Art. 9 Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente: a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti; b) con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri detenuti; c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. 2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c). 3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».