Art. 2 
 
            Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 
                          e sulla celiachia 
 
  1. Presso il Ministero della  salute  e'  istituito  l'osservatorio
nazionale sul diabete  di  tipo  1  e  sulla  celiachia,  di  seguito
denominato «osservatorio», composto da tredici membri,  nominati  con
decreto del Ministro della salute e di seguito individuati: 
    a) un rappresentante del Ministero della salute,  che  assume  le
funzioni di presidente; 
    b) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; 
    c)  sei  medici  di  comprovata  esperienza  specializzati  nella
diagnosi e nella cura del diabete di tipo 1 e della celiachia; 
    d) due rappresentanti, per ciascuna patologia, delle associazioni
maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo
1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza
nazionale operanti in materia, anche in attuazione del titolo VII del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117. 
  2. I membri dell'osservatorio durano in carica tre anni e  il  loro
incarico puo' essere rinnovato  una  sola  volta.  La  partecipazione
all'osservatorio e' svolta in forma  gratuita  e  ai  componenti  non
spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni  di  presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. L'osservatorio studia ed elabora le risultanze  dello  screening
di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione  nel  sito
internet istituzionale del Ministero della salute. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  titolo  VII  del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117,  recante  «Codice   del   Terzo   settore,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
          2017, n. 179, S.O.: 
              «Titolo VII - Dei rapporti con gli enti pubblici. 
              Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo  settore).
          -  1.  In  attuazione  dei  principi   di   sussidiarieta',
          cooperazione,  efficacia,   efficienza   ed   economicita',
          omogeneita',   copertura   finanziaria   e    patrimoniale,
          responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia
          organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle  proprie  funzioni
          di programmazione e organizzazione a  livello  territoriale
          degli interventi e dei servizi nei settori di attivita'  di
          cui all'articolo 5,  assicurano  il  coinvolgimento  attivo
          degli  enti  del  Terzo  settore,   attraverso   forme   di
          co-programmazione  e  co-progettazione  e   accreditamento,
          poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme  che  disciplinano
          specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
          alla programmazione sociale di zona. 
              2.     La     co-programmazione     e'      finalizzata
          all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
          procedente, dei bisogni da soddisfare, degli  interventi  a
          tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione  degli
          stessi e delle risorse disponibili. 
              3. La co-progettazione e' finalizzata alla  definizione
          ed eventualmente alla realizzazione di  specifici  progetti
          di  servizio  o  di  intervento  finalizzati  a  soddisfare
          bisogni   definiti,   alla   luce   degli   strumenti    di
          programmazione di cui comma 2. 
              4. Ai fini di cui al comma  3,  l'individuazione  degli
          enti del Terzo settore con  cui  attivare  il  partenariato
          avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
          dei principi di trasparenza, imparzialita',  partecipazione
          e parita' di  trattamento,  previa  definizione,  da  parte
          della pubblica amministrazione procedente, degli  obiettivi
          generali e specifici dell'intervento, della durata e  delle
          caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
          e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner. 
              Art.  56   (Convenzioni). -   1.   Le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  sottoscrivere
          con le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di
          promozione  sociale,  iscritte  da  almeno  sei  mesi   nel
          Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,  convenzioni
          finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di   terzi   di
          attivita' o servizi sociali di interesse generale, se  piu'
          favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
              2. Le convenzioni di cui al comma 1  possono  prevedere
          esclusivamente   il   rimborso   alle   organizzazioni   di
          volontariato e  alle  associazioni  di  promozione  sociale
          delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
              3.    L'individuazione    delle    organizzazioni    di
          volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
          cui stipulare la convenzione  e'  fatta  nel  rispetto  dei
          principi  di   imparzialita',   pubblicita',   trasparenza,
          partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
          comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
          essere   in   possesso   dei   requisiti    di    moralita'
          professionale,  e  dimostrare   adeguata   attitudine,   da
          valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all'attivita'
          concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al  numero
          degli  aderenti,  alle  risorse  a  disposizione   e   alla
          capacita' tecnica e  professionale,  intesa  come  concreta
          capacita' di operare e realizzare  l'attivita'  oggetto  di
          convenzione,   da   valutarsi   anche    con    riferimento
          all'esperienza    maturata,    all'organizzazione,     alla
          formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
              3-bis. Le  amministrazioni  procedenti  pubblicano  sui
          propri  siti  informatici  gli  atti   di   indizione   dei
          procedimenti di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
          provvedimenti  finali.  I  medesimi  atti  devono  altresi'
          formare   oggetto   di   pubblicazione   da   parte   delle
          amministrazioni procedenti nella  sezione  "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
          a  garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a
          svolgere  con  continuita'  le  attivita'   oggetto   della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita' degli utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
          nazionale  o  regionale,  degli  standard  organizzativi  e
          strutturali di legge. Devono inoltre  prevedere  la  durata
          del rapporto convenzionale, il  contenuto  e  le  modalita'
          dell'intervento  volontario,  il   numero   e   l'eventuale
          qualifica  professionale  delle  persone  impegnate   nelle
          attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento  dei
          volontari e dei lavoratori con gli  operatori  dei  servizi
          pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
          i rapporti finanziari riguardanti le spese da  ammettere  a
          rimborso fra le quali devono figurare  necessariamente  gli
          oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
          risoluzione  del  rapporto,   forme   di   verifica   delle
          prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
          dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di  rimborso
          delle spese, nel rispetto del  principio  dell'effettivita'
          delle stesse, con esclusione di  qualsiasi  attribuzione  a
          titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
          e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti  alla
          quota parte imputabile direttamente  all'attivita'  oggetto
          della convenzione. 
              Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e
          urgenza). -  1.  I  servizi  di  trasporto   sanitario   di
          emergenza e urgenza possono  essere,  in  via  prioritaria,
          oggetto di affidamento in convenzione  alle  organizzazioni
          di volontariato, iscritte da almeno sei mesi  nel  Registro
          unico nazionale del Terzo settore,  aderenti  ad  una  rete
          associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
          ai  sensi  della  normativa  regionale  in   materia,   ove
          esistente, nelle ipotesi in cui, per  la  natura  specifica
          del    servizio,    l'affidamento    diretto     garantisca
          l'espletamento del servizio di interesse  generale,  in  un
          sistema di effettiva contribuzione a una finalita'  sociale
          e di perseguimento  degli  obiettivi  di  solidarieta',  in
          condizioni di efficienza economica e  adeguatezza,  nonche'
          nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza   e   non
          discriminazione. 
              2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di  cui
          al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi  2,
          3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.».