Art. 7 Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilita', dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. 2. La Cabina di regia: a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese; b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3; c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonche' l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori; d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita'; f) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilita' e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalita' operative del PSNAI. 4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.