Art. 10 
 
    Proroga di termini in materia di universita' e di istruzione 
 
  1. Al fine di assicurare  il  regolare  ed  efficiente  svolgimento
delle attivita' relative al  sesto  quadrimestre,  nell'ambito  della
tornata   dell'Abilitazione    scientifica    nazionale    2021-2023,
all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, le  parole:  «7  ottobre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «7 dicembre 2023». 
  2. Fino al 31 dicembre  2023,  e'  autorizzata  la  spesa  di  55,6
milioni di euro al fine di consentire  il  tempestivo  pagamento  dei
contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   utilizzo   delle   risorse
disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b),  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.