Art. 19 
 
Rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti  territoriali
e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza  del
                       Consiglio dei ministri 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno2024,   al   fine   di   promuovere   il
rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   delle    regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e
dei  comuni,  appartenenti  alle  predette   regioni,   nonche'   per
rafforzare le funzioni di coordinamento  nazionale  del  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, le  predette  amministrazioni,  nell'ambito  delle  vigenti
dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con  contratto  di
lavoro  a  tempo  indeterminato  personale   non   dirigenziale,   da
inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  2019-2021  -   Comparto
Funzioni locali - ovvero della categoria A del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel
limite  massimo  complessivo  di  duemiladuecento  unita',   di   cui
settantuno unita' riservate al predetto Dipartimento. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  provvede  alla  pubblicazione,
sul  proprio   sito   istituzionale,   di   un   avviso   finalizzato
all'acquisizione delle  manifestazioni  d'interesse  da  parte  delle
regioni, delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni  di
comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilita', le
manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unita' di personale
richieste  e  i  relativi  profili  professionali  in  coerenza   con
l'attuazione delle politiche  di  coesione,  contengono  l'assunzione
dell'obbligo di adibire il personale  reclutato  esclusivamente  allo
svolgimento di attivita' direttamente  afferenti  alle  politiche  di
coesione. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato,
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno di  personale  effettuata  tramite  la  manifestazione  di
interesse  sono  definiti  i   criteri   di   ripartizione   tra   le
amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle  unita'
di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa: 
    a) euro 2.631.154 per  l'anno  2024  e  euro  5.262.307  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da  destinare  al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    b) euro 5.639.375 per l'anno  2024  e  euro  11.278.750  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia; 
    c) euro 1.505.000 per  l'anno  2024  e  euro  3.010.000  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle
citta' metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    d) euro 2.902.500 per  l'anno  2024  e  euro  5.805.000  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle
province appartenenti alle regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    e) euro 35.991.000 per l'anno 2024  e  euro  71.982.000  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare agli
enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  4. Al fine  di  favorire  l'acquisizione,  il  rafforzamento  e  la
verifica delle competenze  specifiche  in  materia  di  politiche  di
coesione, in coerenza con le finalita' e la  titolarita'  del  citato
Programma Nazionale FESR FSE+ Capacita' per la coesione 2021-2027, il
reclutamento  del  personale  di  cui  al  comma  1  e'   effettuato,
attraverso una o piu' procedure per esami, dal  Dipartimento  per  la
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si
avvale  della  Commissione   per   l'attuazione   del   Progetto   di
Riqualificazione  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM)  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa  con  il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. In  deroga  all'articolo  35,  comma  5,  del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo  9,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
i  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  sono  nominati   dal
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure
concorsuali di cui al presente comma la  spesa  e'  quantificata  nel
limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024. 
  5.  L'assegnazione  alle  amministrazioni   di   destinazione   dei
vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito  conclusiva
del concorso avviene in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  il
decreto di cui al  comma  3.  Coloro  che,  pur  avendo  superato  il
concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre
i  posti  autorizzati,  sono  iscritti  secondo  l'ordine  di   detta
graduatoria in un elenco, istituito presso  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri  al
quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere  non
oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unita' di
personale  a  tempo  indeterminato,   nei   limiti   delle   facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  da   inquadrare
nell'area  dei  funzionari  di  cui  al  comma  1  e  destinato  allo
svolgimento di  attivita'  direttamente  afferenti  le  politiche  di
coesione. 
  6. Al termine della procedura selettiva i  vincitori  del  concorso
pubblico frequentano  un  corso  di  formazione  sulle  politiche  di
coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di  formazione,
da frequentare in  presenza,  e'  erogato  da  Formez  PA  ovvero  da
istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca.  Il
corso di formazione prevede,  altresi',  l'espletamento  di  apposita
sessione formativa  mediante  l'apposita  piattaforma  di  formazione
messa a diposizione dal Dipartimento della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso
di formazione e' riconosciuta una  borsa  di  studio  di  mille  euro
mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui  al  secondo
periodo e' effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle
Amministrazioni di assegnazione. Con apposite  convenzioni  stipulate
tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo
periodo  ovvero  con  Formez   PA   sono   stabilite   le   modalita'
organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione  delle  borse
di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione  previsti  dal
presente comma  la  spesa  e'  quantificata  nel  limite  massimo  di
11.000.000 di euro per l'anno 2024. 
  7. Fino al 31 dicembre 2029,  il  personale  reclutato  secondo  le
modalita'  di  cui  al  comma   5   ed   assegnato   alle   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1, non puo' accedere  alle  procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, ne' essere utilizzato presso amministrazioni  pubbliche
diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco  o
altro provvedimento di contenuto o effetto analogo. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi  1,  3,  4,  e  6,  pari  a  euro
62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli  anni
a decorrere dal 2025, si provvede: 
    a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2029,  a  valere  sulle  risorse  del
Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacita' per la  coesione  2021-2027»
approvato con decisione di esecuzione  C(2023)  374  del  12  gennaio
2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma ai
sensi degli articoli 37 e  95  del  regolamento  (UE)  2021/1060  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; 
    b) quanto a euro 5.262.307  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a euro 11.278.750 annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    d) quanto a euro 3.010.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo  a  favore  delle  citta'
metropolitane di cui  all'articolo  1,  comma  783,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
    e) quanto a euro 5.805.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore  delle  province
di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178. 
    f) quanto a euro 71.982.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  9. A decorrere dall'anno 2030,  le  risorse  di  cui  al  comma  3,
lettere b), c), d) ed e) non  utilizzate  sono  ridestinate,  per  il
corrispondente esercizio finanziario, alle  autorizzazioni  di  spesa
rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f).