Art. 10 
 
                   Organizzazione della ZES unica 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita  la
Cabina  di  regia  ZES,  con  compiti  di  indirizzo,  coordinamento,
vigilanza e monitoraggio, presieduta  dal  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR  e  composta  dal
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e  le
politiche del mare, dal Ministro per le riforme  istituzionali  e  la
semplificazione  normativa,  dal  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari
esteri   e   della   cooperazione   internazionale,   dal    Ministro
dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   dal    Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  dal
Ministro  del  turismo,  dal  Ministro  della  cultura,  dagli  altri
Ministri competenti  in  base  all'ordine  del  giorno,  nonche'  dai
Presidenti delle  regioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  2.  Alle
riunioni  della  Cabina  di  regia  possono  essere   invitati   come
osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali  e  nazionali  e
dei  portatori  di  interesse  collettivi  o  diffusi.  L'istruttoria
tecnica delle riunioni  della  Cabina  di  regia  e'  svolta  da  una
Segreteria tecnica,  costituita  da  rappresentanti  designati  delle
amministrazioni componenti, senza nuovi e  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di  missione  di
cui al comma  2.  Alla  prima  riunione  della  Cabina  di  regia  e'
approvato il regolamento di organizzazione dei lavori  della  stessa.
Per la  partecipazione  alle  riunioni  della  Cabina  di  regia  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, alle dirette dipendenze del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di
missione denominata  «Struttura  di  missione  ZES»,  alla  quale  e'
preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed  in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura  di
missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre 2034. 
  3. La Struttura di missione  ZES  provvede,  in  particolare,  allo
svolgimento delle seguenti attivita': 
  a) assicura, sulla base degli orientamenti della  Cabina  di  regia
ZES, supporto all'Autorita' politica delegata in materia di  ZES  per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e  coordinamento  dell'azione
strategica  del  Governo  relativamente  all'attuazione   del   Piano
strategico della ZES unica di cui all'articolo 11; 
    b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES; 
    c) svolge compiti di coordinamento e attuazione  delle  attivita'
previste nel Piano strategico della ZES unica; 
    d)  sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero  di
modifica del Piano strategico della ZES unica; 
    e)  definisce,  in  raccordo  con  le  amministrazioni   centrali
competenti, le  attivita'  necessarie  a  promuovere  l'attrattivita'
della ZES unica per  le  imprese  e  garantire  la  disponibilita'  e
l'accessibilita' al pubblico delle informazioni rilevanti; 
    f) definisce, in raccordo con le amministrazioni  competenti,  le
attivita' necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da  parte
della criminalita' organizzata; 
    g) cura l'istruttoria e svolge  le  funzioni  di  amministrazione
procedente ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  unica  di  cui
all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai  commi  6  e  7  del
medesimo articolo 15; 
    h) assicura  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  comunicazione
istituzionale e di pubblicita' della ZES unica, mediante  il  portale
web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche  avvalendosi  delle
altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. La Struttura di missione di cui al comma 2  e'  composta  da  un
contingente di tre unita' dirigenziali di livello generale,  tra  cui
il coordinatore,  di  quattro  unita'  dirigenziali  di  livello  non
generale e di sessanta  unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Le
unita' di personale non dirigenziale di cui  al  primo  periodo  sono
individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale trasferito
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50,
comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e,  nel  limite  di
trenta unita',  anche  tra  il  personale  di  altre  amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che  e'  collocato  in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo  e  per  tutta  la
durata di esso,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza e' reso indisponibile un numero di posti equivalente  dal
punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura e'  assegnato  un
contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un
importo  massimo  annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a  carico
dell'amministrazione per singolo  incarico  e  nel  limite  di  spesa
complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Il trattamento economico del  personale  collocato  in  posizione  di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  ai  sensi  del  primo
periodo e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il  contingente
di personale non dirigenziale puo' essere composto  da  personale  di
societa' pubbliche controllate o  partecipate  dalle  Amministrazioni
centrali dello Stato in base a rapporto  regolato  mediante  apposite
convenzioni, ovvero  da  personale  non  appartenente  alla  pubblica
amministrazione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  303  del  1999,  il  cui  trattamento  economico  e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti l'organizzazione della Struttura  di  missione
ZES e  le  competenze  degli  uffici.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata altresi' la data a decorrere dalla quale sono  trasferite
alla Struttura di missione ZES le funzioni gia'  di  titolarita'  dei
Commissari straordinari di  cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
  6. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione
degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES
unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di  missione  ZES  puo'
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in  tal  caso,
secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 5, primo e  quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  3  e  6,  la
Struttura  di  missione  ZES  puo'   avvalersi,   mediante   apposite
convenzioni, del supporto  tecnico-operativo  dell'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  -
INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. 
  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i
Commissari straordinari nominati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma
6-bis,  del  decreto-legge  n.  91  del  2017,  cessano  dal  proprio
incarico. Gli incarichi dirigenziali  conferiti  nelle  strutture  di
supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto  articolo  4,
comma   6-bis,   del   decreto-legge   n.   91   del   2017   cessano
automaticamente, ove non confermati nell'ambito  del  contingente  di
unita' dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione
ZES di cui al comma 4 del  presente  articolo,  entro  trenta  giorni
dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale  del  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri del decreto  di  cui  al  comma  5.  I  contratti  stipulati
dall'Agenzia per  la  coesione  territoriale  ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del  decreto-legge
n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
cessano automaticamente alla data indicata  nel  decreto  di  cui  al
comma 5 del  presente  articolo,  fatta  salva  l'eventuale  scadenza
anteriore contrattualmente prevista. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4,
comma  6-bis  del  decreto-legge  n.  91  del  2017  trasmettono   al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, una relazione circa lo  stato  di  attuazione
degli interventi di competenza e  degli  impegni  finanziari  assunti
nell'espletamento dell'incarico. 
  10. All'articolo 50 del decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  il
comma 3 e' abrogato. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,  quantificati
in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli  anni  dal  2024  al
2034  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   rinvenienti
dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a). 
  12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del  2017,
le parole:  «di  progetti  infrastrutturali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche  ovvero
all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche».