Art. 3 Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione 1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonche' del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.