Art. 13 
 
Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di  comunicazione
                             elettronica 
 
  1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le  seguenti
definizioni: 
    a)  controllo  parentale:   la   possibilita'   di   limitare   e
controllare, da parte dei genitori o  di  coloro  che  esercitano  la
responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete  da
parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi
di utilizzo; 
    b)  dispositivi  di   comunicazione   elettronica,   di   seguito
«dispositivi»: smartphones, computers, tablets  e,  ove  compatibili,
consolles di videogames, e  altri  possibili  oggetti  connessi  come
televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi  di  domotica  e  di
«Internet delle cose»; 
    c)   applicazioni   di   controllo    parentale,    di    seguito
«applicazioni»:  elementi  esterni  a  dispositivi  di  comunicazione
elettronica, soluzioni a livello di rete o  applicazioni  o  software
per   dispositivi   di    comunicazione    elettronica,    facilmente
comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il  controllo
parentale. 
  2. Al fine di garantire un  ambiente  digitale  sicuro  ai  minori,
nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione  sul
mercato dei dispositivi, entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, che i sistemi operativi ivi  installati  consentano
l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni, i fornitori
di servizi di comunicazione elettronica assicurano la  disponibilita'
di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  3.  I  produttori  di  dispositivi,  anche  per  il   tramite   dei
distributori   operanti   in   Italia,   informano   l'utente   sulla
possibilita'  e  sull'importanza  di  installare  applicazioni.  Tale
adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento  nelle
confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o  tramite
l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che,
con  apposita  evidenziazione  grafica,  segnali,  con  chiarezza   e
semplicita', l'esistenza delle applicazioni suddette,  potenzialmente
attivabili,  rinviando  per  maggiori  informazioni  ai  siti   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
L'adempimento informativo di cui  al  presente  comma  e'  assicurato
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto
dall'utente, deve essere consentito,  nell'ambito  dei  contratti  di
fornitura  del  servizio  principale,  tramite  un   dispositivo   di
comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In  sede  di
prima applicazione,  ai  fini  della  definizione  dei  contenuti  da
filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di  realizzazione  tecnica
del  filtro  o  del  blocco,  trovano  applicazione  le  disposizioni
adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai  sensi
dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.   28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 
  5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,
si  applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 
  6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle
applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di
profilazione. 
  7. I fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  inviano,
entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, una  comunicazione  ai  propri  clienti  riguardo  alla
possibilita'  e  all'importanza  di   installare,   o   comunque   di
richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera
b), gia' in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c). 
  8. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  vigila  sulla
corretta applicazione del presente  articolo  e,  previa  diffida  ai
soggetti obbligati, applica le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.