Art. 18 
 
Ulteriori  disposizioni  per  il  potenziamento  delle  politiche  di
              coesione e per l'integrazione con il PNRR 
 
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  12,  secondo  periodo,  le  parole:  «30.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «50.000»; 
    b) al comma 14, le parole:  «cessano  con  la  conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi  incarichi  in  attuazione  delle
previsioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono
mantenuti fino alla data di cessazione delle  attivita'  dell'Agenzia
per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma  2,
ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  lettera  a),  si  provvede
nell'ambito delle risorse disponibili  nel  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.