Art. 7 
 
       Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel  tempo
della strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree  interne  del
Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per  l'utilizzo  dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per  il  ciclo  di
programmazione 2021-2027,  e'  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree
interne, di seguito denominata «Cabina di regia»,  organo  collegiale
presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le  politiche
di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  dal  Ministro  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, dal Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy,  dal
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della  cultura,  dal
Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito,  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delle salute,
dal Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  dal  Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le
disabilita', dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro
per lo sport e i giovani, nonche'  dal  presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, dal  presidente  dell'Unione
delle province d'Italia, dal presidente  dell'Associazione  nazionale
dei comuni italiani e dal presidente  dell'Unione  nazionale  comuni,
comunita', enti montani. Alle sedute della Cabina  di  regia  possono
essere invitati, in ragione della  tematica  affrontata,  i  Ministri
interessati. 
  2. La Cabina di regia: 
    a) esercita funzioni di  indirizzo  e  di  coordinamento  per  la
promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese; 
    b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3; 
    c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di  cui
al comma 3, le strategie  territoriali  delle  singole  aree  interne
recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici  di
intervento a valere sia sulle risorse europee  o  regionali,  sia  su
quelle nazionali, nonche' l'elenco e la descrizione delle  operazioni
da  finanziare  con  dette  risorse,  complete  di  cronoprogrammi  e
soggetti attuatori; 
    d) monitora lo stato di attuazione  degli  interventi  finanziati
con le risorse nazionali ed europee,  destinate  alle  aree  interne,
anche sulla base dei dati  ricavabili  dai  sistemi  informativi  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
    e) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,
gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto
pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita'; 
    f) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine
alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  la  Cabina  di   regia   approva   un   documento
programmatico, denominato  «Piano  strategico  nazionale  delle  aree
interne»,  di  seguito  PSNAI.  Il  PSNAI  individua  gli  ambiti  di
intervento e le priorita' strategiche, con  particolare  riguardo  ai
settori   dell'istruzione,   della   mobilita'    e    dei    servizi
socio-sanitari, cui destinare le risorse del  bilancio  dello  Stato,
disponibili allo scopo, tenendo  conto  delle  previsioni  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  delle  risorse  europee
destinate alle politiche  di  coesione.  Con  delibera  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS), adottata  su  proposta  del  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR,  sentita
la Cabina di regia, si  provvede  alla  definizione  delle  modalita'
operative del PSNAI. 
  4.  L'attuazione  degli  interventi,  individuati  nelle  strategie
territoriali delle singole aree interne di cui al  comma  2,  lettera
c), e' perseguita attraverso la cooperazione tra  i  diversi  livelli
istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti,  il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca  e  il  Ministero  della
salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro  di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della  legge  23  dicembre
1996, n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il  coordinamento  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce
dagli enti e dai soggetti attuatori  i  monitoraggi  periodici  sullo
stato di  attuazione  degli  interventi  finanziati  con  le  risorse
nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti  anche
sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
  6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si
avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri,  che  assicura  anche  le  funzioni  di
segreteria tecnica della Cabina di  regia,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.