Art. 16 
 
                     Credito d'imposta ZES unica 
 
  1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione  dei
beni  strumentali  indicati  nel  comma  2,  destinati  a   strutture
produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili
alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite della regione Abruzzo,  ammissibili  alla  deroga  prevista
dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027,  e'  concesso  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta,  nella  misura  massima  consentita
dalla medesima Carta degli aiuti a finalita'  regionale  2022-2027  e
nel limite massimo di spesa definito ai  sensi  e  con  le  procedure
previste  dal  comma  6.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della  pesca  e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  e  nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di  prodotti
agricoli,   della   pesca   e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione di beni  strumentali,  gli  aiuti  sono  concessi  nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  sono  agevolabili  gli
investimenti, facenti parte di un progetto di  investimento  iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono  impiantate  nel  territorio,
nonche'   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli
investimenti. Il  valore  dei  terreni  e  degli  immobili  non  puo'
superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. 
  3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai  soggetti
che operano nei settori  dell'industria  siderurgica,  carbonifera  e
della lignite, dei trasporti e delle relative  infrastrutture,  della
produzione,   dello   stoccaggio,   della   trasmissione   e    della
distribuzione di energia e delle  infrastrutture  energetiche,  della
banda  larga   nonche'   ai   settori   creditizio,   finanziario   e
assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica  alle  imprese
che si trovano in stato di liquidazione o  di  scioglimento  ed  alle
imprese in difficolta' come definite dall'articolo  2  punto  18  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
  4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai  sensi
del comma 6, il credito d'imposta di  cui  al  presente  articolo  e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei  beni  indicati  nel
comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di  cui  al
citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al  15  novembre  2024
nel limite massimo, per ciascun  progetto  di  investimento,  di  100
milioni di euro. Per gli investimenti effettuati  mediante  contratti
di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto  dal  locatore
per l'acquisto dei  beni;  tale  costo  non  comprende  le  spese  di
manutenzione. Non sono agevolabili  i  progetti  di  investimento  di
importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione
non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo
a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto  periodo  d'imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i  beni  sono
dismessi,  ceduti   a   terzi,   destinati   a   finalita'   estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati  a  strutture  produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo  dei  beni  anzidetti.  Per  i  beni  acquisiti  in   locazione
finanziaria, le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano
anche se non viene  esercitato  il  riscatto.  Il  credito  d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo  rideterminato  secondo
le disposizioni del presente comma e' restituito mediante  versamento
da eseguire entro il termine stabilito  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta  in  cui  si
verificano le ipotesi ivi indicate. 
  5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14  del  medesimo
regolamento, che disciplina gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis
e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo  non  porti  al
superamento dell'intensita' o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
consentiti dalle pertinenti discipline  europee  di  riferimento.  Ai
fini del riconoscimento dell'agevolazione,  le  imprese  beneficiarie
devono mantenere la loro attivita'  nelle  aree  d'impianto,  ubicate
nelle zone assistite  di  cui  al  comma  1,  nelle  quali  e'  stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno  cinque
anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici
concessi e goduti secondo le modalita' stabilite con  il  decreto  di
cui al comma 6. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Al
credito d'imposta non si applica il limite  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  presente   articolo   e'
riconosciuto nel  limite  di  spesa  complessivo,  per  l'anno  2024,
determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il  Sud,
le politiche di coesione e il PNRR da adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre  2023,  a
valere sulle risorse europee e nazionali della politica  di  coesione
come  individuate  sulla  base  della  ricognizione  effettuata   dal
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  con  le  amministrazioni   titolari   delle
medesime,  nel  rispetto  dei  criteri  di  ammissibilita'  e   delle
procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli  importi,  europei  e
nazionali, riconosciuti a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione
europea, sono versati alla contabilita' speciale  n.  1778  intestata
all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo
sono definite le modalita' di accesso al beneficio, nonche' i criteri
e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e
dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo.