Art. 5 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 40, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e)  piste  di  discesa:  tracciati  appositamente  adibiti  alla
pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della  tavola
da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport  sulla
neve, segnalati, preparati e conformi alle  linee  guida  predisposte
della Federazione sportiva nazionale competente in materia  di  sport
invernali riconosciuta dal CONI;». 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «servitu' connesse alla gestione di tali
aree» sono sostituite dalle seguenti: «servitu' e usi civici connessi
alla gestione di tali aree»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini
e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto
indispensabile per la loro fruizione e per la  relativa  apertura  al
pubblico.» 
  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  lettera  a),  le  parole  «25  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti «15 per cento»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo
il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle  piste  blu  di
discesa di cui al comma 1, lettera a),  con  larghezza  minima  di  6
metri. Per le piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui
al primo periodo, qualora  di  larghezza  inferiore  ai  6  metri,  i
gestori  adottano  misure  compensative  di  sicurezza  attiva  e  si
adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui
al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato ai sensi dell'articolo 13». 
  4. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 40, al primo periodo dopo le parole: «la  numerazione»  sono
aggiunte le seguenti: «, con sistemi di pronta  riconoscibilita'  dei
due opposti bordi pista». 
  5. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
al  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole   «per   brevi   tratti
adeguatamente segnalati» sono aggiunte le seguenti: «o, per le  piste
di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che  devono  comunque
avere una larghezza non inferiore a 15 metri». 
  6. All'articolo 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera e), sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «, salvo  che  tale  attivita'  non  sia  stata  affidata  ai
soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce  Rossa  italiana  o
alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni»; 
    b) al comma 3, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  «,
sentita la Federazione sportiva nazionale competente  in  materia  di
sport invernali riconosciuta dal CONI». 
  7. All'articolo 10, del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, la parola: «Piste» e' sostituita dalla seguente
«Tracciati»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  I  tracciati  di
allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati  dal
gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura  al  pubblico
degli stessi separandoli, con  adeguate  delimitazioni,  dalle  altre
piste o parti di esse ai fini di inibirne il  passaggio  agli  utenti
turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello  su
cui  e'  apposta  la  scritta:  «Pista  chiusa».  Tutti  coloro   che
frequentano i tracciati di allenamento per lo sci  alpino  e  per  lo
snowboard devono essere muniti  di  casco  protettivo  omologato.  La
predisposizione dei tracciati di allenamento spetta  all'associazione
o societa' sportiva  che  organizza  la  seduta  di  allenamento.  Al
termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato
dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere  i  pali  che
costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche  createsi
durante l'allenamento.»; 
    c) al comma 3, le parole: «della  pista»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del tracciato». 
  8. All'articolo 12, del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole «cattive  condizioni  di  fondo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  condizioni   di   innevamento
insufficienti, ivi incluso, a titolo non  esaustivo,  a  causa  della
presenza di ghiaccio o di neve morbida»; 
      2) al secondo periodo, le parole «dallo stato» sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle condizioni di innevamento»; 
    b) al comma 4,  dopo  le  parole:  «in  caso  di  pericolo»  sono
inserite le seguenti: «atipico». 
  9. All'articolo 13, del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
40, dopo le parole: «a cura  dei  gestori  delle  aree  stesse»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenuto anche conto delle norme UNI
di settore attualmente in vigore». 
  10. All'articolo 17, del decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.
40, al comma 3, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, tenendo
conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni
del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di  protezione  individuale  e  che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   40   (Attuazione
          dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          misure in materia di sicurezza  nelle  discipline  sportive
          invernali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del
          19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  di  cui  al
          presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 
                  a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate,
          anche artificialmente, aperte al  pubblico  e  comprendenti
          piste, impianti di risalita e di innevamento,  abitualmente
          riservate alla pratica degli sport sulla neve; 
                  b) Comitato  olimpico  nazionale  italiano:  l'ente
          pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale
          che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di
          Comitato olimpico sul territorio nazionale; 
                  c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione
          sportiva nazionale,  affiliata  alla  Federazione  sportiva
          internazionale di appartenenza, posta  al  vertice  di  una
          disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; 
                  d)   pericolo   atipico:   pericolo   difficilmente
          evitabile anche per uno sciatore o  sciatrice  responsabile
          lungo il tracciato sciistico; 
                  e)  piste  di  discesa:   tracciati   appositamente
          adibiti alla pratica  dello  sci  alpino  nelle  sue  varie
          articolazioni, della tavola da neve  o  di  altri  attrezzi
          destinati alla pratica degli sport sulla  neve,  segnalati,
          preparati e conformi alle  linee  guida  predisposte  della
          Federazione sportiva nazionale  competente  in  materia  di
          sport invernali riconosciuta dal CONI; 
                  f)  piste   di   fondo:   tracciati   appositamente
          destinati alla pratica dello  sci  di  fondo,  segnalati  e
          preparati; 
                  g) piste per la slitta, lo slittino o  altri  sport
          sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attivita',
          anche in forma di tracciati obbligati; 
                  h) pista di collegamento:  tracciato  che  consente
          l'agevole   trasferimento   degli   sciatori    all'interno
          dell'area sciabile; 
                  i)  sci  alpinismo:   attivita'   sportiva,   anche
          agonistica,  consistente   nel   compiere   ascensioni   in
          montagna, con gli sci ai piedi  o  in  spalla,  affrontando
          anche difficolta' tipicamente alpinistiche,  come  passaggi
          di ghiaccio e di roccia, e  scendendo  con  gli  sci  dallo
          stesso versante di salita o da altro versante; 
                  l)  sci  alpino:  sport  invernale   praticato   su
          percorsi, liberi o  tracciati  da  paletti,  lungo  discese
          innevate con l'ausilio di sci; 
                  m) sci  di  fondo:  disciplina  dello  sci  che  si
          pratica su percorsi piani e su lunghe distanze; 
                  n) sci fuori pista: attivita' sciistica  che  viene
          praticata fuori delle  piste,  su  percorsi  liberi,  anche
          utilizzando per la salita  gli  impianti  di  risalita  nei
          comprensori sciistici; 
                  o) slitta: discesa  su  pista  attrezzata  con  una
          slitta carenata dotata di pattini; 
                  p) slittino: sport praticato su una piccola  slitta
          sulla quale si viaggia in posizione supina con i  piedi  in
          avanti e su piste ghiacciate; 
                  q) snowboard: sport  di  scivolamento  sulla  neve,
          praticato utilizzando una tavola  costruita  a  partire  da
          un'anima di legno  e  provvista  di  lamine  e  soletta  in
          materiale sintetico, simili a quelle dello sci; 
                  r)  snowpark:  area  riservata  alla   pratica   di
          evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo  snowboard,  nonche'
          alla pratica del boardercross e dello skicross; 
                  s) telemark: tecnica  sciistica  connotata  da  una
          serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare  con  la
          posizione inginocchiata, come  posizione  di  stabilita'  e
          sicurezza.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Aree sciabili attrezzate). -  1.  Sono  aree
          sciabili   attrezzate   le   superfici   innevate,    anche
          artificialmente, aperte al pubblico e  comprendenti  piste,
          impianti  di  risalita  e  di   innevamento,   abitualmente
          riservate alla pratica degli sport sulla  neve,  quali:  lo
          sci, nelle sue varie  articolazioni;  la  tavola  da  neve,
          denominata «snowboard»; lo sci di fondo,  la  slitta  e  lo
          slittino  e  gli  altri  sport  individuati  dalle  singole
          normative regionali. 
                2. Al fine di garantire la  sicurezza  degli  utenti,
          sono individuate  aree  a  specifica  destinazione  per  la
          pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta  e  lo
          slittino, ed  eventualmente  di  altri  sport  della  neve,
          nonche'  aree  interdette,  anche   temporaneamente,   alla
          pratica dello snowboard. 
                3. Le aree di cui ai commi  1  e  2,  comprensive  di
          segnaletica, sono  individuate  dalle  regioni  e  province
          autonome, sentiti i  gestori,  con  l'indicazione  al  loro
          interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui
          all'articolo 8, entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  L'individuazione  da  parte
          delle  regioni  equivale  alla  dichiarazione  di  pubblica
          utilita',  indifferibilita'  e  urgenza  e  rappresenta  il
          presupposto per la costituzione coattiva di servitu' e  usi
          civici  connessi  alla  gestione  di  tali   aree,   previo
          pagamento  della  relativa   indennita',   secondo   quanto
          stabilito dalle regioni. 
