Art. 5 Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»; 2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; 3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto. 6-ter. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore. 6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»; b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis»; 2. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta' compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. 9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 e' il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.