Art. 13 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  prosecuzione  delle  attivita'
              emergenziali connesse alla crisi ucraina 
 
  1. Per l'anno 2023, il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato a garantire la prosecuzione  delle  forme  di  assistenza
coordinate dai presidenti delle regioni  in  qualita'  di  commissari
delegati e dai presidenti delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  872  del  4  marzo  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e  delle
ulteriori attivita' emergenziali connesse  alla  crisi  ucraina,  nel
limite  di  spesa  di  36  milioni   di   euro,   da   erogare   alle
amministrazioni interessate nella corso della predetta annualita'. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  36  milioni  euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.