                4. L'individuazione delle  aree  sciabili  attrezzate
          nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2  e  3
          costituisce  presupposto   indispensabile   per   la   loro
          fruizione e per la relativa apertura al pubblico. 
                
                5. All'interno delle aree di cui al comma  1,  aventi
          piu' di venti piste, servite da almeno  dieci  impianti  di
          risalita,  i  gestori  delle   aree   sciabili   attrezzate
          individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni
          acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).  Le  aree
          di  cui  al  presente  comma  devono  essere  separate  con
          adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate
          di strutture per la pratica delle  evoluzioni  acrobatiche,
          devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le
          frequentano  devono  essere  dotati  di  casco   protettivo
          omologato.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di
          difficolta'). - 1. Le piste di  discesa  vengono  segnalate
          dal gestore degli impianti  secondo  il  grado  difficolta'
          come segue: 
                  a) colore blu: piste facili caratterizzate  da  una
          pendenza longitudinale non superiore al 15  per  cento,  ad
          eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili
          pendenze trasversali; 
                  b)  colore  rosso:  piste  di   media   difficolta'
          caratterizzate da una pendenza longitudinale non  superiore
          al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti,  ed  in  cui
          apprezzabili pendenze trasversali  sono  ammesse  solo  per
          brevi tratti; 
                  c) colore nero: piste difficili  caratterizzate  da
          pendenze longitudinali o trasversali superiori  al  40  per
          cento. 
                2. Tutte le piste non battute sono considerate  piste
          difficili  e  devono  essere  segnalate  in  nero  al  loro
          imbocco. 
                3. Le piste di fondo sono suddivise in: 
                  a) pista facile, segnata in blu, avente: 
                    1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per
          cento, ad eccezione di brevi tratti; 
                    2) pendenza media longitudinale non superiore  al
          4 per cento; 
                    3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri; 
                    4) sezione che normalmente non presenta  pendenze
          trasversali;  
                  b) pista di media  difficolta'  segnata  in  rosso,
          avente: 
                    1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per
          cento, ad eccezione di brevi tratti; 
                    2) pendenza  media  longitudinale  non  superiore
          all'8 per cento; 
                    3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri; 
                    4) sezione che puo' presentare moderata  pendenza
          trasversale; 
                    5) tracciato che non presenta un  elevato  numero
          di passaggi impegnativi;  
                  c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata
          da pendenze longitudinali o trasversali superiori a  quelle
          delle piste di cui alla lettera b).  
                4. Le  piste  di  slitta,  slittino  e  parco  giochi
          realizzate  dopo  il   1°   luglio   2023   possiedono   le
          caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al  comma
          1, lettera a), con larghezza minima  di  6  metri.  Per  le
          piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui  al
          primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i
          gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva  e
          si adeguano alla apposita segnaletica  relativa  alle  aree
          sciabili   di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 13». 
                
                5. In prossimita' delle biglietterie e dei  punti  di
          accesso agli impianti di  arroccamento  al  comprensorio  i
          gestori degli impianti appongono una mappa delle  piste  di
          sci alpino e di fondo e degli altri sport  sulla  neve  con
          indicazione del loro  percorso  e  del  relativo  grado  di
          difficolta' ai sensi del comma 1. 
                6. Alla partenza di  ogni  impianto  e'  indicato  il
          colore delle piste servite.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  40,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 68  del  19  marzo  2021,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Delimitazione delle piste da discesa). -  1.
          Ai lati delle piste  da  sci  di  discesa  e'  apposta  una
          palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado
          di difficolta', la  denominazione  e  la  numerazione,  con
          sistemi di pronta riconoscibilita' dei  due  opposti  bordi
          pista. La  palinatura  ha  il  colore  corrispondente  alla
          difficolta' della pista ed e' intervallata, almeno ogni 200
          metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la
          numerazione della  pista,  realizzata  nel  rispetto  delle
          norme UNI di settore. 
