Art. 5 
 
   Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  «3-bis.  L'avviso
orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di  diciotto  anni
che  hanno  compiuto  il  quattordicesimo  anno  di  eta'.  Ai   fini
dell'avviso orale, il  questore  convoca  il  minore,  unitamente  ad
almeno un genitore o ad altra persona  esercente  la  responsabilita'
genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al  presente  comma
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»; 
      2) al comma 4, le parole: «al comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; 
      3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale
e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche  con  sentenza
non definitiva,  per  uno  o  piu'  delitti  contro  la  persona,  il
patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il
questore puo' proporre al tribunale di cui al comma 6  l'applicazione
del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi
informatici e telematici specificamente indicati nonche'  il  divieto
di possedere o di utilizzare telefoni  cellulari,  altri  dispositivi
per le comunicazioni dati  e  voce  o  qualsiasi  altro  apparato  di
comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo  e'  servito
per la realizzazione o  la  divulgazione  delle  condotte  che  hanno
determinato l'avviso orale. Alla  persona  avvisata  oralmente  viene
notificata la proposta di cui al periodo precedente  e  data  notizia
della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo  di  difensore,
memorie o deduzioni al  giudice  competente  per  l'applicazione  del
divieto. 
  6-ter. Il giudice provvede,  con  decreto  motivato,  entro  trenta
giorni dal deposito della proposta. Il divieto e'  disposto  per  una
durata non superiore a due anni, con  l'individuazione  di  modalita'
applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o
studio del destinatario del provvedimento. In caso di  rigetto  della
proposta di cui al comma 6-bis,  e'  fatto  comunque  salvo  l'avviso
orale emesso dal questore. 
  6-quater. Contro il decreto di cui al comma  6-ter  e'  proponibile
ricorso per cassazione. Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del
decreto.»; 
    b) all'articolo 76, comma 2,  le  parole:  «commi  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis»; 
  2. Fino a quando non  e'  proposta  querela  o  non  e'  presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612
e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli
anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile  la
procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 
  3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore  convoca
il minore, unitamente ad  almeno  un  genitore  o  ad  altra  persona
esercente la responsabilita' genitoriale. 
  4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano  comunque
al compimento della maggiore eta'. 
  5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta'  compresa  fra  i
dodici e i quattordici anni sia previsto  dalla  legge  come  delitto
punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,  e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 
  6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore  convoca
il minore, unitamente ad  almeno  un  genitore  o  ad  altra  persona
esercente la responsabilita' genitoriale. 
  7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano  comunque
al compimento della maggiore eta'. 
  8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza  del
minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti
e' applicata la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  200  euro  a
1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. 
  9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui  al
comma 8 e' il Prefetto.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.