Art. 4 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole  «o  ad  un  Ente  di
promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «anche paralimpico, e
comunque iscritto nel Registro  nazionale  delle  attivita'  sportive
dilettantistiche»; 
    b) al comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
      «l)    Registro    nazionale    delle    attivita'     sportive
dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo
sport al quale devono essere iscritte,  per  accedere  a  benefici  e
contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa'  e
Associazioni sportive dilettantistiche  che  effettivamente  svolgono
attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa;». 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,
al comma 2, dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «E'
altresi'  consentito  l'accesso  al  registro  alle  Regioni  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano.». 
  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  39
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel  Registro  sono
iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche e
gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6,  comma
1,  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  che  svolgono
attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che
posseggono  i  requisiti  richiesti  dall'articolo  6  del   presente
decreto. Il Dipartimento per lo sport  verifica  la  natura  sportiva
dell'attivita' nei casi in cui l'attivita' dichiarata non rientri tra
quelle svolte nell'ambito  di  una  Federazione  sportiva  nazionale,
Disciplina sportiva associata o di un  Ente  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP.  L'Autorita'  politica  delegata  in
materia di sport provvede annualmente ad  aggiornare  l'elenco  delle
attivita' sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli  ambiti  di
rispettiva competenza.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sono iscritti in  una  sezione  dedicata  del  Registro  le
Societa' e  le  Associazioni  sportive  riconosciute  da  Federazioni
sportive   paralimpiche   e   Discipline    sportive    paralimpiche,
riconosciute dal CIP.». 
  4. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  La  domanda  di
iscrizione e' inviata al Dipartimento  per  lo  sport,  su  richiesta
delle  Associazioni  e  Societa'  sportive  dilettantistiche,   dalla
Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o
dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche  paralimpici,  che
verificano,  in  particolare,  la  conformita'  dello   statuto   del
richiedente ai principi previsti nel proprio statuto,  approvato  dal
CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in  mancanza  di
un  organismo  affiliante,  secondo  le   modalita'   stabilite   nel
provvedimento di cui all'articolo 11.»; 
    b) al comma 2, dopo la  lettera  a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o  Societa'
sportiva dilettantistica;»; 
    c) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalita' di inserimento dei
dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni  sportive
nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di  promozione
sportiva, anche paralimpici.»; 
    d) al comma  4,  le  parole:  «verificata  la  sussistenza  delle
condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti:  «verificata  la
sussistenza dei requisiti richiesti nonche'  delle  altre  condizioni
previste»; 
    e) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il  Dipartimento
per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, un comitato permanente composto  da  rappresentanti
del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport.
I rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai propri principi
fondamentali degli statuti delle  Associazioni  e  Societa'  sportive
affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e  i  rappresentanti  del
CIP attestano la conformita' ai propri  principi  fondamentali  degli
statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a  organismi
riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza  settimanale.
Con proprio decreto, l'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport  definisce  le  modalita'  di   funzionamento   del   Comitato.
All'istituzione e al  funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Ai  componenti  del  Comitato  non  spettano  compensi  ne'
rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.»; 
    f) al comma 6, dopo le parole «Dipartimento per lo  sport»,  sono
inserite le seguenti: «, anche su indicazione del  CONI  e  del  CIP,
nell'ambito di rispettiva competenza,»; 
    g) dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «6-bis. Alle Associazioni e Societa' sportive  dilettantistiche
iscritte   nel   Registro   nazionale   delle   attivita'    sportive
dilettantistiche non si applica  l'obbligo  di  trasmissione  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e
comunque tali enti non sono tenuti alla  presentazione  dell'apposito
modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.». 
  5. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  All'istanza  di  cui  all'articolo  7  devono   essere
allegati  il  rendiconto  economico  finanziario  o  il  bilancio  di
esercizio approvato dall'assemblea e il  relativo  verbale  e,  entro
trenta giorni  dalla  relativa  modifica,  i  verbali  che  apportano
modifiche statutarie  con  gli  statuti  modificati;  i  verbali  che
modificano gli organi statutari e i verbali che  modificano  la  sede
legale. 
      1-ter. Per le associazioni gia' in possesso della  personalita'
giuridica ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui
al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei  registri  delle  persone
giuridiche di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio  2000,  n.  361  e'  sospesa,  fintanto  che  sia  mantenuta
l'iscrizione  nel  registro  di  cui  al  comma  1.  Nel  periodo  di
sospensione, le predette associazioni  non  perdono  la  personalita'
giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le
disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  361  del  2000.  Dell'avvenuta  iscrizione  al  registro  nonche'
dell'eventuale successiva cancellazione, e'  data  comunicazione,  da
parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura
o alla Regione o Provincia autonoma competente. 
