Art. 8 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
  1988, n. 448, in  materia  di  custodia  cautelare  e  percorso  di
  rieducazione del minore 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a)  e'  inserita  la
seguente: «a-bis) se l'imputato si  e'  dato  alla  fuga  o  sussiste
concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»; 
    b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis  (Percorso  di  rieducazione  del  minore).  -  1.  Il
pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena
detentiva non superiore nel  massimo  a  cinque  anni  di  reclusione
ovvero la pena pecuniaria,  sola  o  congiunta  alla  predetta  pena,
notifica al minore e  all'esercente  la  responsabilita'  genitoriale
l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla
condizione che il minore acceda a  un  percorso  di  reinserimento  e
rieducazione civica e sociale sulla base di un programma  rieducativo
che preveda, sentiti i servizi  minorili  di  cui  all'articolo  6  e
compatibilmente  con  la  legislazione  sul   lavoro   minorile,   lo
svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a  titolo
gratuito con enti no profit o lo svolgimento  di  altre  attivita'  a
beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da
uno a sei mesi. 
  2.  Il  deposito  del  programma  rieducativo,  redatto  anche   in
collaborazione con i soggetti di cui all'articolo  6,  deve  avvenire
entro  trenta  giorni  dalla  notifica  dell'istanza   del   pubblico
ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci
giorni  successivi  lo  trasmette  al  giudice  al  fine  di  fissare
l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al
percorso di reinserimento e rieducazione. 
  3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente  la  responsabilita'
genitoriale,  con  l'ordinanza  di  ammissione  di  cui  al  comma  2
stabilisce la durata del percorso  di  reinserimento  e  rieducazione
presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo  di  sei
mesi, entro i quali deve essere eseguito  il  percorso  concordato  e
fissata l'udienza di verifica. 
  4. Nel caso in cui il minore  non  intenda  accedere  o  interrompa
ingiustificatamente il percorso di reinserimento e  rieducazione,  e'
esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29. 
  5. Al termine del percorso  di  reinserimento  e  rieducazione,  il
giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite
se del caso le parti, pronuncia sentenza di  non  luogo  a  procedere
dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito
negativo  riguardo  all'attivita'  svolta  dal  minore   durante   il
programma rieducativo, il giudice restituisce gli  atti  al  pubblico
ministero per la prosecuzione del procedimento penale con  esclusione
dell'applicazione degli articoli 28 e 29.».