Art. 5 
 
Disposizioni in  materia  di  cessioni  di  compendi  assicurativi  e
           allineamento di valori contabili per le imprese 
 
  1. Le imprese  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  codice  delle
assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio  aziendale  da
un'impresa   di   assicurazione   posta   in   liquidazione    coatta
amministrativa ai sensi  dell'articolo  245  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare  in  sede  di
rilevazione iniziale gli attivi  finanziari  riferiti  alle  gestioni
separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come
risultante dal libro mastro delle gestioni  separate  della  cedente,
anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra
i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I
valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari  sono
riconosciuti tanto ai fini IRES  quanto  ai  fini  IRAP  in  capo  al
soggetto cedente e  ai  soggetti  cessionari,  indipendentemente  dal
prezzo eventualmente pattuito per  l'acquisizione  degli  stessi.  Le
cessioni  di  compendio  aziendale  di  cui  al  primo   periodo   si
considerano cessione di rami di  azienda  ai  fini  del  decreto  del
Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n.  633.  Agli  atti
aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui  al  primo
periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si  applicano,
qualora  dovute,  nella  misura  fissa  normativamente  prevista.  Le
imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio  in  corso  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  in   quello
successivo, gli  attivi  finanziari  di  cui  al  primo  periodo  non
destinati a permanere durevolmente nel loro  patrimonio  in  base  al
loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore
di rilevazione iniziale  e  il  valore  di  realizzazione  desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui  al  primo  periodo
non  possono  esercitare  l'opzione  per  la   trasparenza   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne'
per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello
stesso testo unico. 
  2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005 , che entro diciotto  mesi  dalla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  acquisiscono  un
compendio aziendale dalle imprese  cessionarie  di  cui  al  comma  1
possono  registrare  in  sede  di  rilevazione  iniziale  gli  attivi
finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in
base al valore di carico alla data di trasferimento  come  risultante
dal libro mastro delle gestioni separate della cedente,  anziche'  al
prezzo di cessione, fatta eccezione  per  le  differenze  tra  i  due
importi imputabili a perdite di  valore  di  carattere  durevole.  Le
cessioni  di  compendio  aziendale  di  cui  al  primo   periodo   si
considerano cessione di rami di  azienda  ai  fini  del  decreto  del
Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.  Le  imprese
cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in  quello  successivo,  gli
attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati  a  permanere
durevolmente  nel  loro  patrimonio  in  base  al  loro   valore   di
rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione
iniziale e il valore di realizzazione desumibile  dall'andamento  del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 
  3. All'articolo  45  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 3-decies: 
      1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di  cui  all'
articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  dell'effetto  sugli
impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti  all'esercizio  di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse; 
      2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  le
imprese  di  cui  all'  articolo  91,  comma  2,  del  codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
3-octies la determinazione della  riserva  indisponibile  di  cui  al
primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto
sugli impegni esistenti verso gli assicurati  riferiti  all'esercizio
di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.». 
    c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti: 
      «3-undecies.  Per  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi
contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3-octies,  in  relazione  all'evoluzione  della  situazione  di
turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
      3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91,  comma  2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di  cui  al
comma 3-octies, l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  terzo
periodo  del  comma  3-decies,  in  relazione  all'evoluzione   della
situazione  di  turbolenza  dei  mercati  finanziari,   puo'   essere
prorogata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».