      1-quater.  Per  le  associazioni   gia'   in   possesso   della
personalita' giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro,  rimane
efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo  settore
ai fini della disciplina del riconoscimento come  persona  giuridica.
La cancellazione dal  registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore
determina la cancellazione d'ufficio dal  Registro  dell'associazione
quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico  nazionale  del
Terzo  settore  provvede   a   comunicare   prontamente   all'ufficio
competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in
entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al
comma 2 dell'articolo 11.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il  notaio  che  ha
redatto l'atto costitutivo e lo statuto  di  una  associazione  o  il
verbale della assemblea straordinaria di  una  associazione  sportiva
dilettantistica gia' costituita quale associazione non  riconosciuta,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla  legge  per
la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle  disposizioni  del
presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica  nonche'
del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve  depositarlo  entro
venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il  ricevimento
dell'atto,  alla  Federazione  sportiva  nazionale,   la   Disciplina
sportiva  associata  o  l'Ente  di  promozione  sportiva   affiliante
indicato   nell'atto   medesimo   ai   fini   dell'ottenimento    del
riconoscimento  ai  fini  sportivi.   In   caso   di   richiesta   di
riconoscimento da parte di associazione  gia'  iscritta  al  Registro
nazionale  delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  il  notaio,
verificata la  documentazione,  richiede  direttamente  l'inserimento
dell'associazione tra quelle dotate di personalita' giuridica.»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Se il notaio
non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o
il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata,  tempestivamente
e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori
dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun  associato,  nei
trenta giorni  successivi  al  ricevimento  della  comunicazione  del
notaio, possono domandare  all'ufficio  del  registro  competente  di
disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attivita' sportive
dilettantistiche.  Se,  nel  termine   di   sessanta   giorni   dalla
presentazione della domanda, l'ufficio del registro non  comunica  ai
richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede  di  integrare  la
documentazione o  non  provvede  all'iscrizione,  questa  si  intende
negata. 
    3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento  della
personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non  inferiore
a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni  diversi  dal
denaro, il loro valore  deve  risultare  da  una  relazione  giurata,
allegata all'atto  costitutivo,  di  un  revisore  legale  o  di  una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 
    3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma
3-ter e' diminuito di oltre  un  terzo  in  conseguenza  di  perdite,
l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare  l'assemblea
per deliberare la ricostituzione  del  patrimonio  minimo  oppure  la
trasformazione,  la   prosecuzione   dell'attivita'   in   forma   di
associazione  non  riconosciuta,  la  fusione   o   lo   scioglimento
dell'ente.» 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   39   (Attuazione
          dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          semplificazione  di  adempimenti  relativi  agli  organismi
          sportivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19
          marzo 2021, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a)     Associazione     o     Societa'     sportiva
          dilettantistica: il soggetto  giuridico  affiliato  ad  una
          Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina  sportiva
          associata  o  ad  un  Ente  di  promozione  sportiva  anche
          paralimpico, e comunque  iscritto  nel  Registro  nazionale
          delle attivita' sportive dilettantistiche che svolge, senza
          scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la  formazione,
          la didattica, la preparazione e l'assistenza  all'attivita'
          sportiva dilettantistica; 
                  b) Associazioni benemerite: gli organismi  sportivi
          attivi che operano nel campo della promozione di iniziative
          di rilevanza sociale; 
                  c)  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP):  l'ente
          pubblico,    riconosciuto    dal    Comitato    paralimpico
          internazionale, che ha il compito di garantire  la  massima
          diffusione  dell'idea  paralimpica  ed  il  piu'   proficuo
          avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili; 
                  d) Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI):
          l'ente  pubblico,  riconosciuto   dal   Comitato   olimpico
          internazionale che, in  conformita'  alla  Carta  olimpica,
          svolge  il  ruolo  di  Comitato  olimpico  sul   territorio
          nazionale; 
                  e)  Dipartimento  per  lo   sport:   la   struttura
          amministrativa della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          operante nell'area funzionale dello sport; 
                  f) Disciplina sportiva associata:  l'organizzazione
          sportiva   nazionale,   priva   dei   requisiti   per    il
