Art. 6 Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.». 2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «infrastrutturali» e' soppressa.