raggiungimento       del       complessivo       equilibrio
          economico-finanziario     dell'iniziativa      o      della
          valorizzazione   del   territorio   in   termini   sociali,
          occupazionali,  economici,  ambientali  e   di   efficienza
          energetica, la costruzione  di  immobili  con  destinazioni
          d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o
          funzionali   al   finanziamento    o    alla    fruibilita'
          dell'impianto sportivo, con esclusione della  realizzazione
          di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili,
          devono   essere   compresi   nell'ambito   del   territorio
          urbanizzato comunale. Il  documento  di  fattibilita'  puo'
          inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali,
          turistici, educativi e  ricreativi  di  tutte  le  aree  di
          pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana.
          Nel  caso  di  intervento  su  impianto   preesistente   da
          dismettere, il documento di fattibilita' puo' prevederne la
          demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e  sagoma
          diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  lettere  d)  e
          f),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  nel
          rispetto della disciplina  urbanistica  vigente  sull'area.
          Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio
          economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al  fine  di
          assicurare adeguati livelli di bancabilita'  e  l'eventuale
          coinvolgimento  degli  operatori   bancari   e   finanziari
          pubblici e  privati,  il  documento  di  fattibilita'  puo'
          contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio  di
          garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre
          amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di
          superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la
          cessione  del  diritto  di  superficie  o  del  diritto  di
          usufrutto di altri immobili di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione, nonche' il trasferimento della  proprieta'
          degli stessi  all'associazione  o  alla  societa'  sportiva
          dilettantistica    o     professionistica     utilizzatrice
          dell'impianto  in  via  prevalente,  nel   rispetto   delle
          previsioni del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42.  Il
          diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono
          avere una durata superiore a quella  della  concessione  di
          cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque  non  possono
          essere ceduti, rispettivamente, per piu' di  novanta  e  di
          trenta   anni.   Si   applica   la   disciplina    prevista
          dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50  del  2016,
          relativa all'allocazione dei  rischi  e  al  raggiungimento
          dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni. Il
          diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono
          avere una durata superiore a quella  della  concessione  di
          cui all'articolo 178 del codice dei contratti  pubblici  di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque
          non possono essere ceduti,  rispettivamente,  per  piu'  di
          novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista
          dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del  codice
          dei contratti pubblici di cui  al  decreto  legislativo  31
          marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al
          raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario  nelle
          concessioni. 
                3. Il documento di fattibilita' di cui  al  comma  1,
          nell'ipotesi  di  impianti  pubblici  omologati   per   una
          capienza superiore a 16.000 posti, puo'  prevedere  che,  a
          far  tempo  da   cinque   ore   prima   dell'inizio   delle
          competizioni ufficiali e  fino  a  tre  ore  dopo  la  loro
          conclusione,  entro  300  metri  dal  perimetro   dell'area
          riservata, l'occupazione di suolo  pubblico  per  attivita'
          commerciali sia consentita  solo  all'associazione  o  alla
          societa'  sportiva   dilettantistica   o   professionistica
          utilizzatrice  dell'impianto  sportivo.  In  tal  caso,  le
          autorizzazioni e le concessioni  di  occupazione  di  suolo
          pubblico gia' rilasciate ad altri soggetti  all'interno  di
          dette aree restano sospese nella stessa giornata e  per  lo
          stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo  a  carico
          dell'associazione o  societa'  sportiva  dilettantistica  o
          professionistica  utilizzatrice   dell'impianto   sportivo,
          salvi  diversi  accordi  tra  il  titolare  e  la  medesima
          associazione o societa' sportiva. Nell'ipotesi di  impianti
          sportivi pubblici omologati per una capienza  compresa  tra
          5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo  si
          applica entro 150 metri dal perimetro dell'area  riservata,
          restando ferme e impregiudicate la validita' e  l'efficacia
          delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione  di
          suolo pubblico gia' rilasciate. 
                4. Il Comune o l'ente locale o pubblico  interessato,
          previa  conferenza  di  servizi  preliminare  convocata  su
          istanza  dell'interessato  in  ordine   al   documento   di
          fattibilita', ove  ne  valuti  positivamente  i  contenuti,
          dichiara,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse
          della proposta, confermando la disponibilita'  a  concedere
          le eventuali forme di contributo  pubblico  previste  nella
          proposta e  nell'allegato  piano  economico-finanziario  ed
          eventualmente  indicando  le  condizioni   necessarie   per
          ottenere i successivi atti di assenso  sul  progetto.  Alla
          conferenza  di  servizi  preliminare  partecipa  anche   il
          Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per
          gli  aspetti  di  competenza.  La  conferenza  di   servizi
          preliminare di cui al  presente  comma,  esamina  eventuali
          istanze    concorrenti    in    ordine    cronologico    di
          protocollazione,  individuando  quella  da  dichiarare   di
          interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla  conferenza  di
          servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale  conclusivo
          della conferenza di servizi preliminare e'  pubblicato  nel
          sito internet istituzionale del  comune  e  nel  Bollettino
          Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca  la  conferenza
          di servizi preliminare entro 7 giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza corredata dal documento  di  fattibilita'.  La
          conferenza deve tenersi in una data  non  successiva  a  15
          giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano  o  il
          presidente  della  Provincia  non  convochi  la  conferenza
          preliminare nei termini previsti,  il  soggetto  proponente
          puo'  presentare  una  richiesta  di   convocazione   della
          conferenza  di  servizi  di  cui  al  presente   comma   al
          presidente  della  Regione  o  all'assessore  delegato   in
          materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco
          metropolitano o il  presidente  della  Provincia,  provvede
          alla  convocazione  della  conferenza  per  una  data   non
          superiore  a  15  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
          richiesta. Nel corso del procedimento di  cui  al  presente
          comma, il Comune puo' chiedere al proponente  di  procedere
          alle modifiche progettuali necessarie al fine  di  superare
          tempestivamente  eventuali  lacune   o   criticita'   della
          proposta. 
                5.  Sulla  base  della  dichiarazione   di   pubblico
          interesse della proposta di cui al  comma  4,  il  soggetto
          proponente presenta al Comune il progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, conformemente alle norme  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.
          151, relativo alla prevenzione degli incendi.  Quest'ultimo
          tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza
          di servizi preliminare  ed  e'  redatto  nel  rispetto  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          31 marzo 2023, n. 36. Il progetto di  fattibilita'  tecnica
          ed economica e' corredato: 
                  a)   di    una    bozza    di    convenzione    con
          l'Amministrazione  comunale,  metropolitana  o  provinciale
          che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere  di
          urbanizzazione  precede  o  e'  almeno   contestuale   alla
          realizzazione dei lavori di  ristrutturazione  o  di  nuova
          edificazione dell'impianto sportivo, specifichi  i  criteri
          generali  di  esecuzione  dei  lavori,  la  durata   e   le
          condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto
          di superficie o di usufrutto o della  compravendita.  Nella
          determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto
          per la cessione dei diritti o per  il  trasferimento  della
          proprieta' e delle  altre  condizioni  contrattuali,  cosi'
          come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o
          di altre misure di  sostegno  pubblico,  le  parti  tengono
          conto  dei  costi  e  dei  benefici   dell'intervento   per
          l'associazione  o  societa'  sportiva,  per  la   comunita'
          territoriale di riferimento anche in  termini  di  crescita
          economica,   integrazione   sociale   e    riqualificazione
          urbanistica, nonche' di efficienza energetica.  I  benefici
          dell'opera di riqualificazione o rigenerazione  comprendono
          anche  voci  non  suscettibili  di  immediata   valutazione
          economico-patrimoniale,  quali  ad  esempio,   i   vantaggi
          sociali  diretti  e   indiretti   derivanti   dall'ospitare
          l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o societa'
          sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o
          della societa' sportiva presso la comunita' locale; 
                  b) di un piano economico-finanziario asseverato  da
          un istituto di credito o da societa' di servizi  costituite
          dall'istituto  di  credito  stesso  e  iscritte  all'elenco
          generale   degli   intermediari   finanziari,   ai    sensi
          dell'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
          dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,  che
          indichi l'importo  delle  spese  di  predisposizione  della
          proposta ed i costi sostenuti per  la  predisposizione  del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica e dia  conto,
          anche  mediante  i  ricavi  di   gestione,   dell'effettiva
          copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione
          dell'impianto. 
                6. Nel caso di interventi da realizzare  su  aree  di
          proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero
          nelle  ipotesi  espressamente  previste  dal   codice   dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo  31  marzo
          2023, n. 36, il piano economico-finanziario di cui al comma
          5, lettera b), e' asseverato ai sensi dell'articolo 193 del
          medesimo  codice,   e   la   bozza   di   convenzione   con
          l'amministrazione proprietaria per la concessione  o  altro
          contratto   di   partenariato   pubblico    privato    deve
          specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5,  lettera
          a), le caratteristiche e i criteri generali dei  servizi  e
          della gestione. In relazione  agli  interventi  di  cui  al
          precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai  sensi
          dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di  cui
          al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  il  soggetto
          proponente  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti   di
          partecipazione previsti dal medesimo codice. 
                7. Il Comune o l'ente locale o  pubblico  interessato
          previa  conferenza  di  servizi   decisoria,   alla   quale
          partecipano tutti i  soggetti  titolari  di  competenze  in
          ordine  al  progetto   presentato,   puo'   richiedere   al
          proponente le modifiche  strettamente  necessarie  ai  fini
          della valutazione positiva del progetto e  ne  delibera  in
          via  definitiva  l'approvazione  entro  60   giorni   dalla
          presentazione dello stesso. Ove il progetto  comporti  atti
          di  competenza  regionale,  la  conferenza  di  servizi  e'
          convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla
          presentazione  del  progetto.  Qualora  la  conferenza   di
          servizi definitiva non sia stata convocata entro 15  giorni
          dalla presentazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
          economica,  le  associazioni   e   le   societa'   sportive
          dilettantistiche  e  professionistiche  possono  presentare
          un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio  dei
          ministri o  all'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in
          materia di sport, la quale, sentito il  sindaco  ovvero  il
          presidente della Regione, provvede,  non  oltre  30  giorni
          dalla data di  ricezione  dell'istanza,  alla  convocazione
          della conferenza, da tenersi entro una data  non  superiore
          ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di  cui
          al presente comma, i soggetti partecipanti alla  conferenza
          di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle
          modifiche  progettuali  necessarie  al  fine  di   superare
          tempestivamente  eventuali  lacune   o   criticita'   della
          proposta. Il provvedimento finale, completo dei  pareri  di
          competenza  degli  enti  interessati  compresi  quelli  dei
          vigili del fuoco di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  sostituisce   ogni
          autorizzazione o permesso  comunque  denominato  necessario
          alla   realizzazione   dell'opera    e    costituisce    la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
          urgenza dell'opera medesima, ivi compresi  gli  interventi,
          sia  pubblici,  sia  privati,  da  realizzare  nelle   aree
          pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della  successiva
          messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere  attivate
          tutte le procedure  di  agibilita'  e  la  segnalazione  di
          inizio attivita'  di  cui  alla  normativa  di  prevenzione
          incendi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          1° agosto 2011, n. 151.  Ai  fini  del  raggiungimento  del
          complessivo        equilibrio         economico-finanziario
          dell'iniziativa, il provvedimento finale puo' prevedere  la
          concessione di contributi pubblici  e  di  altre  forme  di
          sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o  misure
          di favore comunque denominate  al  prelievo  tributario  di
          competenza comunale sull'impianto  sportivo  e  le  aree  e
          attivita' economiche connesse. 
                8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma
          7,  si  svolge  in  forma  semplificata  e   in   modalita'
          asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis,  comma  1,  della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Il  verbale  conclusivo  di
          approvazione del  progetto,  che  e'  pubblicato  nel  sito
          istituzionale del Comune  o  dell'ente  locale  o  pubblico
          interessato nel cui territorio si inserisce il  progetto  e
          nel  Bollettino  Ufficiale   della   Regione,   costituisce
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
          urgenza  dell'opera,  comprendente   anche   gli   immobili
          complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali
          oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove
          non disciplinato diversamente, nonche', previa acquisizione
          dell'assenso del rappresentante del comune a cio' delegato,
          variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per
          gli effetti degli articoli 10, comma  1,  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita', di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
          fermo restando in tale ipotesi il rispetto  delle  garanzie
          partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo  testo
          unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi  decisoria,
          ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma
          4, non  si  concluda  con  la  valutazione  favorevole  del
          progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate
          osservazioni  espresse   nel   verbale   conclusivo   della
          conferenza  di  servizi,  puo'  ripresentare  una  proposta
          modificata. In tale  ipotesi,  si  procede  direttamente  a
          nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria  a
          norma del comma 7. 
                9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2011, n. 151, in caso di approvazione  del  progetto,  ogni
          atto di autorizzazione, licenza,  concessione,  permesso  o
          nulla osta comunque denominato, finalizzato alla  messa  in
          esercizio  dell'impianto  o   all'avvio   delle   attivita'
          complementari o funzionali di cui alla  proposta,  se  gia'
          non ricompreso nel verbale conclusivo di  approvazione  del
          progetto,    e'    sostituito    da    una     segnalazione
          dell'interessato all'amministrazione  competente  ai  sensi
          dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  ferme
          restando le  esclusioni  e  le  limitazioni  stabilite  nel
          medesimo articolo. 
