Art. 17 
 
               Disposizioni in materia di investimenti 
 
  1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale
di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico,
il termine, determinato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  516-bis,
della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  trasmissione  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da  parte  delle
Autorita' di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e
degli altri enti territoriali  delle  informazioni  e  dei  documenti
necessari alla definizione del Piano medesimo e' fissato, per  l'anno
2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del  relativo
avviso sul sito istituzionale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono  ammesse
eventuali integrazioni documentali da parte dei  soggetti  proponenti
che gia' abbiano provveduto alla trasmissione  delle  informazioni  e
documenti richiesti. 
  2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del  Piano  degli
investimenti complementari al PNRR (PNC)  e  supportare  il  rilascio
delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di  appalti
pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali  ai  sensi  della
normativa vigente, SACE S.p.A.,  con  riferimento  alle  garanzie  su
cauzioni, rilasciate, entro il 31  dicembre  2023,  a  condizioni  di
mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, e ai sensi dell'articolo 6  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, puo'  ricorrere,  operando  secondo  adeguati  standard
prudenziali, a strumenti e tecniche  di  mitigazione  del  rischio  e
avvalersi di riassicuratori e  contro-garanti  del  mercato  privato,
anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a
valere sulle risorse disponibili rispettivamente  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul
Fondo di cui all'articolo 6, comma  9-quater,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, fermi i limiti massimi di  impegno  assumibili
ai sensi della vigente normativa di riferimento. 
  3.  SACE  S.p.A.  da'  comunicazione,  con  le  modalita'  previste
rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo  64,  comma  2,
del decreto-legge  n.  76  del  2020,  e  dalla  convenzione  di  cui
all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003,
del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma  1  e  dei
relativi effetti  in  termini  di  diversificazione  e  miglioramento
qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE
e di facilitazione dell'accesso delle  imprese  al  credito,  per  la
partecipazione a procedure  di  evidenza  pubblica  strumentali  alla
realizzazione  degli  interventi  e  all'assolvimento  degli  impegni
previsti dal PNRR e dal PNC. 
  4. Gli eventuali proventi rinvenienti dal ricorso a  riassicuratori
e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei  casi
al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto - legge n. 76 del 2020  o
al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge  n.
269  del  2003,  salvo  conguaglio  all'esito  dell'approvazione  del
bilancio. 
  5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  m),  dell'Allegato  V.3  al
decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.   36,   le   parole:   «un
rappresentante della Conferenza  unificata;»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».