Art. 4 
 
Violazioni  degli  obblighi  in   materia   di   certificazione   dei
                            corrispettivi 
 
  1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  30  giugno
2023,  hanno  commesso  una  o  piu'   violazioni   in   materia   di
certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e
3,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  possono
avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni
siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,  a
condizione che non siano state gia'  oggetto  di  contestazione  alla
data del perfezionamento del ravvedimento e che tale  perfezionamento
avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. 
  2. Resta  fermo  che  le  violazioni  regolarizzate  ai  sensi  del
presente articolo non rilevano ai fini del computo per  l'irrogazione
della sanzione accessoria prevista dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.