Art. 8 
 
        Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa 
 
  1. Al fine di  fronteggiare  la  grave  situazione  socio-economica
nell'isola di Lampedusa,  determinatasi  a  seguito  dell'eccezionale
afflusso di cittadini provenienti  dai  Paesi  del  Mediterraneo,  il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  predispone,  d'intesa  con  il  Comune   di
Lampedusa e Linosa, con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il Ministero delle  imprese  e  del  made  in  Italy,
sentita la Regione Siciliana, un piano degli  interventi  finalizzati
alla realizzazione e alle  manutenzione  straordinaria  di  strade  e
altre  opere  di  urbanizzazione  primaria,  alla  realizzazione   di
impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di
carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici  nonche'  di
interventi  di  riqualificazione  ed  efficientamento  energetico  di
quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al  primo  periodo
tiene conto degli interventi inseriti nel piano di  cui  all'articolo
1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con
istruttoria svolta dalle Amministrazioni di  cui  al  primo  periodo,
puo' essere prevista la rimodulazione, e del  fabbisogno  finanziario
complessivo occorrente per la loro realizzazione.  Con  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  e'
approvato il piano complessivo degli interventi  di  cui  ai  periodi
precedenti identificati dal codice unico di progetto (CUP), assegnate
le relative risorse al  Comune  di  Lampedusa  e  Linosa  nel  limite
complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere  sul  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e in coerenza con le disponibilita' finanziarie annuali dello stesso,
nonche' stabiliti i casi e  le  modalita'  di  revoca  delle  risorse
medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
lo sviluppo d'impresa  -  INVITALIA  S.p.A.  svolge  le  funzioni  di
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, del piano  complessivo  degli  interventi,  con
oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo  periodo
del presente comma, come determinato  nella  delibera  del  CIPESS  e
comunque nel limite massimo del 2 per  cento  dell'importo  assegnato
del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui al periodo precedente. 
  2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti
nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente  interesse
strategico, in quanto necessari per gestire le  esigenze  logistiche,
sanitarie, igieniche, nonche' di tutela dell'economia locale, indotte
o connesse ai flussi migratori. 
  3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui  al  comma  1,  la
realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento  necessario,
ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza. 
  4. Gli interventi di cui al comma  3  sono  aggiuntivi  rispetto  a
quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione
si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente
a tal fine destinate. 
  5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di  incidenza
alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti  a  finalita'
imperative  di  rilevante  interesse  pubblico,  puo'  applicarsi  la
disciplina di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  4,  della  direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano,  altresi',
le disposizioni  di  semplificazione  e  accelerazione  di  cui  agli
articoli  da  17  a  29  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale  e
di  consentire  il  rapido   smaltimento   dell'ingente   numero   di
imbarcazioni  utilizzate  dai  migranti,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
    a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della  conclusione  delle
procedure di evidenza pubblica gia' bandite, puo' essere disposto, ai
sensi dell'articolo 140, comma 8, del decreto  legislativo  31  marzo
2023,  n.  36,  in  via  eccezionale  e  nella  misura   strettamente
necessaria a  fronteggiare  l'emergenza,  l'affidamento  diretto  del
servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di  Lampedusa
verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per  lo  smaltimento.
L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo e' ammesso,
sino al 31 dicembre 2023, entro la soglia massima di  un  milione  di
euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
    b) gli interventi  relativi  allo  stoccaggio  e  alla  riduzione
volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso  i  luoghi
di  smaltimento  costituiscono  finalita'  imperative  di   rilevante
interesse pubblico. Per la realizzazione degli  interventi  anzidetti
sono individuate in  via  definitiva  apposite  aree  del  territorio
isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. 
  7. Con riferimento agli interventi di  cui  ai  commi  1,  3  e  6,
lettera b), ove gli stessi rientrino in  siti  che  costituiscono  la
rete Natura 2000, la  valutazione  di  incidenza  e'  conclusa  entro
trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata  conclusione  della
valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri  delle
imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le  politiche
del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e
il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorita'
competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
In caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il  Consiglio
dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce,  in
via  sostitutiva,  il  potere  di  adottare  tutti  gli  atti   o   i
provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. In caso di conclusioni negative  delle  valutazioni
di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5. 
  8. Gli interventi di cui al comma 7, in  relazione  ai  quali  sono
comunque ammessi il taglio di alberi senza  sostituzione,  interventi
di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere
realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono
le seguenti condizioni: 
    a) le strutture  o  i  manufatti  di  nuova  installazione  siano
ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di  fondazione,
amovibili o di facile rimozione; 
    b) la demolizione e ricostruzione  di  edifici  e  manufatti  sia
realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime  corrispondenti  a
quelle preesistenti.