          riconoscimento quale Federazione  sportiva  nazionale,  che
          svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; 
                  g)  Enti  di  promozione  sportiva:  gli  organismi
          sportivi  che  operano  nel  campo   della   promozione   e
          nell'organizzazione di attivita'  motorie  e  sportive  con
          finalita' ricreative e  formative,  anche  a  tutela  delle
          minoranze linguistiche; 
                  h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione
          sportiva nazionale,  affiliata  alla  Federazione  sportiva
          internazionale di appartenenza, posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; 
                  i)     Federazioni      sportive      paralimpiche:
          l'Organizzazione  sportiva   nazionale   riconosciuta   dal
          Comitato italiano  paralimpico  posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
          paralimpiche affini; 
                  l)  Registro  nazionale  delle  attivita'  sportive
          dilettantistiche:   il   registro   istituito   presso   il
          Dipartimento per lo sport al quale devono essere  iscritte,
          per accedere a benefici e contributi  pubblici  statali  in
          materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive
          dilettantistiche  che  effettivamente  svolgono   attivita'
          sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa; 
                
                  m)  settore  dilettantistico:  il  settore  di  una
          Federazione  sportiva  nazionale  o   Disciplina   sportiva
          associata non qualificato come professionistico; 
                  n) settore professionistico: il settore qualificato
          come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva
          nazionale o Disciplina sportiva associata; 
                  o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni  a
          controllo pubblico che svolge  attivita'  di  produzione  e
          fornitura servizi di  interesse  generale  a  favore  dello
          sport, secondo le direttive e gli indirizzi del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dell'autorita'  politica  da
          esso delegata in materia di sport.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   39,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Istituzione  del  Registro  nazionale  delle
          attivita'  sportive  dilettantistiche).  -  1.  Presso   il
          Dipartimento per lo  sport  e'  istituito,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,  il  Registro
          nazionale delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  di
          seguito indicato come «Registro». 
                2. Il Registro e' interamente gestito  con  modalita'
          telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito
          alle pubbliche amministrazioni che  ne  facciano  richiesta
          per  lo  svolgimento  dei  propri  fini  istituzionali.  E'
          altresi' consentito l'accesso al registro  alle  Regioni  e
          alle Province autonome di Trento e Bolzano.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   39,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Struttura del Registro). - 1.  Nel  Registro
          sono iscritte tutte le  Societa'  e  Associazioni  sportive
          dilettantistiche e gli altri enti sportivi  dilettantistici
          di cui all'articolo 6,  comma  1,  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n.  36,  che  svolgono  attivita'  sportiva,
          compresa  l'attivita'  didattica   e   formativa,   e   che
          posseggono  i  requisiti  richiesti  dall'articolo  6   del
          presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica  la
          natura sportiva dell'attivita' nei casi in cui  l'attivita'
          dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una
          Federazione   sportiva   nazionale,   Disciplina   sportiva
          associata o di un Ente di promozione sportiva  riconosciuti
          dal CONI  o  dal  CIP.  L'Autorita'  politica  delegata  in
          materia  di  sport  provvede  annualmente   ad   aggiornare
          l'elenco delle attivita' sportive, coinvolgendo il  CONI  e
          il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza. 
                2. L'iscrizione  nel  Registro  certifica  la  natura
          dilettantistica di Societa' e  Associazioni  sportive,  per
          tutti  gli  effetti  che  l'ordinamento  ricollega  a  tale
          qualifica. 
                3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro
          le Societa' e  le  Associazioni  sportive  riconosciute  da
          Federazioni sportive  paralimpiche  e  Discipline  sportive
          paralimpiche, riconosciute dal CIP.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   39,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. La domanda di
          iscrizione e' inviata al  Dipartimento  per  lo  sport,  su
          richiesta   delle   Associazioni   e   Societa'    sportive
          dilettantistiche,  dalla  Federazione  sportiva  nazionale,
          dalla  Disciplina  sportiva  associata   o   dall'Ente   di
          promozione  sportiva  affiliante,  anche  paralimpici,  che
          verificano, in particolare, la  conformita'  dello  statuto
          del richiedente ai principi previsti nel  proprio  statuto,
          approvato  dal  CONI  o  dal  CIP,  secondo  le  rispettive
          competenze, o, in  mancanza  di  un  organismo  affiliante,
          secondo le modalita' stabilite  nel  provvedimento  di  cui
          all'articolo 11. 
