Art. 3 
 
Riforma del regime di agevolazioni a favore  delle  imprese  a  forte
                    consumo di energia elettrica 
 
  1. Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
«Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024,
accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che,
nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione
delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di
energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno
dei seguenti requisiti: 
    a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione
di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01; 
    b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di
cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01; 
    c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a)
e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle
tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese
energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto. 
  2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4
anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione
dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse,   abbiano
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a  1
GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non
ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della
Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in
conformita' a  quanto  previsto  al  punto  406  della  comunicazione
medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica sono stabiliti termini e modalita' per  la  presentazione,
da  parte  delle  imprese  ovvero  delle  associazioni  di  categoria
interessate,  della  proposta  di  ammissione  del  settore   o   del
sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte
di un esperto  indipendente,  dei  dati  necessari  a  dimostrare  il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui  al  punto  405,
lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C
80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte  di  cui  al  secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica che, verificatane la  regolarita'  e  la  completezza,  le
trasmette alla Commissione europea. 
  3. Non accedono alle agevolazioni di cui al  presente  articolo  le
imprese che, seppur in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in  stato
di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione  europea
2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli  aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in
difficolta'». 
  4. Le imprese di cui ai commi 1  e  2  sono  soggette  ai  seguenti
contributi a copertura degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili: 
    a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a),
nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa; 
    b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b),
nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa; 
    c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c),
nella misura del minor valore: 
      1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per
cento del valore lordo aggiunto dell'impresa; 
      2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore
lordo aggiunto dell'impresa; 
      3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore
lordo aggiunto dell'impresa. 
  5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia  da
fonti che non emettono carbonio,  di  cui  almeno  il  10  per  cento
assicurato mediante un  contratto  di  approvvigionamento  a  termine
oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia  prodotta  in
sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), e'  pari  al  minor
valore tra il 15 per cento  della  componente  degli  oneri  generali
afferenti al sistema elettrico  destinata  al  sostegno  delle  fonti
rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore  aggiunto  lordo
dell'impresa medesima. 
  6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia  da
fonti che non emettono carbonio,  di  cui  almeno  il  10  per  cento
assicurato mediante un  contratto  di  approvvigionamento  a  termine
oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia  prodotta  in
sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), e' pari, fino al 31
dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e  l'1,5  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa medesima. 
  7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a),  b)
e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori  al  prodotto
tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. 
  8. Le imprese che accedono alle agevolazioni  di  cui  al  presente
articolo sono tenute a  effettuare  la  diagnosi  energetica  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102.  Le
imprese di cui al primo periodo  sono  altresi'  tenute  ad  adottare
almeno una delle seguenti misure: 
    a) attuare le raccomandazioni di  cui  al  rapporto  di  diagnosi
energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal
fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo  non  ecceda
l'importo dell'agevolazione percepita; 
    b)  ridurre  l'impronta  di  carbonio  del  consumo  di   energia
elettrica  fino  a  coprire  almeno  il  30  per  cento  del  proprio
fabbisogno da fonti che non emettono carbonio; 
    c) investire una quota pari almeno al 50 per  cento  dell'importo
dell'agevolazione in progetti che  comportano  riduzioni  sostanziali
delle emissioni di gas a effetto serra  al  fine  di  determinare  un
livello di  riduzioni  al  di  sotto  del  parametro  di  riferimento
utilizzato per l'assegnazione gratuita  nel  sistema  di  scambio  di
quote di emissione dell'Unione  europea  di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/447 della  Commissione  europea,  del  12  marzo
2021. 
  9. L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per
accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi
energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui
l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di
gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA  effettua
altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste
dal secondo periodo del comma  8,  collaborando,  anche  mediante  lo
scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici -  GSE
S.p.A. (GSE) e con  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure
previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8.  Il
GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni
di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente
comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorita'   di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA).  In  caso   di
inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa  interessata
e' tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il
periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi  medesimi  e   puo'
beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo
esclusivamente dopo aver provveduto a  rimborsare  l'importo  stesso.
Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e),  le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  10. L'ARERA attua le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
definendo: 
    a) le modalita' e le tempistiche con cui le  imprese  interessate
presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai  commi
4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; 
    b) le modalita' con cui la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA), per  ciascuna  annualita'  a  decorrere  dall'anno
2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti  di
cui ai commi 1 e 2 e  costituisce  l'elenco  delle  imprese  a  forte
consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di  cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento; 
    c)  le  modalita'  per  la  copertura,  a  carico  delle  imprese
agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui alla lettera b); 
    d)  le  modalita'  di   calcolo   del   valore   aggiunto   lordo
dell'impresa,  determinato  come  media  triennale,  e  del   consumo
realizzato di cui ai commi 1 e 2; 
    e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia,  dei  costi  sostenuti  da  ENEA,
ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9; 
    f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi
dei commi 4, 5 e 6; 
    g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita'  per  il
controllo ex-post ai sensi del punto 413 della  comunicazione  2022/C
80/01 e il recupero  delle  eventuali  agevolazioni  riconosciute  in
eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo; 
    h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di
agevolazioni di cui al presente articolo. 
  11. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita  l'ARERA,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli
obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5,  6
e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9. 
  12. La CSEA trasmette  annualmente  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e all'ARERA una  relazione  sull'andamento
del regime di agevolazioni di cui al  presente  articolo  e  provvede
agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di  Stato
di cui all'articolo 52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234. 
  13.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica
provvede    all'individuazione    dell'esperto    indipendente    per
l'adempimento  all'obbligo  di  valutazione  ex-post  del  regime  di
agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del  capo  5  della
comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  80/01.  Gli  oneri
derivanti dal primo periodo sono  posti  a  valere  sulla  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia. 
  14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13  e'  subordinata  alla  preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  15. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale  realizzazione
delle misure di agevolazione di cui al presente articolo,  la  pianta
organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di  cui  una
appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio
della Cassa medesima.