Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina 1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualita'. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.