Art. 12 
 
Disposizioni  per  il   rafforzamento   del   rispetto   dell'obbligo
                             scolastico 
 
  1. Dopo  l'articolo  570-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  570-ter  (Inosservanza  dell'obbligo   dell'istruzione   dei
minori). - Il responsabile dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico
che, ammonito ai  sensi  dell'articolo  114,  comma  4,  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti
l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o  con
altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non  ve
lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e'  punito  con  la
reclusione fino a due anni. 
  Il  responsabile  dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico   che,
ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate
del minore durante il corso dell'anno scolastico tali  da  costituire
elusione dell'obbligo scolastico, non prova di  procurare  altrimenti
l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o  con
altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non  ve
lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e'  punito  con  la
reclusione fino a un anno.». 
  2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1,
il pubblico ministero ne  informa  il  procuratore  della  Repubblica
presso il Tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie,  per  le  eventuali  iniziative  di  competenza  ai   sensi
dell'articolo 336 del codice civile. 
  3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato. 
  4.  Al  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Non ha altresi' diritto all'Assegno di inclusione  il  nucleo
familiare per i cui  componenti  minorenni  non  sia  documentata  la
regolare frequenza della scuola dell'obbligo.»; 
    c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Alla
condanna in via definitiva del  beneficiario  per  il  reato  di  cui
all'articolo  570-ter  del  codice  penale,  nonche'  alla   sentenza
definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice
di procedura penale, in deroga  alle  previsioni  dell'articolo  445,
comma  1-bis,  del  medesimo  codice,  consegue  la  sospensione  del
beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza  scolastica  del
minore  documentata  con  certificazione  rilasciata  dal   dirigente
scolastico, ovvero,  in  mancanza  di  tale  certificazione,  per  un
periodo di due anni.»; 
      2) al comma 4, le parole: «al comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»; 
      3) al comma 5, le parole: «al comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis».