Art. 14 Procedimento unico 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonche' in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche. 2. I progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 3. Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. 4. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2, ogni regione interessata presenta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.