                
                2.  Alla  domanda  e'  allegata   la   documentazione
          attestante: 
                  a) la ragione sociale o  denominazione,  la  natura
          giuridica, il codice  fiscale  e  l'eventuale  partita  IVA
          dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica;  
                  a-bis)   l'atto   costitutivo    e    lo    statuto
          dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica; 
                
                  b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; 
                  c) la data dello statuto vigente; 
                  d)  la   dichiarazione   contenente   l'indicazione
          dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche  e
          formative; 
                  e) la dichiarazione contenente l'indicazione  della
          composizione e della durata  dell'organo  amministrativo  e
          delle  generalita'  del  legale  rappresentante   e   degli
          amministratori; 
                  f) i dati dei tesserati. 
                3.   Ogni   associazione    e    societa'    sportiva
          dilettantistica trasmette, in via telematica, entro  il  31
          gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante
          l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento
          degli  amministratori  in  carica  e  ogni  altra  modifica
          intervenuta nell'anno precedente. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di
          sport possono essere  rideterminati  i  dati  richiesti  ai
          sensi del comma 2, anche fissando requisiti  ulteriori.  Il
          medesimo  decreto  disciplina,  inoltre,  le  modalita'  di
          inserimento dei dati dei  soggetti  direttamente  tesserati
          con  le  Federazioni  sportive  nazionali,  le   Discipline
          sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche
          paralimpici. 
                
                4. Entro quarantacinque  giorni  dalla  presentazione
          della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata  la
          sussistenza dei requisiti  richiesti  nonche'  delle  altre
          condizioni previste, puo': 
                  a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; 
                  b)   rifiutare   l'iscrizione   con   provvedimento
          motivato; 
                  c) richiedere di  integrare  la  documentazione  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 
                4-bis. Ai fini di quanto  previsto  al  comma  4,  il
          Dipartimento  per  lo  sport  istituisce,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato
          permanente composto da rappresentanti del CONI e  del  CIP,
          oltre  che  dello  stesso  Dipartimento  per  lo  sport.  I
          rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai  propri
          principi fondamentali degli statuti  delle  Associazioni  e
          Societa' sportive affiliate a  organismi  riconosciuti  dal
          CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformita' ai
          propri   principi   fondamentali   degli   statuti    delle
          Associazioni e  Societa'  sportive  affiliate  a  organismi
          riconosciuti dal CIP. Il comitato  si  riunisce  a  cadenza
          settimanale.  Con  proprio  decreto,  l'Autorita'  politica
          delegata in materia di  sport  definisce  le  modalita'  di
          funzionamento   del   Comitato.   All'istituzione   e    al
          funzionamento del Comitato si  provvede  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Ai componenti del Comitato  non  spettano
          compensi  ne'  rimborsi  spese,  ne'  emolumenti   comunque
          denominati. 
                5.   Decorsi   ulteriori    trenta    giorni    dalla
          comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di
          iscrizione  si  intende  accolta   e   l'iscrizione   avra'
          validita' dalla data di presentazione della domanda. 
                6. In caso di mancato  o  incompleto  deposito  degli
          atti e dei loro aggiornamenti nonche'  di  quelli  relativi
          alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in
          esso previsti, il  Dipartimento  per  lo  sport,  anche  su
          indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito  di  rispettiva
          competenza,  diffida  l'ente   ad   adempiere   all'obbligo
          suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta
          giorni, decorsi inutilmente i quali  l'ente  e'  cancellato
          dal Registro. 
                6-bis.  Alle   Associazioni   e   Societa'   sportive
          dilettantistiche  iscritte  nel  Registro  nazionale  delle
          attivita'  sportive   dilettantistiche   non   si   applica
          l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma  1,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque
          tali enti non sono tenuti alla presentazione  dell'apposito
          modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   39,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 14 (Acquisto della personalita'  giuridica).  -
          1. Le associazioni dilettantistiche possono, in  deroga  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n.  361,  acquistare  la  personalita'  giuridica  mediante
          l'iscrizione nel Registro  di  cui  all'articolo  4,  fermo
          restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge
          11 marzo 1972, n. 118. 
                1-bis.  All'istanza  di  cui  all'articolo  7  devono
          essere allegati il rendiconto economico  finanziario  o  il
          bilancio  di  esercizio  approvato  dall'assemblea   e   il
          relativo verbale e,  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie  con
          gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi
          statutari e i verbali che modificano la sede legale. 
                
                1-ter. Per le associazioni  gia'  in  possesso  della
          personalita' giuridica ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361,  che  ottengono
          l'iscrizione nel registro di cui al  comma  1,  l'efficacia
          dell'iscrizione nei registri delle  persone  giuridiche  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio
          2000,  n.  361  e'  sospesa,  fintanto  che  sia  mantenuta
          l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di
          sospensione,  le  predette  associazioni  non  perdono   la
          personalita'   giuridica   acquisita   con   la   pregressa
          iscrizione e non si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
          2000.  Dell'avvenuta   iscrizione   al   registro   nonche'
          dell'eventuale   successiva    cancellazione,    e'    data
          comunicazione,  da  parte  dell'ufficio  competente,  entro
          quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia
          autonoma competente. 
                
                1-quater. Per le associazioni gia' in possesso  della
          personalita' giuridica  conseguita  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  3  luglio  2017,   n.   117,   che   ottengono
          l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel
          registro unico nazionale del Terzo settore  ai  fini  della
          disciplina del riconoscimento come  persona  giuridica.  La
          cancellazione  dal  registro  unico  nazionale  del   Terzo
          settore determina la cancellazione d'ufficio  dal  Registro
          dell'associazione quale persona  giuridica.  L'ufficio  del
          registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  provvede  a
          comunicare prontamente all'ufficio competente del  Registro
          ogni variazione che riguardi enti iscritti  in  entrambi  i
          registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e  al
          comma 2 dell'articolo 11. 
                2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo  e  lo
          statuto di una associazione o il  verbale  della  assemblea
          straordinaria di una associazione sportiva  dilettantistica
          gia'  costituita  quale  associazione   non   riconosciuta,
          verificata la sussistenza delle condizioni  previste  dalla
          legge per la  costituzione  dell'ente  e,  in  particolare,
          dalle disposizioni del  presente  decreto  con  riferimento
          alla natura dilettantistica nonche' del  patrimonio  minimo
          di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti  giorni
          presso il Registro, dopo  aver  comunicato  il  ricevimento
          dell'atto,  alla   Federazione   sportiva   nazionale,   la
          Disciplina  sportiva  associata  o  l'Ente  di   promozione
          sportiva affiliante indicato  nell'atto  medesimo  ai  fini
          dell'ottenimento del riconoscimento ai  fini  sportivi.  In
          caso  di  richiesta   di   riconoscimento   da   parte   di
          associazione gia'  iscritta  al  Registro  nazionale  delle
          attivita' sportive dilettantistiche, il notaio,  verificata
          la  documentazione,  richiede  direttamente   l'inserimento
          dell'associazione  tra  quelle   dotate   di   personalita'
          giuridica. 
                
                3. Le modificazioni  dell'atto  costitutivo  e  dello
          statuto devono  risultare  da  atto  pubblico  e  diventano
          efficaci  con  l'iscrizione  nel  Registro.   Il   relativo
          procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi  del  comma
          3, dell'articolo 6. 
              3-bis.  Se  il  notaio  non  ritiene   sussistenti   le
          condizioni per la costituzione dell'ente  o  il  patrimonio
          minimo, ne da' comunicazione  motivata,  tempestivamente  e
          comunque non  oltre  il  termine  di  trenta  giorni,  agli
          amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza
          ciascun  associato,  nei  trenta   giorni   successivi   al
          ricevimento  della  comunicazione   del   notaio,   possono
          domandare all'ufficio del registro competente  di  disporre
          l'iscrizione  nel  Registro   nazionale   della   attivita'
          sportive dilettantistiche.  Se,  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla presentazione  della  domanda,  l'ufficio  del
          registro non comunica ai richiedenti il  motivato  diniego,
          ovvero non chiede di  integrare  la  documentazione  o  non
          provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 
                3-ter.  Si  considera  patrimonio   minimo   per   il
          conseguimento  della  personalita'  giuridica   una   somma
          liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se  tale
          patrimonio e' costituito da beni  diversi  dal  denaro,  il
          loro  valore  deve  risultare  da  una  relazione  giurata,
          allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale  o  di
          una societa' di  revisione  legale  iscritti  nell'apposito
          registro. 
                3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo  di
          cui al comma 3-ter  e'  diminuito  di  oltre  un  terzo  in
          conseguenza di perdite, l'organo  di  amministrazione  deve
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la
          ricostituzione   del   patrimonio    minimo    oppure    la
          trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma  di
          associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento
          dell'ente.».