Art. 11 
 
     Potenziamento del Piano asili nido fascia di eta' 0-2 anni 
 
  1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4  -
Componente 1 - Investimento  1.1  «Piano  per  asili  nido  e  scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima  infanzia»,
e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei
posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2 anni. I relativi
interventi sono individuati con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  anche  tenendo  conto  dei  dati  di
copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia  di
eta' 0-2 anni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate  le
economie non assegnate  dell'Investimento  1.1  della  Missione  4  -
Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al  comma  1,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui  all'articolo  47,
comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia'  destinate  al
raggiungimento di obiettivi, target e  milestone  del  PNRR,  nonche'
eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere  successivamente
disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai
fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate  in
ogni  caso  le  economie  formatesi  a  seguito  delle   integrazioni
finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio 2022, n. 91.