Art. 8 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»; b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. 3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilita' genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. 4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, e' esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29. 5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attivita' svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.».