Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;». 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «servitu' connesse alla gestione di tali aree» sono sostituite dalle seguenti: «servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.» 3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13». 4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al primo periodo dopo le parole: «la numerazione» sono aggiunte le seguenti: «, con sistemi di pronta riconoscibilita' dei due opposti bordi pista». 5. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, lettera b), dopo le parole «per brevi tratti adeguatamente segnalati» sono aggiunte le seguenti: «o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri». 6. All'articolo 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che tale attivita' non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni»; b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI». 7. All'articolo 10, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, la parola: «Piste» e' sostituita dalla seguente «Tracciati»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.»; c) al comma 3, le parole: «della pista» sono sostituite dalle seguenti: «del tracciato». 8. All'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole «cattive condizioni di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida»; 2) al secondo periodo, le parole «dallo stato» sono sostituite dalle seguenti: «dalle condizioni di innevamento»; b) al comma 4, dopo le parole: «in caso di pericolo» sono inserite le seguenti: «atipico». 9. All'articolo 13, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: «a cura dei gestori delle aree stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore». 10. All'articolo 17, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 3, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve; b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico; e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI; f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati; g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attivita', anche in forma di tracciati obbligati; h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile; i) sci alpinismo: attivita' sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficolta' tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante; l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci; m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze; n) sci fuori pista: attivita' sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici; o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini; p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate; q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci; r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonche' alla pratica del boardercross e dello skicross; s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilita' e sicurezza.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Aree sciabili attrezzate). - 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni. 4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico. 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficolta'). - 1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficolta' come segue: a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) colore rosso: piste di media difficolta' caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento. 2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco. 3. Le piste di fondo sono suddivise in: a) pista facile, segnata in blu, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri; 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali; b) pista di media difficolta' segnata in rosso, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri; 4) sezione che puo' presentare moderata pendenza trasversale; 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi; c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b). 4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13». 5. In prossimita' delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficolta' ai sensi del comma 1. 6. Alla partenza di ogni impianto e' indicato il colore delle piste servite.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Delimitazione delle piste da discesa). - 1. Ai lati delle piste da sci di discesa e' apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficolta', la denominazione e la numerazione, con sistemi di pronta riconoscibilita' dei due opposti bordi pista. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficolta' della pista ed e' intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore. 2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento). - 1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici: a) devono essere individuate in zone idrogeologica-mente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali; b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri; c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non puo' essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati; d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m. 2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Personale operante nell'area sciabile attrezzata). - 1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto. 2. Il direttore delle piste: a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse; b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo; d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione e' necessaria affinche' la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione; e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso, salvo che tale attivita' non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni; f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio. 3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Tracciati di allenamento). - 1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonche' le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano gia' occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. 2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. 3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno del tracciato di allenamento e percorrere la relativa discesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Manutenzione delle piste). - 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonche' presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. 3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione. 4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Segnaletica). - 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo). - 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' amministrativa.