                10. In caso di superamento  dei  termini  di  cui  ai
          commi 4 e 7, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
          l'Autorita' politica da esso delegata in materia di  sport,
          su istanza del soggetto proponente,  assegna  al  Comune  o
          all'ente locale o  pubblico  interessato  o  alla  Regione,
          senza  indugio  e  comunque  non  oltre  15  giorni   dalla
          ricezione dell'istanza, un termine  massimo  di  30  giorni
          dalla data di comunicazione per  adottare  i  provvedimenti
          necessari. Decorso inutilmente tale termine, il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica  da  esso
          delegata in materia di sport, sentito il  presidente  della
          Regione interessata, nomina un commissario ad acta  con  il
          compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito
          il  Sindaco  del  Comune   interessato,   i   provvedimenti
          necessari. 
                11. In caso di interventi da realizzare  su  aree  di
          proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero
          nelle  ipotesi  espressamente  previste  dal   codice   dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo  31  marzo
          2023,  n.  36,   il   progetto   definitivo   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica approvato e' posto a base
          di procedura di affidamento,  indetta  dall'amministrazione
          che ha convocato la conferenza decisoria e  da  concludersi
          comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara
          e' invitato anche il soggetto  proponente,  che  assume  la
          denominazione di  promotore.  Il  bando  specifica  che  il
          promotore, nell'ipotesi in cui non risulti  aggiudicatario,
          puo' esercitare il diritto di prelazione  entro  15  giorni
          dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
          dichiara  di  impegnarsi  ad  adempiere  alle  obbligazioni
          contrattuali    alle    medesime     condizioni     offerte
          dall'aggiudicatario.   Si   applicano,   per   quanto   non
          diversamente  disciplinato,  dal  presente   articolo,   le
          previsioni del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  in  materia  di
          finanza di progetto. In particolare, se  il  promotore  non
          risulta aggiudicatario e  non  esercita  la  prelazione  ha
          diritto  al  pagamento,   a   carico   dell'aggiudicatario,
          dell'importo  delle  spese  per  la  predisposizione  della
          proposta,  comprensive  anche  dei  diritti   sulle   opere
          dell'ingegno.    L'importo    complessivo    delle    spese
          rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del  valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dal   progetto   di
          fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore esercita
          la prelazione, l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al
          pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
          documentate   ed   effettivamente    sostenute    per    la
          predisposizione dell'offerta nei limiti  di  cui  al  terzo
          periodo. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal  soggetto
          di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e'  tenuto  a
          subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al  medesimo
          comma. 
                12. Le misure di semplificazione e di  incentivazione
          di cui al presente articolo si applicano anche nel caso  in
          cui la proposta di ammodernamento  e  riqualificazione  sia
          presentata dalla  sola  associazione  o  societa'  sportiva
          dilettantistica    o     professionistica     utilizzatrice
          dell'impianto.   In   tale   ipotesi,   il   documento   di
          fattibilita' e  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica  sono  redatti  nel  rispetto  del   codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo
          2023, n. 36. Per contribuire al consolidamento patrimoniale
          delle  Societa'  e  Associazioni  Sportive  proponenti,  il
          documento  di  fattibilita'  puo'  altresi'  prevedere   la
          cessione, anche a  titolo  gratuito  a  fronte  del  valore
          dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di
          usufrutto sull'impianto sportivo  o  sulle  altre  aree  di
          proprieta' pubblica per una durata fino a novantanove  anni
          o il  trasferimento  della  proprieta'  degli  stessi  alla
          Societa'  o  all'Associazione  sportiva.  Il  documento  di
          fattibilita' puo' altresi' contemplare la ridefinizione dei
          termini contrattuali in  essere  per  l'utilizzo  da  parte
          della   Societa'   e   Associazione   sportiva   proponente
          dell'impianto  oggetto  di  intervento,  ovvero  di   altro
          impianto    pubblico    esistente,    in     considerazione
          dell'intervento di  ristrutturazione  o  nuova  costruzione
          proposto.   Tranne   nei   casi   tassativamente   previsti
          dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole  opere  di
          urbanizzazione, le  Societa'  e  le  Associazioni  sportive
          possono procedere liberamente all'affidamento  dei  lavori.
          In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di  euro
          ovvero, per i lavori di importo superiore a  1  milione  di
          euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino
          il 50% di detto importo, non trovano  applicazione  ne'  le
          previsioni del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  ne'  gli  altri
          riferimenti al codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al
          presente decreto, e non si applica il  comma  11.  Ai  fini
          dell'esecuzione   e   della   successiva   gestione   degli
          interventi,   e   nella   prospettiva   di   agevolare   il
          coinvolgimento di risorse e capitali  pubblici  e  privati,
          l'associazione  o  societa'  sportiva   dilettantistica   o
          professionistica ha facolta' di costituire una societa'  di
          scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento. 
                13. Anche in mancanza di previa  presentazione  della
          proposta di cui al comma 1  e  al  comma  12,  le  societa'
          sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in
          cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi
          confinanti possono liberamente negoziare  il  prezzo  e  le
          condizioni contrattuali di vendita o di  utilizzo  di  aree
          del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate  alla
          costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione  del
          prezzo le parti tengono conto  degli  eventuali  costi  per
          rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In  presenza
          di piu' associazioni o societa' sportive dilettantistiche e
          professionistiche interessate all'acquisto  o  all'utilizzo
          delle predette aree, il Comune o l'Ente locale  o  pubblico
          interessato indice una  procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione del bando di  gara.  Qualora,  per  qualsiasi
          ragione non imputabile  alla  Societa'  o  all'Associazione
          sportiva, i lavori non possano  essere  avviati  entro  120
          giorni  dalla  conclusione  del  contratto  o  nel  diverso
          termine fissato in quest'ultimo, la Societa' puo' procedere
          alla  riconsegna  dell'area   e   alla   restituzione   del
          corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle  spese
          documentate. 
                14.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  decreto,
          laddove   possibile,   sono   realizzati   prioritariamente
          mediante recupero di impianti esistenti o  relativamente  a
          impianti localizzati in aree gia' edificate. 
                15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza
          antincendio,  in  caso  di  ristrutturazione  o  di   nuova
          costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore
          a 500 posti al coperto o a 2.000 posti  allo  scoperto,  e'
          consentito destinare, all'interno  dell'impianto  sportivo,
          in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle
          regioni e degli enti locali,  fino  a  200  metri  quadrati
          della superficie utile ad attivita' di somministrazione  di
          alimenti e bevande, aperta  al  pubblico  nel  corso  delle
          manifestazioni   sportive   ufficiali   e    durante    gli
          allenamenti, e fino a 100 metri quadrati  della  superficie
          utile al commercio  di  articoli  e  prodotti  strettamente
          correlati alla disciplina sportiva praticata. 
                16. Ai fini della promozione degli interventi di  cui
          al presente articolo, il  soggetto  proponente  puo'  avere
          accesso   alle   soluzioni   di    finanziamento    offerte
          dall'Istituto  per  il  Credito   Sportivo   o   da   altro
          intermediario bancario o finanziario operante  nel  settore
          nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a  valere
          sui Fondi speciali gestiti  dall'Istituto  per  il  Credito
          Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono
          consentite forme di associazione  in  partecipazione  e  la
          costituzione di societa' miste. 
                17. 
                18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione
          previsto  dalla  normativa  vigente   in   relazione   alla
          tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso. 
                18-bis.  Gli   investitori   istituzionali   di   cui
          all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonche' i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          numero 3), del regolamento (UE)  2015/1017  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 giugno  2015  e  l'Istituto
          per  il  Credito  Sportivo,  anche  in  collaborazione  con
          operatori economici e con le  Amministrazioni  interessate,
          possono  promuovere  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.  Fermo  il  regime  di  maggiore  semplificazione
          previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione,  in
          relazione ad interventi su aree di proprieta' pubblica o su
          impianti pubblici esistenti le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 193 e seguenti del codice dei  contratti  pubblici
          di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
                18-ter.  Ai   fini   di   rafforzare   la   capacita'
          amministrativa   delle   amministrazioni   interessate    a
          perseguire    gli    obiettivi    di    ammodernamento    e
          riqualificazione  del  patrimonio  pubblico  dedicato  alla
          pratica sportiva anche attraverso le procedure  di  cui  al
          presente decreto, l'Istituto per  il  Credito  Sportivo  e'
          autorizzato   a   sottoscrivere    convenzioni    con    le
          amministrazioni   richiedenti   aventi   ad   oggetto    la
          prestazione di servizi di assistenza tecnica.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   38,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Uso degli impianti  sportivi).  -  1.  L'uso
          degli impianti sportivi in esercizio da  parte  degli  enti
          locali territoriali e' aperto a tutti i  cittadini  e  deve
          essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a  tutte
          le societa' e associazioni sportive. 
