Art. 19 Rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri 1. A decorrere dall'anno2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacita' amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonche' per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unita', di cui settantuno unita' riservate al predetto Dipartimento. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilita', le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unita' di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attivita' direttamente afferenti alle politiche di coesione. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unita' di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa: a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle citta' metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalita' e la titolarita' del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacita' per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 e' effettuato, attraverso una o piu' procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa e' quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024. 5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformita' ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unita' di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinato allo svolgimento di attivita' direttamente afferenti le politiche di coesione. 6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, e' erogato da Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresi', l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a diposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione e' riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo e' effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con Formez PA sono stabilite le modalita' organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa e' quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024. 7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalita' di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non puo' accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne' essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo. 8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede: a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacita' per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f).