Art. 3 
 
Disposizioni  per   la   gestione   degli   interventi   cofinanziati
  dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo
  sviluppo e coesione 
 
  1. Al fine di favorire il tracciamento  puntuale  del  processo  di
erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle  politiche
di coesione destinate al finanziamento di interventi  di  titolarita'
delle Amministrazioni regionali, le regioni  garantiscono  l'evidenza
contabile delle risorse europee e di cofinanziamento  nazionale,  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonche'
del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione  2021-
2027 attraverso l'istituzione di appositi  capitoli  all'interno  del
bilancio   finanziario   gestionale   che,   nel    rispetto    delle
classificazioni economiche e funzionali, consentono  l'individuazione
delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.