Art. 6 
 
   Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «E'
ammessa  la  stipulazione  di  contratti  istituzionali  di  sviluppo
esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico
delle risorse del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  di  valore
complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore  unitario
non  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al
secondo  periodo,  i  contratti  istituzionali  di  sviluppo  possono
prevedere la realizzazione di interventi  di  valore  inferiore  alle
soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, qualora si tratti di interventi  complementari  ad  interventi
principali di valore unitario superiore alle citate soglie.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di  inerzia
o inadempimento delle amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli
interventi individuati ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma  e,
comunque, ove si renda necessario al fine di  evitare  il  disimpegno
automatico dei fondi erogati dall'Unione  europea,  si  applicano  le
previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108.». 
  2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, la parola: «infrastrutturali» e' soppressa.