Art. 18 Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR 1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12, secondo periodo, le parole: «30.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»; b) al comma 14, le parole: «cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.