Art. 14 
 
                         Procedimento unico 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia  di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,  in  materia
di opere ed altre attivita' ricadenti nella  competenza  territoriale
degli aeroporti, nonche' in  materia  di  investimenti  di  rilevanza
strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9  agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104,  i  progetti   inerenti   alle   attivita'   economiche   ovvero
all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche di
cui  al  comma  2  all'interno  della  ZES  unica,  non  soggetti   a
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  sono  soggetti  ad
autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza
di  parte,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in  materia  di
valutazione di impatto  ambientale.  L'autorizzazione  unica  di  cui
all'articolo  15   sostituisce   tutti   i   titoli   abilitativi   e
autorizzatori comunque  denominati,  necessari  alla  localizzazione,
all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in  esercizio,  alla
trasformazione,   alla    ristrutturazione,    alla    riconversione,
all'ampliamento o al trasferimento, nonche' alla  cessazione  o  alla
riattivazione delle attivita' economiche, industriali,  produttive  e
logistiche. 
  2.  I  progetti   inerenti   alle   attivita'   economiche   ovvero
all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche
all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati,
sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 
  3.  Nell'ambito  del  procedimento  unico   non   e'   ammesso   il
frazionamento  del  procedimento  per  l'acquisizione  asincrona  dei
diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo  22,  comma
2, ogni regione interessata  presenta  al  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e   al   Ministro   per   le   riforme
istituzionali  e  la  semplificazione  normativa,  una  proposta   di
protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori  procedure
semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta  individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di
riferimento e le amministrazioni locali e statali  competenti  ed  e'
approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono
parti  dell'accordo  o  protocollo  la  regione   proponente   e   le
amministrazioni locali o statali  competenti  per  ogni  procedimento
individuato.