Art. 14 
 
Proroga di termini in materia di riorganizzazione del  Ministero  del
   lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2023,  n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.
112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con  le  modalita'
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204». 
  2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma  2,
primo  periodo,  del  decreto-legge  del  22  aprile  2023,  n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  e'
prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.