                2.  Le  caratteristiche  della   palinatura   vengono
          stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 8 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di
          raccordo  o  trasferimento).  -  1.  Le  piste  di  discesa
          possiedono i seguenti requisiti tecnici: 
                  a)    devono    essere    individuate    in    zone
          idrogeologica-mente  idonee  alla   pratica   degli   sport
          invernali, o comunque in zone protette o  vigilate  secondo
          le misure tecniche di sicurezza previste  dalle  rispettive
          normative regionali o provinciali; 
                  b) devono avere una larghezza non  inferiore  a  20
          metri; larghezze inferiori sono ammesse  per  brevi  tratti
          adeguatamente  segnalati  o,  per  le  piste   di   discesa
          realizzate prima del 1° luglio 2023,  che  devono  comunque
          avere una larghezza non inferiore a 15 metri; 
                  c) presentano un franco  verticale  libero,  inteso
          come l'altezza che separa il manto nevoso della  pista  dai
          sovrastanti  ostacoli,  che,  in  condizioni   di   normale
          innevamento, non puo' essere inferiore a 3,50 m, salvo  per
          brevi tratti opportunamente segnalati; 
                  d) se  utilizzate  come  tracciati  di  raccordo  o
          trasferimento   devono   avere   una    larghezza    minima
          proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50
          m. 
                2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili
          attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non
          rispondenti alle caratteristiche  morfologiche  di  cui  al
          comma  1,  i  gestori  adottano  misure   compensative   di
          sicurezza  attiva,  quali  reti  di  protezione,   cartelli
          informativi, segnali di rallentamento e pericolo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  9  (Personale  operante   nell'area   sciabile
          attrezzata). - 1.  Il  gestore  dell'impianto  di  risalita
          individua  il  direttore  delle  piste.  Le   funzioni   di
          direttore delle piste  possono  essere  assunte  anche  dal
          gestore dell'impianto. 
                2. Il direttore delle piste: 
                  a) promuove, sovrintende e dirige le  attivita'  di
          gestione delle piste vigilando  sullo  stato  di  sicurezza
          delle stesse; 
                  b) coordina e collabora con il servizio di soccorso
          sulle piste; 
                  c) segnala senza indugio al  gestore  dell'impianto
          la sussistenza delle situazioni che impongono  la  chiusura
          della  pista,  provvedendovi  direttamente   in   caso   di
          incombente pericolo; 
                  d) indica gli interventi di manutenzione  ordinaria
          e  straordinaria  la  cui   realizzazione   e'   necessaria
          affinche' la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la
          realizzazione; 
                  e) coordina  e  dirige  gli  operatori  addetti  al
          servizio di soccorso, salvo  che  tale  attivita'  non  sia
          stata affidata ai soggetti  individuati  dall'articolo  29,
          alla Croce Rossa italiana o  alla  Croce  Bianca  italiana,
          mediante specifiche convenzioni; 
                  f) predispone un piano di gestione delle emergenze,
          in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio. 
                3. Le regioni e le province autonome disciplinano  le
          modalita' di individuazione e formazione del  personale  di
          cui al comma 1, sentita la Federazione  sportiva  nazionale
          competente in materia di sport invernali  riconosciuta  dal
          CONI.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 10 (Tracciati di allenamento). - 1. All'interno
          delle aree sciabili  attrezzate,  i  gestori  delle  stesse
          individuano i tratti di pista  da  riservare,  a  richiesta
          degli sci  club,  agli  allenamenti  di  sci  agonistico  e
          snowboard agonistico nonche'  le  aree  da  riservare  alla
          pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard
          (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano gia'
          occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. 
                2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per
          lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il
          quale provvede  alla  chiusura  al  pubblico  degli  stessi
          separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre  piste
          o parti di esse ai  fini  di  inibirne  il  passaggio  agli
          utenti  turistici  e   apponendo,   all'inizio   del   loro
          tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista
          chiusa».  Tutti  coloro  che  frequentano  i  tracciati  di
          allenamento per lo sci alpino e  per  lo  snowboard  devono
          essere   muniti   di   casco   protettivo   omologato.   La
          predisposizione  dei  tracciati   di   allenamento   spetta
          all'associazione  o  societa'  sportiva  che  organizza  la
          seduta  di  allenamento.  Al  termine   dello   svolgimento
          dell'attivita'      di      allenamento,       l'incaricato
          dall'organizzazione sportiva deve provvedere a  togliere  i
          pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare
          le buche createsi durante l'allenamento. 
