Art. 4 
 
Disposizioni in  materia  di  monitoraggio  dell'utilizzazione  delle
  risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale  di
  monitoraggio 
 
  1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e  europee  per
la  coesione  del  periodo  di   programmazione   2021-2027   rendono
disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18,
del decreto  -  legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e
di  avanzamento  finanziario,  fisico  e  procedurale  dei   progetti
finanziati con le predette risorse, identificati con il codice  unico
di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure  di  gara  con
cui vengono attuati, i relativi codice identificativo gara (CIG). 
  2. Nelle more  della  definizione  dell'accordo  di  collaborazione
previsto dall'articolo 50, comma 18,  del  decreto-legge  n.  13  del
2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al  comma  1  le
modalita' tecniche per il monitoraggio degli  interventi  di  cui  al
medesimo comma 1. 
  3. Ai fini del trasferimento delle  risorse  finanziarie  nazionali
alle Amministrazioni beneficiarie, del monitoraggio  dell'avanzamento
finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto  o  intervento,
si  tiene  conto  esclusivamente  dei  dati  risultanti  dal  sistema
informatico di cui al comma 1. 
  4. Fermo quanto previsto dai commi  2  e  3,  l'omessa,  l'inesatta
ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di  cui  al
comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento  dei  dati,
e' sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennita'
di risultato dei dirigenti di dette strutture.