                2. Nei casi in cui l'ente pubblico  territoriale  non
          intenda gestire  direttamente  gli  impianti  sportivi,  la
          gestione e' affidata in  via  preferenziale  a  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, enti di  promozione
          sportiva,  discipline  sportive  associate  e   federazioni
          sportive  nazionali,  sulla  base  di  convenzioni  che  ne
          stabiliscono i criteri d'uso  e  previa  determinazione  di
          criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei
          soggetti affidatari. 
                3. Gli affidamenti di cui al comma  2  sono  disposti
          nel rispetto delle disposizioni del  Codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
          36,  e  della  normativa  euro-unitaria  vigente.   4.   Le
          palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti   sportivi
          scolastici, compatibilmente con le esigenze  dell'attivita'
          didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese
          quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
          567, devono essere  posti  a  disposizione  di  societa'  e
          associazioni  sportive  dilettantistiche  aventi  sede  nel
          medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico  o  in
          comuni confinanti.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   38,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 8 (Regolamento unico). -  1.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'interno,  con  il  Ministro   delle
          infrastrutture e trasporti e con il Ministro della  salute,
          da adottarsi ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata
          in vigore del presente decreto,  acquisita  l'intesa  della
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997  n.  281,  viene  emanato  il
          regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per  la
          costruzione,   la   modificazione,    l'accessibilita'    e
          l'esercizio degli impianti sportivi. 
                2. Il regolamento unico: 
                  a) procede al  riordino,  all'ammodernamento  e  al
          coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere
          strutturale, anche relative alla  prevenzione  del  rischio
          sismico  e  idrogeologico,   per   gli   ambiti   specifici
          dell'impiantistica sportiva; 
                  b) definisce i criteri progettuali e gestionali per
          la costruzione, modificazione e l'esercizio degli  impianti
          sportivi   con   particolare   riguardo    a:    ubicazione
          dell'impianto   sportivo;   area   di   servizio    annessa
          all'impianto;   spazi   riservati   agli    spettatori    e
          all'attivita' sportiva; sistemi  di  separazione  tra  zona
          spettatori e zona attivita' sportiva; vie di  uscita;  aree
          di sicurezza e  varchi;  servizi  di  supporto  della  zona
          spettatori;  spogliatoi;   strutture,   finiture,   arredi,
          depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli
          spettatori; distributori automatici di cibi  e  bevande  la
          cui somministrazione dovra' avvenire in  ottemperanza  alle
          linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4,  comma  5-bis
          del decreto legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128;
          sicurezza antincendio;  ordine  e  sicurezza  pubblica.  Il
          regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale
          delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,  per  la  raccolta  e
          gestione dei dati; 
                  c) organizza  le  disposizioni  in  funzione  della
          tipologia dell'impianto, delle discipline  sportive  e  del
          numero di spettatori presenti; 
                  d) dedica una apposita sezione agli impianti per il
          gioco del calcio ai vari livelli di attivita'; 
                  e)  dedica  specifiche  previsioni  relative   alle
          manifestazioni occasionali che si svolgono  negli  impianti
          sportivi; 
                  f)  individua  criteri  progettuali  e   gestionali
          orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilita'  e  la
          fruibilita' degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a
          regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli  spettatori
          e  dei  vari  utenti  che  a  qualsiasi  titolo  utilizzano
          l'impianto, dei mezzi di soccorso,  inclusi  gli  spazi  di
          manovra e stazionamento  degli  stessi,  nel  rispetto  del
          massimo affollamento previsto per l'impianto e del  sistema
          di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali
          e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza
          all'interno e all'esterno degli impianti  sportivi,  tenuto
          conto della redditivita' degli interventi e della  gestione
          economico-finanziaria degli impianti sportivi; 
                  g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN); 
                  h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari
          digitali interoperabili  a  mezzo  di  formati  aperti  con
          modelli informativi per la progettazione, la realizzazione,
          la riqualificazione e la gestione degli stessi; 
                  i) disciplina,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 80 del Testo Unico delle  leggi  di  Pubblica
          Sicurezza approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
          773,  il  procedimento  per  la  verifica  di   conformita'
          dell'impianto  e  per  il  rilascio  del   certificato   di
          idoneita' statica. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si provvede al riordino  e  all'aggiornamento
          delle norme in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica
          nonche' di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.».