Art. 21 
 
Progettazione  e  realizzazione  delle  strutture   di   accoglienza,
                       permanenza e rimpatrio 
 
  1.All'articolo 233 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  «difesa»  sono  inserite  le
seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera s) e' inserita la seguente:
«s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter  e  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»; 
    b) dopo il comma 1-bis) e' inserito il seguente: «1-ter)  Per  la
realizzazione delle opere di cui al presente articolo,  il  Ministero
della difesa e' autorizzato  ad  avvalersi  delle  procedure  di  cui
all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.». 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  approvato  il  piano
straordinario  per  l'individuazione  delle  aree  interessate   alla
realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui  agli  articoli
10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  e  agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche
attraverso la valorizzazione di  immobili  gia'  esistenti,  e  delle
conseguenti attivita', di seguito piano. Alla realizzazione del piano
si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili
a   legislazione   vigente.   Il   piano   puo'   essere   aggiornato
periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi
stanziamenti.  Restano  ferme   le   ordinarie   procedure   per   la
realizzazione e la gestione delle medesime strutture  previste  dalla
legislazione vigente. 
  3. Il  Ministero  della  difesa,  mediante  le  proprie  competenti
articolazioni del Genio militare,  l'impiego  delle  Forze  armate  e
avvalendosi  di  Difesa   Servizi   S.p.A.,   e'   incaricato   della
progettazione e della realizzazione delle strutture  individuate  dal
piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate
di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. 
  4. Per la realizzazione del piano nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa  e'  istituito  un  apposito  fondo,  con  una
dotazione di euro 20 milioni per il 2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro  per
il  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  per  euro  10  milioni
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa  e  per  euro  10
milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  6. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle  strutture  di
cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per  gli  oneri
derivanti  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento  degli  assetti
tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione
delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza. 
  7. Agli oneri relativi al comma 6, pari a 400.000 per l'anno 2023 e
1.000.000 di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.