Art. 13 Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica 1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni: a) controllo parentale: la possibilita' di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo; b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»; c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale. 2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilita' di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilita' e sull'importanza di installare applicazioni. Tale adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma e' assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione. 7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilita' e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), gia' in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c). 8. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.