                3. Gli sciatori non autorizzati non possono in  alcun
          modo entrare all'interno del  tracciato  di  allenamento  e
          percorrere la relativa discesa.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Manutenzione delle piste). - 1.  I  gestori
          delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4  provvedono
          all'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  delle   aree
          stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
          possiedano i prescritti  requisiti  di  sicurezza  e  siano
          munite della prescritta segnaletica. 
                2.  Qualora  la   pista   presenti,   condizioni   di
          innevamento  insufficienti,  ivi  incluso,  a  titolo   non
          esaustivo, a causa della presenza di  ghiaccio  o  di  neve
          morbida, il suo stato deve essere  segnalato  in  modo  ben
          visibile  al  pubblico,  all'inizio  della  pista   stessa,
          nonche' presso  le  stazioni  a  valle  degli  impianti  di
          trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli
          oggettivi dipendenti dalle condizioni  di  innevamento  del
          fondo o altri pericoli atipici,  il  gestore  dell'impianto
          deve  provvedere  alla   loro   rimozione   o   alla   loro
          neutralizzazione mediante segnalazione o altri  dispositivi
          di delimitazione e protezione. 
                3. In caso di ripetute violazioni delle  disposizioni
          di cui ai  commi  1  e  2,  l'ente  competente  o,  in  via
          sostitutiva,  la   regione,   puo'   disporre   la   revoca
          dell'autorizzazione. 
                4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere  le  piste  in
          caso di pericolo atipico non rimosso, non  neutralizzato  o
          in assenza di agibilita'. Salvo che  il  fatto  costituisca
          reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente  comma
          comporta l'applicazione della sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 
                5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione
          di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili
          attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti  in
          zone  colpite  da  situazioni   di   eccezionale   siccita'
          invernale  e  mancanza  di   neve   nelle   aree   sciabili
          attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi
          5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre
          2003, n. 363.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 13 (Segnaletica). - 1. Senza nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza   pubblica,   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentite  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e  la  Federazione
          sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
          riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente
          nazionale italiano di  unificazione,  determina  l'apposita
          segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili
          attrezzate, a cura dei gestori delle  aree  stesse,  tenuto
          anche conto delle  norme  UNI  di  settore  attualmente  in
          vigore.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto  legislativo  28  febbraio  2021,   n.   40,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 17 (Obbligo di utilizzo del casco  protettivo).
          - 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e  dello
          snowboard, del telemark, della slitta e dello  slittino  e'
          fatto obbligo ai soggetti di  eta'  inferiore  ai  diciotto
          anni  di  indossare  un  casco  protettivo  conforme   alle
          caratteristiche di cui al comma 3. 
                2.   Il   responsabile   della    violazione    delle
          disposizioni di cui al comma 1 e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150
          euro. 
                3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con
          il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
          il competente  organo  del  CONI,  stabilisce  con  proprio
          provvedimento  le  caratteristiche  tecniche   dei   caschi
          protettivi di cui al comma 1, e determina le  modalita'  di
          omologazione,  gli  accertamenti  della  conformita'  della
          produzione e i controlli  opportuni,  tenendo  conto  della
          normativa applicabile e, in particolare,  delle  previsioni
          del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di  protezione
          individuale  e  che  abroga  la  direttiva  89/686/CEE  del
          Consiglio. 
                4.   Chiunque   importa    o    produce,    per    la
          commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme
          alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma  3
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 
                5. Chiunque commercializza caschi protettivi di  tipo
          non conforme alle caratteristiche indicate  al  decreto  di
          cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 
                6.   I   caschi   protettivi   non   conformi    alle
          caratteristiche prescritte dal decreto di cui  al  comma  3
          sono  sottoposti  a  sequestro  da   parte   dell'autorita'
          amministrativa.